F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 20 Maggio 2014 (320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE, LUIGINA CAPPIELLO, ANTONIO CARVELLI, MAURIZIO SOLONI, PATRIZIA BONOMELLI e EDOARDO SOLONI (Fallimento Società AC Montichiari Spa) – (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 080 del 20 Maggio 2014 (320) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CARMINE ANTONIO DEPASQUALE, LUIGINA CAPPIELLO, ANTONIO CARVELLI, MAURIZIO SOLONI, PATRIZIA BONOMELLI e EDOARDO SOLONI (Fallimento Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 5609/1111 pf12-13 AM/ma del 3.4.2014). Il deferimento Con nota del 3 aprile 2014 il Procuratore federale Vicario Avv. Alfredo Mensitieri, ha deferito a questa Commissione i Signori: " 1) Francesco Carmine Antonio Depasquale, tesserato come collaboratore della Società sportiva AC Montichiari Spa dal 16 novembre 2011, Presidente Onorario e legale rappresentante dal 28 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12 e, comunque, amministratore di fatto della AC Montichiari dall'ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della Società): a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto FIGC, in qualità di amministratore di fatto della AC Montichiari Spa dall'ottobre 2011 al 24 aprile 2013 (data del fallimento della Società), per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.3, E.4, F.6, F.7, F.8 e G; b) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, in qualità di legale rappresentante della Società dal 28 dicembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12, per aver determinato la cattiva gestione della stessa, che ha comportato la mancata iscrizione al campionato di competenza nella stagione sportiva 2012/13, il conseguente svincolo dei calciatori tesserati, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.3, E.4, F.6, F.7, F.8, G.1 e G.2; c) per la violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS, in qualità di legale rappresentante della Società dal 28 novembre 2011 al termine della stagione sportiva 2011/12, per non aver messo a disposizione le scritture contabili della Società AC Montichiari Spa richieste da Co.Vi.So.C., impedendone lo svolgimento dei compiti di vigilanza, in occasione dell'ispezione effettuata in data 24 maggio 2012 come descritto nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata ai punti E.4 e G.4; 2) Luigina Cappiello, Amministratore Unico della AC Montichiari Spa dal 28 novembre 2011 al 10 marzo 2012, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già un stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Signor Depasquale, anzi consegnandogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.3, F,6, F.7, F.8 e G; 3) Antonio Carvelli, amministratore Unico della AC Montichiari Spa dal 10 marzo 2012 al 24 aprile 2013, nonché socio di riferimento della stessa Società dal 28 febbraio 2013 al 24 aprile 2013, data della sentenza dichiarativa di fallimento, e tesserato in qualità di collaboratore della stessa Società dal 14 dicembre 2011: a) per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, ed all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta ed ai poteri esercitati, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, che ne hanno determinato il fallimento, nonché per aver omesso i propri doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali messi in atto dal Signor Depasquale, anzi consentendogli ed avallandone gli atti di mala gestio economica e patrimoniale senza revocarne i poteri economici e gestionali per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.2, E.4, F.7 e G; b) per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle NOIF, per aver omesso di comunicare alla Lega di competenza la carica di Amministratore Unico assunto il 10 marzo 2012, come descritto nella parte motiva, che si intende integralmente richiamata ai punti A.2 e B.5; c) per la violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS, per non aver prodotto le scritture contabili della Società AC Montichiari Spa richieste dalla Co.Vi.So.C., impedendone lo svolgimento di compiti di vigilanza, in occasione dell'ispezione effettuata in data 24 maggio 2012, come descritto nella motiva, di cui si intende integralmente richiamata ai punti E.4 e G.4; 4) Maurizio Soloni, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 aprile 2008 al 16 ottobre 2011 e, successivamente Presidente Onorario fino al 19 dicembre 2011 della Società AC Montichiari Spa, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito a determinare con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società già in stato di decozione al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.1, D.2, E.1, E.3, F.1, F.2, F.3. F.4 e F.5; 5) Patrizia Bonomelli, consigliere di amministrazione ed Amministratore Delegato della AC Montichiari Spa dal 4 giugno 2010 al 16 ottobre 2011, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF ed all'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta ed ai rilevanti poteri gestionali esercitati, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva che qui si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti D.1, D.2, E.3, F.2 e F.3; 6) Edoardo Soloni, socio di riferimento della Società AC Montichiari Spa, dal 27 luglio 2010 al 16 ottobre 2011, nonché collaboratore della stessa nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS , in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto