F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 13 Maggio 2014 (303) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MOI (Presidente della Società ASD Sinnai Calcio a 5), Società ASD SINNAI CALCIO A 5 – (nota n. 5391/522 pf13-14 SP/mg del 27.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 077 del 13 Maggio 2014
(303) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MOI (Presidente della Società ASD Sinnai Calcio a 5), Società ASD SINNAI CALCIO A 5 - (nota n. 5391/522 pf13-14 SP/mg del 27.3.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 27 marzo 2014, il Procuratore federale deferiva a questa commissione:
1) il Sig. Mauro Moi, Presidente della ASD Sinnai Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per avere omesso di depositare entro i termini normativamente fissati l’accordo economico sottoscritto, nella stagione 2012-2013,con la calciatrice Maira Di Flumeri.
2) La Società ASD Sinnai Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli art. 4 comma 1, per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società ASD Sinnai Calcio a 5 presentava una memoria difensiva con la quale contestava l’addebito mosso nei suoi confronti. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Mauro Mio mesi 4 (quattro) di inibizione; nei confronti della Società ASD Sinnai Calcio a 5 l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Nessuno è comparso per i deferiti. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. In data 20 e 21 gennaio 2014, la calciatrice Maira Di Flumeri inoltrava, a mezzo del proprio difensore Avv. Anna Piras, due esposti con i quali lamentava il mancato deposito, da parte della Società ASD Sinnai Calcio a 5 - militante nel campionato di Serie A Femminile - dell’accordo economico sottoscritto con la predetta calciatrice per la stagione 2012/2013. L’Avv. Piras precisava che, solo a seguito del mancato pagamento delle somme pattuite, e dopo espressa ammissione del Presidente Moi, la calciatrice prendeva contezza dell’inadempimento della Società. A seguito dell’acquisizione della nota della LND - Divisione Calcio A 5, in data 11.02.14 veniva accertato che nella stagione 2012-2013, alcun accordo economico tra la calciatrice Maira Di Flumeri la Società ASD Sinnai Calcio a 5 risultava depositato presso la predetta Divisione. Si ritiene, pertanto, provato, alla luce di quanto sopra detto e dalla documentazione acquisita, che la Società ASD Sinnai Calcio a 5, in persona del suo Presidente e Legale rappresentante, Sig. Mauro Moi, ha omesso di depositare, nei termini prescritti – ovvero entro il 15° giorno successivo alla sua sottoscrizione - l’accordo economico sottoscritto, nella stagione 2012-2013, con la calciatrice Maira Di Flumeri; Alla luce di quanto sopra, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Mauro Moi con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Sinnai Calcio a 5, ai sensi degli artt. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Mauro Moi l’inibizione per mesi 2 (due); nei confronti della Società ASD Sinnai Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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