F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 16 Maggio 2014 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KEVIN MATHIEW VINETOT, MARCO CABECCIA, MODIBO DIAKHITE (calciatori), PASQUALE SENSIBILE, LUCA LEONE, CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO, ALESSANDRO ZARBANO, IGLI TARE (dirigenti), Società UC SAMPDORIA Spa, SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl, GENOA CRICKET FC Spa e SS LAZIO Spa – (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 079 del 16 Maggio 2014 (252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KEVIN MATHIEW VINETOT, MARCO CABECCIA, MODIBO DIAKHITE (calciatori), PASQUALE SENSIBILE, LUCA LEONE, CLAUDE ALAIN DI MENNO DI BUCCHIANICO, ALESSANDRO ZARBANO, IGLI TARE (dirigenti), Società UC SAMPDORIA Spa, SS VIRTUS LANCIANO 1924 Srl, GENOA CRICKET FC Spa e SS LAZIO Spa - (nota n. 4358/634pf12-13/SP/blp del 17.2.2014). Il presente procedimento proviene da un rinvio disposto dalla CDN al termine della riunione del 31 marzo 2014, nella quale, tra l’altro, i deferiti Savini Ulisse, Testardi Emanuele, Vrenna Giovanni, Iovine Anselmo, Gazzoli Andrea, la Società FC Crotone Srl e la Società FBC Unione Venezia Srl hanno optato per l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS (CU n. 65/CDN del 31 marzo 2014). Il deferimento Con provvedimento n. 4358/634 pf 12 - 13/SP/blp del 17/02/2014, il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: - Vinetot Kevin Mathieu, all’epoca dei fatti calciatore tesserato fino al 31.07.2012 per la Società Genoa Cricket And FC Spa e dall’1.08.2012 in prestito per la Società FC Crotone Srl; - Cabeccia Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato fino al 22.08.2012 per la Società FC Crotone Srl e dal 23.08.2012 in prestito per la Società SEF Torres 1903 Srl; - Diakhité Modibo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa; - Sensibile Pasquale, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società US Sampdoria Spa; - Leone Luca, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; - Di Menno Di Bucchianico Claude Alain, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; - Zarbano Alessandro, all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Genoa Cricket And FC Spa; - Tare Igli, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società SS Lazio Spa; - la Società US Sampdoria Spa; - la Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl; - la Società Genoa Cricket and FC Spa; - la Società SS Lazio Spa; per rispondere - Vinetot Kevin Mathieu della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari nonché della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, per avere consentito che venisse fatto uso di atti con la propria sottoscrizione non veridica. - Cabeccia Marco della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari. - Diakhité Modibo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10, comma 1, del CGS in relazione all’art. 21, comma 2, del Regolamento Agenti, per essersi avvalso di un soggetto non autorizzato (poiché sospeso) nelle trattative evidenziate in atti e, comunque per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare che l’agente Savini fosse fornito di regolare licenza, al momento del conferimento del relativo mandato, in quanto sospesa per motivi disciplinari. - Sensibile Pasquale, D.S. della Sampdoria, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Emanuele Testardi, trattato con l’agente Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012. - Leone Luca, D.S. della Virtus Lanciano e Di Menno di Bucchianico Claude Alain, amministratore unico della detta Società, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Testardi, trattato con l’agente Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012. - Zarbano Alessandro, amministratore delegato della Società FC Genoa, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto il trasferimento del giocatore Vinetot, trattato con l’agente Savini nel mese di luglio dell’anno 2012 e sino all’1.08.2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012. - Tare Igli, D.S. della SS Lazio, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 10 comma 1 del CGS, per avere, nella trattativa avente ad oggetto prima il rinnovo del contratto e, di seguito, il trasferimento ad altra Società del calciatore Mobido Diakhité, trattato con l’agente Savini nel mese di agosto dell’anno 2012, nonostante la licenza di costui fosse sospesa dalla C.D.N., CU n. 5/CDN del 19.07.2012, dal 18.07.2012 a tutto il 26.09.2012. - La Società UC Sampdoria Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Pasquale Sensibile. - La Società SS Virtus Lanciano Srl, della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Claude Alain Di Menno di Bucchianico e per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Luca Leone. - la Società Genoa C. FC Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Alessandro Zarbano. - La Società SS Lazio Spa, della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del CGS per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio dirigente Igli Tare. Le memorie difensive Nei termini assegnati, i deferiti Sensibile e UC Sampdoria, Leone, Di Menno di Bucchianico e SS Virtus Lanciano, Zarbano e Genoa CFC, Tare