FIGC, per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote a valore simbolico, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che si intende integralmente richiamata e, in particolare, per quelle indicate ai punti C.1, C.2, C.3, D.1, D.2, E.3, F.1, F.2, F.3, F.4 e F.5.". - A sostegno del deferimento, la Procura federale asseriva che, appresa notizia della sentenza dichiarativa di fallimento della Società Montichiari emessa dal Tribunale di Brescia in data 24 aprile 2013 e della revoca all'affiliazione deliberata dal Presidente Federale in data 11.9.2013 (C.U. n. 72/A), verificato che tale Società era stata retrocessa dalla Lega Pro, Seconda Divisione, al termine della stagione sportiva 2011/2012 e che non aveva presentato domanda di iscrizione al Campionato di Serie D nella stagione successiva per cui il consiglio Direttivo della L.N.D. ne aveva deliberato la non ammissione (C.U. n. 35 del 1.8.2012) e lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati (C.U. n. 10 del 9.8.2012), acquisiva la documentazione sull'attività economica e gestionale della Società nel biennio antecedente il fallimento. Dalla stessa venivano individuati gli organi direttivi della Società nelle stagioni sportive antecedenti il fallimento (da quella 2010/11), gli organi civilistici, gli assetti della Società (in particolare, le partecipazioni societarie ed i passaggi di azioni), i bilanci al 30.6.2011 ed al 30.6.2012 entrambi chiusi con perdite di esercizio e le relative delibere approvative con conseguenti determinazioni. Sempre da tale verifica emergeva che al controllo del 24.2.2011 la Co.Vi.So.C. aveva constatato che i debiti tributari e contributivi erano regolarmente corrisposti e che l'ultimo stipendio onorato ai dipendenti era quello del dicembre 2010, essendo in corso una rateizzazione per provvedere a pregressi debiti contributivi; che al successivo controllo del 24.6.2011 stipendi e contributi erano stati versati fino all'aprile 2011, la rateizzazione in corso era rispettata e che si era verificato un leggero superamento di uno dei parametri; che al successivo controllo del 16.12.2011 risultava un impianto contabile inadeguato oltre ad emergere varie irregolarità (ultimo stipendio versato ai tesserati risaliva a settembre 2011), non risultavano versati oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, non risultavano pagate imposte anteriormente all'1.7.2011 per oltre € 510.000,00=, il parametro dell'indebitamento era ampiamente superato con un'eccedenza di € 1.445.684,00=, nell'attivo patrimoniale risultavano immobilizzazioni materiali per € 1.383.227,00=, dalla documentazioni in atti risultava che i fabbricati realizzati nel Centro Sportivo erano stati edificati su fondi dell'Amministrazione Comunale e che al successivo accesso del 24.5.2012 Co.Vi.So.C. non era stata messa neppure in grado di esperire alcun controllo in quanto l'Amministratore Unico Antonio Carvelli riferiva di non sapere ove fosse la contabilità, che il socio di riferimento della Società era il Signor Depasquale, che non risultavano effettuati i pagamenti degli emolumenti ai tesserati né i versamenti contributivi dal trimestre gennaio-marzo 2012. Nel prosieguo l'atto di deferimento richiamava gli esiti di ben otto procedimenti disciplinari sempre decisi dalla Commissione quivi adita (il primo risultante dal C.U. n. 60 del 24.2.2011 e l'ultimo risultante dal C.U. n. 59 del 16.1.2013) conclusisi tutti con sanzioni per violazioni regolamentari attinenti la sfera amministrativa, contabile, finanziaria a carico dei vari amministratori succedutisi nel tempo e della Società calcistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS Sottolineava poi il ruolo svolto dal Signor Depasquale dal 19.12.2011, "presidente onorario a cui spetta la carica sportiva con deleghe e poteri operativi nel solo ambito sportivo e federale", con integrazione del foglio di censimento depositato il 28.11.2011 alla Lega Pro, cui faceva seguito l'ampio mandato conferitogli dall'Amministratore Unico Signora Cappiello, pure depositato in Lega Pro il 28.12.2011 e la narrazione degli atti e dei comportamenti nei quali il Depasquale si qualificava come Presidente della Società AC Montichiari Spa (esposto inoltrato alla Procura federale, in sede di audizione nel corso di procedimento disciplinare, sottoscrizione le variazioni di tesseramento ed i contratti economici con i calciatori, esonero dell'allenatore, rapporti con la stampa) svolgendo anche svariati ruoli di rilevanza amministrativa (ha rappresentato il Signor Piccolo, amministratore Unico di Holding Rent Management Srl, proprietaria del 97,38% delle azioni della Società in occasione della cessione del 50% delle stesse al Signor Lisco, ha presenziato all'Assemblea dei soci del 20.11.2011 nella quale il Signor Piccolo ha presentatole dimissioni da Amministratore Unico ed è stata nominata in sua sostituzione la Signora Cappiello, ha presieduto l'Assemblea dei soci del 10.3.2012 nella quale la Signora Cappiello aveva rassegnato le sue dimissioni da Amministratore Unico con nomina in sua sostituzione del Signor Carvelli, è stato indicato dal Signor Carvelli alla Co.Vi.So.C. quale socio di riferimento della Società). Rilevava che al momento della cessione delle azioni alla Holding Rent Management Srl in data 16.10.2011 la Società già versava in grave crisi economica-patrimoniale in quanto da un estratto conto era fatto risultare un versamento di contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 in realtà