CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 29/04/2014 – Samuele Sopranzi/A.C. Siena S.p.A.
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 11 del 29/04/2014 – Samuele Sopranzi/A.C. Siena S.p.A.
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
composta da
dott. Franco Frattini, Presidente
cons. Dante D’Alessio, Relatore
prof. Massimo Zaccheo
prof.ssa Virginia Zambrano
prof. Attilio Zimatore, Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio
iscritto al R.G. ricorsi 8/2014, presentato, in data 4 marzo 2014, dal sig. Samuele Sopranzi, agente di calciatori, nei confronti della AC SIENA S.P.A., per l’esecuzione del lodo arbitrale TNAS n. 1233 del 27 giugno 2013, rimasto ineseguito.
Ritenuto in fatto
Il sig. Samuele Sopranzi, agente di calciatori, ha proposto, in data 4 marzo 2014, ricorso avanti a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva nei confronti della società AC SIENA, notificandolo ritualmente presso il suo indirizzo e comunicandolo con raccomandata anche alla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), per ottenere l'adempimento, ai sensi dell'art. 2, comma 7, lett. b e 14 del Codice dell’Alta Corte, del lodo arbitrale TNAS n. 1233 del 27 giugno 2013, notificato alle parti il 7 ottobre 2013.
Il lodo ha dichiarato cessata la materia del contendere, sulla domanda principale riguardante la sorte capitale della richiesta presentata dal sig. Sopranzi, in proprio e quale legale rappresentante della Consulsport S.r.l., ed ha poi disposto la condanna dell’AC SIENA:
a) al pagamento in favore del sig. Sopranzi, in accoglimento della domanda accessoria, degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale, a far data dal 1 novembre 2010 e sino all’effettivo soddisfo;
b) a rimborsare al sig. Sopranzi l’intero importo degli onorari degli arbitri, pari ad € 3.000,00, oltre accessori di legge;
c) a versare al CONI l’importo delle spese sostenute dall’arbitro dott. Italo Vitiello, per un importo di € 572,31;
d) al pagamento dei diritti amministrativi spettanti al TNAS.
Il sig. Sopranzi, lamentando il mancato adempimento del lodo, con atto del 13 febbraio 2014, ha formalmente diffidato l’AC SIENA al pagamento di quanto dovuto.
Perdurando l’inadempimento, il sig. Sopranzi, con ricorso presentato in data 4 marzo 2014, ha chiesto l’esecuzione del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 29 del Codice TNAS e degli articoli 2, comma 7, lett. b), e 14 del Codice dell'Alta Corte dì Giustizia sportiva.
La società intimata è rimasta inerte, senza costituirsi in questa sede, benché regolarmente convenuta, e senza dare comunque alcuna dimostrazione di avere provveduto all'adempimento.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Il sig. Sopranzi ha dato la prova, con l'esibizione del lodo, dei pretesi obblighi pecuniari di pagamento della società AC SIENA, mentre la stessa società non si è costituita in giudizio, benché regolarmente convenuta, e non ha comunque fornito alcuna dimostrazione di avere provveduto all'adempimento anche parziale degli obblighi imposti con il lodo in questione.
Pertanto in accoglimento del ricorso deve essere disposto l'adempimento coattivo dell'obbligo di conformarsi al giudicato, mediante la nomina di un Commissario ad acta, che provveda all’esecuzione dello stesso in favore del ricorrente.
Per l’esecuzione è nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Lega Nazionale Professionisti Serie B che dovrà provvedere all’adempimento, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente decisione, anche a mezzo di un funzionario del suo ufficio appositamente delegato.
Il Commissario, verificata la persistenza dell’inadempimento, dovrà provvedere al versamento, in favore del ricorrente, di quanto a lui spettante, utilizzando le somme a qualsiasi titolo dovute alla società AC SIENA dalla Lega Calcio o, in subordine, dalla Federazione Italiana Gioco Calcio ed eventualmente utilizzando contributi e somme dovute alla stessa società da altri soggetti dell'ordinamento sportivo.
Alla soccombenza della parte intimata segue la condanna alle spese e agli onorari del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l’Alta Corte di Giustizia Sportiva
ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, nomina Commissario ad acta, per l’esecuzione del lodo arbitrale TNAS n. 1233 del 27 giugno 2013, il Direttore Generale della Lega Nazionale Professionisti Serie B che potrà provvedere anche a mezzo di un funzionario del suo ufficio appositamente delegato.
CONDANNA l'intimata società AC SIENA al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in complessive € 1.500/00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso dei diritti amministrativi pagati dal ricorrente.
CONDANNA inoltre la società AC SIENA al pagamento dei diritti amministrativi dovuti come parte intimata, ancorché non costituita, nonché al pagamento, in favore del Commissario ad acta, del compenso per l'assolvimento della funzione, liquidato forfettariamente in € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre le eventuali spese vive documentate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori, anche a mezzo di posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 7 aprile 2014.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma in data 29 aprile 2014.
Il Segretario
F.to Alvio La Face