F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 15 Maggio 2014 (288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CANONICO (Presidente della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD) – (nota n. 5225/303 pf13-14 AM/ma del 21.3.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 078 del 15 Maggio 2014
(288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA CANONICO (Presidente della Società AS Bisceglie 1913 Don Uva APD) - (nota n. 5225/303 pf13-14 AM/ma del 21.3.2014).
Trattasi della gara AS Bisceglie 1913 Don Uva APD – Mariano Keller, disputata il 3 novembre 2013 nell’ambito del Campionato Nazionale Serie D Girone H, LND – Divisione Interregionale. L’arbitro della gara, a mezzo di supplemento di rapporto, attestava che, in occasione dell’annullamento di una rete a favore della AS Bisceglie 1913 Don Uva APD e della
contestuale espulsione del calciatore Riccardo Lattanzio, i sostenitori della suddetta squadra lanciavano in campo soprattutto nella zona limitrofa all’assistente arbitrale n. 2, a nome Valerio Collocola, bottiglie, sassi e due fumogeni, intonando sino al termine della gara cori offensivi. Inoltre, una volta terminata la gara, circa 60/70 di costoro con fare minaccioso sostavano innanzi il cancello d’uscita degli spogliatoi, sicché la terna arbitrale, dopo circa un’ora di attesa, era costretta ad abbandonare l’impianto da una porta secondaria e raggiungeva l’aeroporto di Bari sotto scorta. Prima che ciò accadesse, appena la terna arbitrale era rientrata nello spogliatoio di competenza, una persona, che si definiva presidente della AS Bisceglie 1913 Don Uva APD e che come tale veniva riconosciuto dai presenti nella persona di Nicola Canonico, iniziava ad inveire contro gli arbitri, minacciandoli ripetutamente e poi, preso da un attacco di rabbia, sfondava a calci la porta di detto spogliatoio, facendo crollare l’intonaco e le mattonelle ivi esistenti e, una volta dentro, si dirigeva contro l’assistente Collocola, che non riusciva a raggiungere fisicamente per l’intervento dei suoi collaboratori. L’assistente arbitrale n. 2, da parte sua, refertava che, a seguito del goal annullato alla AS Bisceglie, gli venivano lanciate contro pietre che non lo colpivano e che, a fine gara, il presidente del Bisceglie Sig. Canonico, dopo aver sfondato la porta dello spogliatoio a calci, gli lanciava contro una piccola bottiglia d’acqua, che lo raggiungeva ad una gamba, senza conseguenze. Il Giudice Sportivo, sulla scorta di tali elementi, con decisione pubblicata sul CU n. 47 del 6 novembre 2013, infiggeva alla AS Bisceglie 1913 Don Uva APD la squalifica del campo di giuoco per due gare effettive con decorrenza immediata in campo neutro a porte chiuse e l’ammenda di € 3.000,00; ne squalificava l’allenatore Giancarlo Favarin ed il calciatore Riccardo Lattanzio rispettivamente per due ed otto gare; non assumeva alcun provvedimento nei confronti del presidente della Società, in quanto al momento della suddetta decisione la persona non era stata esattamente identificata. La AS Bisceglie 1913 Don Uva APD, con atto a firma del presidente Nicola Canonico, proponeva appello, che la CGF, con decisione pubblicata sul CU n. 182/CGF del 22 gennaio 2014, rigettava, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla Procura federale in relazione alla condotta del presunto presidente della Società, per l’appunto il Nicola Canonico, per come era stato individuato nel referto arbitrale. L’Organo inquirente, istruito il procedimento, sentito il Canonico, che, pur negando di aver
assunto atteggiamenti aggressivi e/o minacciosi nei confronti della terna arbitrale, aveva comunque ammesso di essersi recato nello spogliatoio degli arbitri per discutere animatamente dell’annullamento di un goal regolare e rilevato che il fatto non era stato smentito neppure dalla AS Bisceglie 1913 Don Uva APD, la quale, nel proporre reclamo alla CGF, si era limitata a censurare l’eccessività delle sanzioni subìte, con atto del 21 marzo 2014 deferiva a questa CDN il Sig. Nicola Canonico, nella qualità di presidente della AS Bisceglie 1913 Don Uva APD, a cui contestava la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, in quanto, nelle circostanze di tempo e di luogo risultanti dagli atti, aveva assunto un atteggiamento violento, ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale, rivolgendole reiterate espressioni di contenuto ingiurioso e minaccioso, colpendo con calci e pugni la porta d’ingresso allo spogliatoio arbitrale, lanciando una bottiglietta vuota all’indirizzo di un assistente dell’arbitro, che attingeva ad una gamba e che tentava di aggredire, senza riuscirvi. Si dava atto che la Società, pur essendo sussistente la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante, non veniva in questa circostanza deferita perché già raggiunta per i medesimi fatti dalle sanzioni del GS. All’inizio della riunione odierna il Sig. Nicola Canonico, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Nicola Canonico, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Nicola Canonico, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Signor Nicola Canonico. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
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