mai eseguito per mancanza di fondi, dal verbale ispettivo della Co.Vi.So.C. del 16.12.2011 emergevano come impagati oneri retributivi e contributivi di maggio e giugno per circa € 50.000,00= e la mancata corresponsione di contributi ed imposte per circa € 500.000,00=, il pacchetto azionario del Signor Edoardo Soloni del valore nominale di € 496.897,00= era stato ceduto a Holding Rent Management Srl per il valore simbolico di € 1,00=. Tale grave crisi si era poi ulteriormente aggravata dopo tale cessione al punto che la Co.Si.Vo.C. non aveva più potuto effettuare controlli sulla contabilità dal maggio 2012, in quanto sottratta o resa indisponibile, e che la stessa si vedeva costretta in data 19.7.2012 a segnalare alla L.N.D. che la Società non aveva corrisposto gli emolumenti lordi ai tesserati per il periodo gennaio-giugno 2012 per una somma complessiva di € 542.000,00=. Riteneva pertanto che le responsabilità gestionali che avevano portato al fallimento della Società erano da ascrivere principalmente al Signor Depasquale, Presidente Onorario della stessa dal 28.11.20011 e sino al fallimento, nonché socio di rifermento dal mese di ottobre 2011 e amministratore di fatto ed agli amministratori di diritto avvicendatisi in tale lasso temporale Signori Sabino Piccolo (deceduto), Luigina Cappiello, A.U. dal 28.11.2011 al 10.3.2012, Antonio Carvelli, A.U. dal 10 marzo 2012 al fallimento e collaboratore sportivo dal 14.12.2011 ed erano da ascrivere, in minor misura, anche ai precedenti amministratori e segnatamente al Signor Maurizio Soloni, Presidente C.D.A. dal 28.7.2008 sino al 17.10.2011 (e poi Presidente Onorario sino al 19.12.2011), alla Signora Patrizia Bonomelli, Amministratore Delegato della Società dal 4.6.2010 al 17.10.2011, al Signor Edoardo Soloni, socio di riferimento della Società dal 2010 al 17.10.2011. La Procura federale ha allegato al deferimento la relazione di indagine, corredata da ben 36 documenti illustrativi. Le difese dei deferiti Nei termini concessi hanno presentato memorie difensive solo due dei deferiti. - Il Signor Edoardo Soloni ha precisato di non essere mai stato un consulente della Società e di non aver mai presenziato alle verifiche della Co.Vi.So.C. Nega responsabilità nella cattiva gestione societaria eccependo di essere stato un azionista e di non averla mai amministrata. Chiarisce che le ragioni della cessione della Società (rectius, della sua quota di partecipazione della stessa del 97,38%) ad un € sarebbero molteplici "e non solo perché si pensa che la Società fosse in stato di decozione...". Chiede infine di essere prosciolto dall'addebito. - Il Signor Maurizio Soloni sostiene che all'atto di tale cessione del pacchetto di controllo la Società si sarebbe trovata semplicemente in difficoltà in quanto "i flussi di cassa non coincidevano con le uscite correnti". Chiarisce che l'addebito dei contributi fu stornato a sua insaputa "dalla Banca per poter pagare un assegno che altrimenti sarebbe andato in protesto". Sennonché la nuova proprietà, per quanto informata dall'accaduto, non avrebbe sanato tale debito ed anzi non avrebbe onorato neppure alle rateizzazioni in corso con Equitalia e con Inail-Enpals. Riferisce che il Signor Depasquale sembrava avere tutte le credenziali per portare avanti il progetto sportivo e che avrebbe tratteggiato anche a Co.Vi.So.C. i suoi interventi finanziari in un incontro del 24.1.2012. Narra che il Centro Sportivo sarebbe stato contabilizzato nei beni materiali sin dal bilancio chiuso nell'anno 2005 e che gli ispettori sarebbero stati edotti dell'esistenza della concessione e della convenzione con l'ente pubblico in forza delle quali i beni immobili sarebbero stati trasferiti nella sfera giuridica del Comune sin da allora, senza che sollevassero eccezioni. Chiede infine di essere prosciolto dall'addebito, previa audizione. Le richieste delle parti All'odierno dibattimento, il rappresentante della Procura federale, riportandosi agli atti del deferimento, ha chiesto per ciascun deferito l'applicazione delle seguenti sanzioni: 1) alla Signora Luigina Cappiello, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); 2) al Signor Antonio Carvelli, inibizione di anni 4 (quattro) ed ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); 3) al Signor Maurizio Soloni, inibizione di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); 4) alla Signora Patrizia Bonomelli, inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei); 5) al Signor Edoardo Soloni, inibizione di anni 2 (due) ed ammenda di € 10.000,00 (€diecimila/00). Ha altresì chiesto la restituzione degli atti relativi alla posizione del Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale per l’omessa notifica dell’atto di deferimento. Il Sig. Maurizio Soloni, per quanto convocato, ha segnalato un impedimento alla partecipazione a causa di malattia. Lo stesso però non ha chiesto il rinvio dell’odierna riunione e in ogni caso non ha documentato il suo stato di malattia. I motivi della decisione. L'adita Commissione ritiene necessaria una breve ricostruzione dei fatti più significativi che hanno dato origine al presente procedimento disciplinare sulla base delle varie risultanze in atti. In fatto La Società AC Montichiari ha partecipato al campionato di Lega Pro, Seconda Divisione, nelle stagioni sportive 2010/2011, e 2011/2012, venendo retrocessa in Serie D al termini di quest'ultima stagione. In quella successiva, 2012/13, la Società non ha presentato domanda di iscrizione