F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 7 Maggio 2014 (268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO OLIVA (Presidente della Società ASD Caira CF), Società ASD CAIRA CF (nota n. 4864/876 pf12-13 MS/vdb del 10.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075 del 7 Maggio 2014
(268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO OLIVA (Presidente della Società ASD Caira CF), Società ASD CAIRA CF (nota n. 4864/876 pf12-13 MS/vdb del 10.3.2014).
Il deferimento
Letti gli atti;
visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 10 marzo 2014 nei confronti di Alessandro Oliva, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Caira CF per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per non aver depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici tesserate per la Società ASD Caira CF per la stagione sportiva 2012-2013 entro il 15° giorno successivo alla stipula; la Società ASD Caira CF, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente. Preso atto che non si è costituito in giudizio nessuno dei soggetti deferiti. Il dibattimento
Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l’affermazione dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Alessandro Oliva: inibizione per mesi 3 (tre); - per la ASD Caira CF: ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
I motivi della decisione
Rilevato che l’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF prevede in effetti l’obbligo della sottoscrizione degli accordi economici annuali e il successivo deposito degli stessi, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo dalla sottoscrizione, a cura della Società e con contestuale comunicazione al calciatore. Ritenuto che il mancato deposito degli accordi economici relativi alle proprie calciatrici tesserate per la stagione sportiva 2012-2013 da parte della Società ASD Caira CF comporta, pertanto, la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma, 2 ascrivibile al proprio Presidente, Sig. Alessandro Oliva, per immedesimazione organica con la Società; Considerato che la mancata difesa da parte dei soggetti deferiti vale come ulteriore conferma dei comportamenti illeciti tenuti dai soggetti deferiti. Ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale. Il dispositivo In accoglimento del deferimento, la Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni: - per Alessandro Oliva: inibizione di mesi 3 (tre); - per la ASD Caira CF: ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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