e SS Lazio hanno fatto pervenire rituali memorie. Vinetot ha presentato le proprie memorie difensive in data 5.05.2014. Il dibattimento Al dibattimento, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, nonché i difensori di Di Menno Di Bucchianico, Leone e Società Lanciano; di Tare e Società Lazio; di Sensibile e Società Sampdoria; di Zarbano e Società Genoa (quest’ultima presente nella persona del suo Segretario); di Diakhité; di Cabeccia (quest’ultimo presente personalmente); di Vinetot. All’inizio dell’odierna riunione il calciatore Marco Cabeccia ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Marco Cabeccia ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Marco Cabeccia, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. In seguito, il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Preliminarmente, il difensore di Vinetot ha insistito per l’accoglimento della istanza di rinvio già inoltrata in favore del proprio assistito. Sul punto la Procura si è rimessa al giudizio del Collegio giudicante. In proposito, la Commissione, visti l’allegato certificato medico attestante l’impedimento del deferito, nonché la precedente richiesta del calciatore di essere ascoltato, ha accolto l’istanza e disposto lo stralcio della relativa posizione. Successivamente, al termine dei rispettivi interventi, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Diakhité mesi 3 (tre) di squalifica; - per Sensibile mesi 3 (tre) di inibizione; - per Leone mesi 3 (tre) di inibizione; - per Di Menno di Bucchianico mesi 3 (tre) di inibizione; - per Zarbano mesi 3 (tre) di inibizione; - per Tare mesi 3 (tre) di inibizione; - per la Società Sampdoria € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda; - per la Società Lanciano € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda; - per la Società Genoa € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda; - per la Società Lazio € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda. Tutti i difensori hanno chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. I motivi della decisione Preliminarmente, con riferimento alla contestazione mossa da alcuni deferiti, concernente l’esecuzione della sanzione in danno del Savini, la Commissione rileva che l’acquisizione della documentazione attestante la data di notifica del provvedimento disciplinare nei confronti del predetto agente ha chiarito che l’interessato lo ha ricevuto, presso il domicilio eletto, soltanto in data 27.07.2012. Pertanto, sulla scorta del combinato disposto degli articoli 22/11 (“Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti … alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale”) e 35/4 CGS (“Le decisioni degli Organi della giustizia sportiva emesse a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicate all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti”), la Commissione conferma l’assunto secondo il quale la sanzione irrogata nei confronti del Savini, proprio perché scaturita da un deferimento, abbia prodotto i suoi effetti ex art. 35/4 CGS in epoca successiva alla data di ricezione del provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti. In considerazione di ciò e della non adesione alla diversa interpretazione rappresentata e sostenuta dalla Procura (secondo la qual il dies a quo sarebbe da fissare al 18.07.2012, giorno in cui si è svolta la riunione in cui è stata applicata al Savini la sanzione “patteggiata”), le trattative eventualmente compiute con l’agente prima ancora che venisse a perfezionarsi la detta notifica non possono assurgere a condotta punibile. Ciò posto, ne consegue che, con riferimento alle trattative aventi ad oggetto la posizione Testardi e, in particolare, il trasferimento e la stipula del contratto di prestazione sportiva sottoscritto con la Virtus Lanciano in data 19.07.2012, e non nell’agosto del 2012 come sostenuto dal Sensibile in occasione della sua audizione (in quanto appare evidente come nella circostanza il dirigente doriano sia incorso in un evidente errore mnemonico, tra l’altro riveniente per tabulas), tutto appare indenne da rilievi. Nella specie, invero, sia la condotta del Sensibile, all’epoca D.S. della Sampdoria, sia quella dei deferiti Leone e Di Menno di Bucchianico, rispettivamente D.S. e A.U. della Virtus Lanciano, essendosi realizzate in un momento antecedente rispetto al giorno in cui si è perfezionata la notifica del provvedimento disciplinare in danno del Savini, non sono punibili, con la conseguenza che i menzionati dirigenti, così come le rispettive Società, US Sampdoria e SS Virtus Lanciano, devono essere prosciolti da ogni addebito. Quanto a Zarbano Alessandro, all’epoca dei fatti A.D. della Società FC Genoa, al quale è contestato di avere trattato con il Savini il trasferimento del giocatore Vinetot, occorre in primo luogo rilevare la infondatezza della eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del deferito con riferimento alla supposta violazione dell’art. 32, comma 11, CGS. In sostanza, è messa in discussione l’introduzione negli atti del procedimento di una “relazione integrativa” redatta dopo lo spirare del termine di conclusione delle indagini, in assenza di un formale provvedimento di proroga delle stesse. Trattasi, in