al campionato di Serie D e pertanto il Consiglio Direttivo L.N.D., nella riunione del 31.7.2012 ha deliberato la sua non ammissione al campionato (C.U. n. 35 dell'1.8.2012) ed il Presidente L.N.D. ha conseguentemente deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati (C.U. n. 10 del 9.8.2012). La Società è rimasta inattiva nella stagione sportiva 2012/13 ed il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa in data 24.4.2013 al n. 35, ha dichiarato il fallimento dell'AC Montichiari Spa. Il Presidente della FIGC, preso atto di tale sentenza fallimentare, ha deliberato la revoca dell'affiliazione, come risulta dal C.U. n. 72/A dell'11.9.2013. La notizia del fallimento ha indotto la Procura federale ad apposita indagine relativamente alle condotte realizzate nel biennio antecedente per verificare la sussistenza di responsabilità di gestione amministrativa e finanziaria ascrivibili agli amministratori, di diritto e di fatto, nelle stagioni 2010/2011 e 2011/12 nonché per accertare eventuali specifiche responsabilità in riferimento ai poteri ed alle deleghe esercitate in ambito civilistico e sportivo, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF Tale indagine si è conclusa con la relazione in atti del 30.12.2013, corredata da 36 documenti in essa richiamati ed ha dato origine al successivo atto di deferimento già citato a carico dei sei soggetti indicati, per ciascuno dei quali risultano segnalati gli incarichi e ruoli ricoperti nonché le condotte addebitate ed i profili di responsabilità disciplinare ascritti. In diritto Alla luce di quanto esposto, si ritiene doveroso richiamare alcuni principi pacifici nei precedenti degli Organi di Giustizia Federale, per poi passarsi alla disamina delle posizioni dei singoli deferiti, sviluppando contestualmente le argomentazioni relative agli addebiti contestati. - Secondo il parere interpretativo della Corte Federale (C.U. n. 21/CF del 28.6.2007) richiamato dalla Procura federale, già da tempo fatto proprio dall'adita Commissione (C.U. n. 36/CDN del 28.11.2008 e reiterato conformemente ad esempio nel C.U. n. 35/CDN del 14.11.2013, fallimento Cosenza Calcio Srl), per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di oneri della prova, con la precisazione che la colpa in questione non deve riguardare necessariamente sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della Società, ma può ampiamente riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti, anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della Società. - Inoltre secondo altro principio (C.U. n. 3/CGF del 12.7.2011) i componenti del Consiglio di Amministrazione di una Società a responsabilità limitata (ma l'argomento vale anche per quelli delle Spa) sono titolari di un dovere di vigilanza sulla gestione della Società medesima, e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L'esercizio di tale controllo e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso. - L'art. 21, comma 2, delle NOIF stabilisce che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate da FIGC gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di Società cui sia stata revocata l'affiliazione ai termini dell'art. 16. Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio (C.U. n. 315/CGF 2012/13). - Ove, poi, nel biennio precedente la deliberazione di revoca dell'affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento si sia verificato un cambio degli amministratori e/o della proprietà della Società, in linea con i principi di cui alle decisioni di questa Commissione (C.U. n. 71/CDN del 7.3.2013 e della sopra citata delibera della CGF) deve valutarsi se i precedenti amministratori e proprietari abbiano contribuito al dissesto finanziario che ha portato al fallimento della Società. Alla luce di questi principi, si osserva quanto segue. Nel biennio antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento la Società calcistica è stata controllata da due diversi soggetti: a) il Signor Edoardo Soloni, che è stato socio unico dal 27.7.2010 al 25.2.2011 della Società, con capitale sociale di € 500.000,00= e da allora, dopo aver ceduto a tal Signor Franco Sanfratello il 2,62% delle azioni, ha detenuto il restante 97,38% delle azioni sino al 16.10.2011. In tale data il Signor Edoardo Soloni ha ceduto tutte le azioni detenute a tale Holding Rent Management Srl (di cui era socio unico tale Signor Massimo Dellanogare che poi ha ceduto tutte le quote in data 22.11.2011 al Signor Sabino Piccolo, che già in precedenza svolgeva le funzioni di A.U.) al prezzo simbolico di un euro. In tale lasso temporale il Signor Maurizio Soloni ha ricoperto la carica di Presidente del C.d.A. ininterrottamente dal 28.4.2008 al 16.10.2011, essendosi avvicendati in due occasioni i componenti del C.d.A. stesso (il Signor Maurizio Soloni ha poi ricoperto l'incarico di Presidente Onorario dal 17.10.2011 al 28.12.2011) e la Signora Patrizia Bonomelli ha ricoperto la carica di Consigliere Amministratore Delegato, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 4.6.2010 al 16.10.2011. In data 25.8.2010 un consigliere comunicava alla Lega Pro che il Signor Edoardo Soloni svolgeva il ruolo di dirigente e poi in data 28.6.2011 veniva indicato come collaboratore nel foglio di censimento spedito alla stessa Lega; b) il Signor Francesco Antonio Carmine Depasquale che, pur non apparendo quale socio o amministratore di Holding Rent Management Srl, è stato l'amministratore di fatto dal 17.10.2011 o, in via subordinata, dal 28.12.2011 (data nella quale è stato formalmente nominato Presidente Onorario ed investito da ampie deleghe sia pur apparentemente all'ambito sportivo e federale, cui ha fatto da contorno la comunicazione in Lega Pro del 16.11.2011 sul suo tesseramento come collaboratore) della AC Montichiari Spa sino al fallimento. Tale suo ruolo è rimasto immutato nel tempo, nonostante risulti che due mesi prima del fallimento, in data 28.2.2013, Holding Rent Management Srl abbia ceduto le sue azioni, pari al 97,38% del capitale, al Signor Antonio Carvelli, all'epoca rivestente la carica di A.U. della Società calcistica, verso un corrispettivo rimasto ignoto in carenza di deposito dell'atto al registro delle imprese. In tale lasso temporale il Signor Sabino Piccolo (socio unico ed A.U. di Holding Rent Management Srl) è stato nominato A.U. della Società calcistica dal 17.10.2011 al 28.11.2011 (nomina mai comunicata in Lega), poi sostituito quale A.U. dal 28.11.2011 al 10.3.2012 dalla Signora Luigina Cappiello, poi sostituita quale A.U. dal Signor Antonio Carvelli dal 10.3.2012 sino al 24.4.2013, data del fallimento (nomina mai comunicata in Lega). Quest'ultimo risultava tesserato dalla Società anche quale collaboratore con foglio integrativo di censimento del 14.12.2011. Orbene, gli elementi acquisiti consentono di sostenere che già alla data del 16.10.2011 l'AC Montichiari Spa versava in grave crisi finanziaria a seguito di un dissesto economico patrimoniale da ascrivere alle cattive condotte gestionali dei suoi amministratori e del socio di riferimento (Signori Maurizio Soloni, Patrizia Bonomelli e Edoardo Soloni), risultando omesse condotte gestionali virtuose tali da por rimedio agli squilibri dei conti e comunque iniziative idonee a rifinanziare le casse sociali. Ed invero: - il bilancio chiuso al 30.6.2011, come approvato il successivo 18.11.2011, presentava una perdita di € 169.030,00= per la quale era deliberata la copertura con utilizzo della riserva straordinaria. Tra i dati reddituali si ricavava che il valore della produzione era stato pari a € 2.124.783,00= ed il valore dei costi era stato pari a € 2.239.618,00= con una differenza negativa di € 114.835,00=; - all'ispezione Co.Vi.So.C. del 24.6.2011 risultava in corso una rateizzazione per il pagamento contributivi Enpals relativi al periodo dicembre 2009-settembre 2010, con versamenti eseguiti ad aprile 2011 e lo sforamento modesto del parametro P/A alla data del 31.12.2010 (0.276=, essendo ammesso quello di 0,08=); - all'ispezione del 16.12.2011, che seguiva di due mesi la cessione del pacchetto azionario, emergeva che la struttura amministrativa e l'impianto contabile non erano adeguati, che gli ultimi stipendi corrisposti erano quelli di settembre 2011, che non risultavano versati gli oneri retributivi e contributivi relativi agli stipendi di maggio e giugno 2011, che sussistevano debiti di imposta e contributi scaduti prima dell'1 luglio 2011 per oltre € 510.000,00=, che il parametro R/I risultava pari a 0,844= con un eccedenza di indebitamento di € 1.445.684,00= e che la Società non aveva calcolato ed inviato il parametro R/I al 31 giugno 2011 sulla base del bilancio approvato; - all'atto del controllo effettuato dalla Società di revisione Deloitte & Touche (report del 4.11.2011) risultava che l'AC Montichiari Spa aveva consegnato un estratto conto al settembre 2011 dal quale risultava l'addebito della somma dovuta per il pagamento dei contributi Enpals relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 per un importo di € 32.654,00= che, ad un successivo controllo, risultava stornato a causa di mancanza di fondi sul conto corrente societario; - il Signor Maurizio Soloni, quale legale rappresentante dell'AC Montichiari Spa, quasi sempre in via solidale con la Signora Patrizia Bonomelli, quale Consigliere Delegato, ed alla Società calcistica in ragione della responsabilità oggettiva, in forza di condotte poste in essere prima del 16.10.2011, è stato destinatario di cinque sanzioni disciplinari ad opera di codesta Commissione, come emerge dai C.U. n. 60 del 24.2.2011, n. 31 del 27.10.2011, n. 51 del 21.12.2011, n. 69 dell'8.3.2012 e n. 80 del 4.4.2012 rispettivamente per le seguenti violazioni di carattere amministrativo e contabile: per non aver rispettato i termini per il deposito della documentazione finalizzata all'ottenimento della licenza nazionale; per non aver provveduto entro il termine al deposito presso la Lega Pro della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 300.000,00=; per la mancata attestazione agli Organi federali del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2011 e per aver sottoscritto e depositato presso Co.Vi.So.C. la dichiarazione 15.9.2011 attestante circostanza e dati contabili non veritieri; per la mancata attestazione del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti a tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 e per non aver documentato l'avvenuto pagamento delle rate Enpals scadute al 30.9.2011; per non aver provveduto nei termini concessi al pagamento delle somme poste a carico della Società dal T.N.A.S. del lodo arbitrale n. 1307 del 28.9.2009; - infine il pacchetto azionario del 97,38% del valore nominale di € 496.897,00= veniva ceduto dal Signor Edoardo Soloni alla Holding Rent Management Srl in data 16.10.2011 verso un corrispettivo di un solo euro. Ne consegue che al 16.10.2012 la Società calcistica già da tempo