realtà, di integrazioni legittime, concernenti atti (fogli di censimento) di per sé disponibili in seno alla Federazione e direttamente acquisibili dalla stessa Procura federale che li ha richiesti (come tali, svincolati dai rigorosi termini di indagine richiamati). L’eccezione, pertanto, va rigettata. Nel merito, comunque, v’è da rilevare che non emergono contatti che possano apparire individuanti sul piano disciplinare tra il dirigente genoano e l’agente del calciatore. Invero, come si evince dalle stesse dichiarazioni del Savini, nel periodo in cui l’agente risultava colpito dalla sanzione, ha avuto contatti con i soli dirigenti del Crotone, i quali nulla di specifico hanno riferito in relazione alla presenza dello Zarbano in occasione della variazione di tesseramento del calciatore. In ragione di ciò, va pronunciato il proscioglimento del dirigente deferito nonché della Società di appartenenza. Diversa è la posizione del Tare, il quale, al contrario, ammette di avere avuto contatti con il Savini (per quanto qui interessa, di natura quantomeno telefonica), in una data in cui la licenza dell’agente risultava certamente sospesa per motivi disciplinari (29 agosto 2012). Ben si comprende come la circostanza, da sé sola, risulti sufficiente a integrare la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, la cui concreta applicabilità non deve essere messa in discussione dal fatto che il calciatore Diakhité, in quel periodo, risultava formalmente assistito da altro agente (circostanza, nei fatti, sconfessata da coloro che invece hanno riferito di un ruolo importante del Savini in merito alle trattative riguardanti il detto giocatore). D’altronde, a mente dell’art. 10, comma 1, CGS, è fatto divieto, ai dirigenti di Società, di avvalersi, nello svolgimento di attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori, di soggetti non autorizzati. E che vi siano stati dei contatti con il Savini, quanto alla posizione Diakhité, proprio in un periodo in cui l’agente non risultava autorizzato a causa di una sanzione disciplinare in atto, è lo stesso Tare ad ammetterlo. Risulta pertanto provata la violazione contestata in suo danno e, per tale motivo, pur in assenza di una trattativa estesa e reiterata, ne va dichiarata la responsabilità, con conseguente riverbero degli effetti anche in danno della Società di appartenenza. A nulla vale, invero, la contestazione sollevata dalla difesa del dirigente laziale circa l’assenza di trattative vere e proprie. Questo Collegio, difatti, in linea con un orientamento condiviso sul piano giurisprudenziale, ritiene di non dover qualificare le trattative in considerazione del numero di contatti precontrattuali intercorsi tra le parti. I colloqui durante i quali i soggetti coinvolti scambiano idee e progetti, manifestano propositi e intenzioni, esaminano divergenze e contrasti, finalizzando tutta l’attività al compimento dell’affare, possono anche non essere plurimi. Tant’è che, ai fini di un’eventuale responsabilità precontrattuale per interruzione delle trattative, non rileva, in contrario, il numero minimo degli incontri intervenuti tra le parti. Da ciò ne discende che, nella fattispecie, anche la sola telefonata d’interesse del Tare, in un momento in cui il Savini risultava colpito dal noto provvedimento disciplinare, integra gli estremi della condotta punibile ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS. Peraltro, in punto di determinazione della sanzione, non può non avere il giusto peso il fatto che, nella circostanza, l’unico contatto provato resta la telefonata medesima e il conseguente sms di riscontro. Quanto, infine, al Diakhité, nulla emerge esplicitamente a suo carico, se non il fatto, indiretto, di essere stato oggetto di una trattativa che ha visto protagonisti il Savini e i dirigenti della Società laziale. Nella fattispecie, manca del tutto la prova non solo della sua colpevolezza, ma anche di un pur minimo riscontro fattuale circa la consapevolezza di quanto stava accadendo intorno al suo contratto. Invero, allo stato, difettando gli elementi di segno contrario, non è dato escludere che il calciatore Diakhité possa essere stato trattato a sua totale insaputa. D’altro canto, la carenza di indagine federale, culminata nell’omesso ascolto del deferito in sede di audizione, non consente un pronunciamento diverso dal suo proscioglimento. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, - visto l’art. 23 CGS, dispone per Marco Cabeccia la sanzione della squalifica di mesi 2 (due); - stralcia il procedimento relativo al calciatore Kevin Mathiew Vinetot e rinvia alla riunione del 18.6.2014 ore 14 la trattazione dello stesso; - in accoglimento del deferimento, irroga ai deferiti Igli Tare e Società SS Lazio Spa le seguenti sanzioni: al Sig. Igli Tare la inibizione di mesi 1 (uno) e alla Società SS Lazio Spa l’ammenda di €. 10.000,00 (€ diecimila/00); - rigetta il deferimento e proscioglie da ogni addebito il calciatore Modibo Diakhité, i dirigenti Pasquale Sensibile, Luca Leone, Claude Alain Di Menno Di Bucchianico, Alessandro Zarbano, nonché le Società US Sampdoria Spa, SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Genoa Cricket and FC Spa.
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