non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, nonostante fosse già ricorsa a dilazionare parte dell'indebitamento erariale e contributivo ricorrendo agli strumenti eccezionali delle rateizzazioni. E' poi indubbio che questo stato di dissesto in essere al 16.10.2011 abbia successivamente subito un drammatico peggioramento che ha infine portato, dopo l'inattività della Società calcistica nella stagione sportiva 2012/13 per un'insolvenza ormai acclamata, alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ed invero: - all'ispezione Co.Vi.So.C. del 24.5.2012 l'A.U. Signor Antonio Carvelli si dichiarava non in grado né di mostrare né di reperire la contabilità della Società, riferiva che nulla era cambiato nella compagine sociale essendo sempre il Signor Depasquale il socio di riferimento (aldilà della barriera formale rappresentata da Holding Rent Management Srl), asseriva che non risultavano effettuati i pagamenti degli emolumenti ai tesserati nè i versamenti delle corrispondenti ritenute fiscali e contributi previdenziali per il trimestre gennaio-marzo 2012; - il bilancio chiuso al 31.6.2012, approvato in data 28.2.2013, presentava una perdita di € 898.747,00= da coprire con utilizzo delle riserve (parte ricorrendo a quelle straordinarie e parte con versamenti soci), anche se, deduttivamente, quanto deliberato non ha trovato attuazione; - nella comunicazione Co.Vi.So.C del 19.7.2012 si leggeva che l'AC Montichiari Spa non aveva corrisposto gli emolumenti lordi ai tesserati per il periodo da gennaio a giugno 2012 per un importo complessivo di € 542.000,00=, nonostante avesse provveduto a tesserare ben 16 nuovi calciatori nel gennaio 2012 che avevano contribuito ad aggravare ulteriormente la crisi economica e finanziaria; - dopo il 16.10.2011 codesta Commissione ha emesso tre delibere di condanna a carico degli A.U. (le prime due a Luigina Cappiello e la terza ad Antonio Carvelli) e per responsabilità oggettiva all'A,C., Montichiari Srl, come risulta dai C.U. n. 83 del 12.4.2012, 48 del 5.12.2012 e 59 del 16.1.2013, rispettivamente per non aver documentato l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sugli emolumenti dovuti ai tesserati e per non aver documentato il pagamento del rateo Enpals scadente a settembre 2011, per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza per gli emolumenti dovuti ad un tesserato nel luglio 2011; per non aver documentato l'intervenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di maggio e giugno 2011 gennaio, febbraio marzo 2012, nonché gli emolumenti di gennaio, febbraio e marzo 2012 e per non aver depositato il prospetto R/I (parametro Ricavi/Indebitamento) calcolato sulla base delle risultanze contabili al 31.3.2012; per non aver partecipato all'incontro in tema di formazione alla lotta antidoping organizzato a Roma da F.I.G.C,. e Lega Pro in data 11.6.2012. - il Tribunale di Brescia, con la citata sentenza, ha infine dichiarato il fallimento della Società calcistica in data 2.4.2013, dopo il periodo di inattività sportiva di cui si è detto, attestando in via definitiva lo stato di insolvenza. Quanto sopra rilevato consente ora di valutare i singoli profili di responsabilità, stralciata la posizione Sig. Depasquale. 1) La posizione della Signora Luigina Cappiello. Le è ascritta la responsabilità nella violazione dell'equilibrio economico e finanziario della Società in qualità di Amministratore Unico dal 28.11.2011 al 10 marzo 2012 per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale (D.2, E.3), incorrendo in tale suo ruolo anche nelle sanzioni disciplinari per la violazione di rilevanza amministrativa e contabile descritte nel deferimento (F.6, F.7 e F.8) e perché, omettendo ai suoi doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali realizzati dal Signor Depasquale, ne ha avallato la mala gestio (G). Tale tipo di responsabilità, risultante da quanto riportato nell'atto di deferimento e già illustrato, non reclama fra l'altro la specifica commissione di atti gestori contrari alle norme, in quanto l'imputabilità può derivare pure da condotta omissiva che, sia pur di minor gravità, deve essere apprezzata come concausa della situazione di deprezzamento della Società nel periodo nel quale ha ricoperto la carica societaria. Orbene non esiste agli atti una sola condotta della deferita che denoti la volontà di opporsi alla mala gestio del Presidente onorario ed amministratore di fatto, cui ha tutto consentito nonostante avesse la possibilità di opporsi quale amministratore di diritto, finendo con l'assumere un ruolo di prestanome, che non la esonera però dai rischi connessi all'accettazione della carica formale. 2) La posizione del Signor Antonio Carvelli. Gli sono ascritte responsabilità: - nella violazione dell'equilibrio economico e finanziario della Società, quale A.U. dell'AC Montichiari dal 10.3.2012 al 24.4.2013 (nonché quale collaboratore della stessa tesserato dal 14.12.2011) per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico patrimoniale (D.2, E.4) determinandone il fallimento, incorrendo in tale suo ruolo anche nella sanzione disciplinare per la violazione di rilevanza amministrativa e contabile descritte nel deferimento (F.7) e perché, omettendo ai suoi doveri di controllo e di vigilanza sugli atti gestionali realizzati dal Signor Depasquale, ne ha avallato la mala gestio (G); - nella violazione dell'art. 37, comma 1 delle NOIF per aver omesso di comunicare alla Lega Pro la carica di Amministratore Unico assunta il 10.3.2012 (A.2 e B.5); - nella violazione dell'art. 8, comma 1, del CGS per non aver prodotto le scritture contabili, impedendo alla Co.Vi.So.C. i compiti di vigilanza in occasione dell'ispezione del 24.5.2012 (E.4 e G.4). Si tratta di tre addebiti fondati già a livello documentale. Come anticipato, l'esistenza di un amministratore di fatto non esonera in alcun modo il legale rappresentante formale dello svolgimento dell'attività gestoria conferitagli dagli atti societari. Tale tipo di responsabilità, risultante da quanto riportato nell'atto di deferimento e già illustrato, non reclama fra l'altro la specifica commissione di atti gestori contrari alle norme, in quanto l'imputabilità può derivare pure da condotta omissiva che, sia pur di minor gravità, deve essere apprezzata come concausa della situazione di deprezzamento della Società nel periodo nel quale ha ricoperto la carica societaria. Orbene, anche nel suo caso non esiste agli atti una sola condotta che denoti la volontà di opporsi alla mala gestio del Presidente onorario ed amministratore di fatto, cui ha tutto consentito nonostante avesse la possibilità di opporsi quale amministratore di diritto, finendo con l'assumere un ruolo di prestanome, che non lo esonera però dai rischi connessi all'accettazione della carica formale. La comunicazione alla Lega Pro della sua nomina ad amministratore, gli competeva personalmente, così come era suo compito quello di curare la conservazione, la redazione e la tenuta delle scritture contabili, avvalendosi di ausiliari. Nonostante abbia confessato alla Co.Vi.So.C. di non sapere ove si trovasse la contabilità, il deferito non ha ancora una volta separato la sua responsabilità da quella del Sig. Depasquale, senza neppure sapere che fine avessero fatto le scritture contabili e se ancora redatte, restando al suo posto sino al fallimento della Società, rendendosi addirittura acquirente del 50% delle azioni della Holding Rent Management Srl solo due mesi prima del fallimento. 3) La posizione del Signor Maurizio Soloni. Gli è ascritta la responsabilità di aver contribuito, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. di Montichiari Calcio Spa dal 28.4.2008 al 16.11.201 e successivamente di Presidente Onorario sino al 19.12.2011, a determinare con il proprio comportamento di cattiva gestione della Società calcistica lo stato di decozione della stessa, come emerge dalle risultanze negative dei bilanci chiusi, dalle relazioni della Co.Vi.So.C. e dalle violazioni di norme amministrative e contabili sanzionate a livello disciplinare (D.1, D.2, E.1, E.3, F.1, F.2, F.3, F.4 e F.5). L'addebito è fondato risultando che effettivamente la Società calcistica versava in grave crisi economica-patrimoniale alla data del 16.10.2011 per quanto già ampiamente e dettagliatamente illustrato. La gestione aziendale provocava sistematiche perdite di esercizio, l'indebitamento consolidato agli obblighi erariali e contributivi era fronteggiato con rateizzazione, alcune già inadempiute, non sono state compiute scelte virtuose atte al riequilibrio dei conti, sono state sistematicamente violate norme amministrative e contabili ecc. Tali condotte denotano una cattiva gestione societaria che nulla ha a che fare con l'eventuale non coincidenza tra i flussi di cassa e le uscite correnti; ma con uno squilibrio gestionale strutturale. Il contestato storno dell'addebito contributivo relativo al bimestre maggio-giugno 2011 al dichiarato fine di poter pagare un assegno che diversamente sarebbe stato protestato, lungi dall'assumere valenza difensiva, conferma ulteriormente che la Società calcistica non era in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, non possedendo le risorse finanziarie utili e necessarie. La Banca, evidentemente per la carenza di provvista della cliente, ha così privilegiato il pagamento che riteneva più strategico, evitando i notori effetti dannosi scaturenti dal protesto del titolo e dalla sua pubblicazione. La circostanza che la nuova proprietà del sodalizio non abbia poi proseguito nel pagamento delle rateizzazione per i debiti erariali e contributivi (quantificati dal deferito in circa € 500.000,00=) già in essere non può fungere da esimente, ma anzi costituisce ulteriore riprova dell'indebitamento già consolidato all'atto della cessione del pacchetto azionario di controllo. Del tutto infondata e sfornita da ogni prova è poi la tesi difensiva per la quale "le problematiche del Montichiari si sarebbero risolte se le entrate certe previste documentate non avessero preso altre strade a me sconosciute", emergendo che già in epoca antecedente la citata cessione, a causa di mala gestio, le entrate certe non coprivano affatto le uscite, creando maggior indebitamento ogni singolo anno. Non a caso la cessione del pacchetto azionario di controllo era intervenuta al valore simbolico di un solo euro. Quanto infine alla contabilizzazione nei beni materiali del Centro Sportivo, apparentemente contestata solo nell'ultima ispezione, risulta rilevante che lo stesso apparteneva al Comune per effetto degli accordi raggiunti e non alla Società calcistica, risultando scorretta la posta di bilancio. 4) La posizione della Signora Patrizia Bonomelli. Le è ascritta la responsabilità nella violazione dell'equilibrio economico e finanziario della Società in qualità di Amministratore Delegato dal 4.6.2010 al 16.11.2011 per aver contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale (D.1, D.2, E.3), incorrendo in tale suo ruolo anche nelle sanzioni disciplinari per la violazione di rilevanza amministrativa e contabile descritte nel deferimento (F.2, F.3 e F.4). Tale tipo di responsabilità, come già anticipato, non reclama fra l'altro la specifica commissione di atti gestori, in quanto l'imputabilità può derivare pure da condotta omissiva che, sia pur di minor gravità, deve essere apprezzata come concausa della situazione di deprezzamento della Società nel periodo nel quale ha ricoperto la carica societaria. La fondatezza dell'addebito risulta ampiamente comprovata, non risultando agli atti alcuna sua condotta dissociativa rispetto alla cattiva conduzione societaria che ha determinato le condizioni per lo squilibrio dei conti ed il consolidarsi di un abituale indebitamento. 5) La posizione del Signor Edoardo Soloni. La sua responsabilità nella violazione dell'equilibrio economico e finanziario della Società è anzitutto fatta discendere dal ruolo di socio di riferimento dell'AC Montichiari Spa dal 27.7.2010 al 16.10.2011 ed anche, in minor misura, da quello di collaboratore della stessa, come tale tesserato, nelle stagioni sportive 2010/11 e 2011/12 e dall'aver commesso condotte di cattiva gestione tali da provocare il dissesto economico patrimoniale della Società, già evidente al momento della cessione ad un euro del suo pacchetto azionario (C.1, C.2 e C.3, D.1, D.2), facendo incorrere la Società, in persona degli amministratori di diritto, in svariate sanzioni per reiterate violazione alle norme amministrative e contabili (da F.1 a F.5) ed anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori (da lui nominati nelle Assemblea dei soci). Nella sua breve memoria difensiva, il deferito si è limitato a sostenere di non essere mai stato consulente della Società calcistica e di non aver mai presenziato a verifiche di Co.Vi.So.C., di essere privo di responsabilità in quanto semplice azionista, privo di poteri gestori e l'irrilevanza del valore cui ha ceduto la partecipazione azionaria di controllo. Solo la prima osservazione è accoglibile, sia pur in via presuntiva. Infatti nel verbale ispettivo di Co.Vi.So.C. datato 16.12.20011 si indica la sua presenza in qualità di consulente, ma anche di ex amministratore della Società e la Procura federale ha fatto proprio questo dato. In realtà è ragionevole che la persona presente a tale ispezione sia stato invece il Signor Maurizio Soloni, questo sì professionista svolgente anche attività di consulente e soprattutto ex amministratore dell'AC Montichiari Spa (e Presidente Onorario) e che quindi si sia in presenza di un errore materiale (favorito dall'identità del cognome). Sennonché la semplice circostanza che tale condotta, distinta nel deferimento dalla lettera E.3, non risulti commessa, non è destinata ad incidere sulla fondatezza degli addebiti. Infatti tutte le altre considerazioni difensive sono infondate, essendo palese lo stato di dissesto in cui versava la Società calcistica al 16.10.2011, non in grado di assolvere regolarmente le proprie obbligazioni, nonostante le rateizzazioni già in corso con il fisco e l'Enpals, al punto da incorrere in almeno cinque sanzioni disciplinari connesse alla violazioni di norma amministrative e finanziarie. Quanto alla sua responsabilità individuale, basti rilevare il suo stato di socio controllante il 97,38% del pacchetto azionario e quindi di soggetto che nelle Assemblee dei soci determinava da solo la nomina degli amministratori, approvava i bilanci di esercizio, promuoveva le delibere necessarie al funzionamento della Società, dovendosi far carico dello stato finanziario del sodalizio calcistico nonché anche del controllo sull'operato degli amministratori. Quanto poi alla circostanza che abbia venduto al valore simbolico di un euro un pacchetto azionario del valore nominale di € 496.897,00=, lungi dall'essere irrilevante, denota senza tema di smentita che la Società in questione, già durante la sua gestione, versasse almeno in grave difficoltà finanziarie, avendo già perso ogni valore patrimoniale e che lo stesso ne aveva piena consapevolezza. É in ogni caso vero che non ha compiuto atti gestori diretti e che non ha mai rivestito ruoli amministrativi. La graduazione della responsabilità dei deferiti (soci controllanti, amministratori di fatto e di diritto) viene stabilita dando rilevanza maggiore a coloro che hanno gestito la Società dal 17.10.2011 al fallimento, tenendo poi conto del periodo in cui i medesimi deferiti hanno ricoperto i ruoli e le cariche su menzionate, alla luce delle contestazioni singolarmente mosse e delle risultanze anche istruttorie procedimento, ritenendosi eque le sanzioni di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale, infligge le seguenti sanzioni: 1) alla Signora Luigina Cappiello, inibizione di anni 3 (tre) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); 2) al Signor Antonio Carvelli, inibizione di anni 4 (quattro) ed ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); 3) al Signor Maurizio Soloni, inibizione di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); 4) alla Signora Patrizia Bonomelli, inibizione di anni 1 (uno); 5) al Signor Edoardo Soloni, inibizione di anni 1 (uno) ed ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). Dispone la restituzione degli atti alla Procura federale per l’individuazione e la rinotifica del deferimento al corretto indirizzo del Sig. Francesco Carmine Antonio Depasquale.
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