F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 23 Maggio 2014 (264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO FIORE – (Fallimento Società AC Legnano Srl) – (nota n. 4803/831 pf11-12 AM/ma del 6.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083 del 23 Maggio 2014 (264) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO FIORE - (Fallimento Società AC Legnano Srl) - (nota n. 4803/831 pf11-12 AM/ma del 6.3.2014). Il deferimento Con provvedimento del 6 marzo 2014, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig.: “Alessio Fiore, Presidente della Società AC Legnano Srl dal 21 dicembre 2009 e sino alla messa in liquidazione volontaria, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver con il proprio comportamento contribuito alla cattiva gestione finanziaria della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale ed alla mancata iscrizione al Campionato di Seconda Divisione ed al conseguente svincolo dei calciatori tesserati”. Il sovraesteso deferimento fa seguito al provvedimento di stralcio della posizione dell’odierno incolpato adottato in data 17.01.2013, a cagione della mancata notificazione ad Alessio Fiore dell’originario deferimento, compiuto dalla Procura federale in data 24.09.2012 a carico del nominato Fiore e degli altri Amministratori Sigg.ri Resta, Simone, Tarabbia, e Sobrino e conclusosi con la decisione di affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, resa da questa Commissione in data 16.05.2013 (C.U. n. 89). A sostegno del deferimento, la Procura federale ha prodotto copiosa documentazione comprensiva delle tre successive indagini Covisoc condotte nel periodo giugno 2009 - aprile 2010. Il dibattimento Nessuno è comparso per il deferito Fiore, che non si è costituito nel giudizio. La Procura federale – rappresentata dalla Dott.ssa Serenella Rossano e dal Prof. Giuseppe Catalano - ha illustrato le ragioni a sostegno del deferimento, e ha quindi concluso richiedendo la irrogazione, a carico del deferito, delle sanzioni della inibizione per anni 3 (tre), e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00). I motivi della decisione Il deferimento è fondato. 1.- Alessio Fiore ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della AC Legnano Srl (la “Società”), per un periodo relativamente breve: dal 21.12.2009 al 3.8.2010, allorché la Società è stata posta in stato di liquidazione volontaria (secondo le visure della CCIAA la carica risulterebbe assunta solo nell’aprile 2010, ma dall’esame degli altri atti societari si desume conferma che la nomina di Fiore risale, appunto, al 21.12.2009). Risulta, inoltre, dalla lettura del complesso degli atti come l’effettivo potere gestorio fosse sostanzialmente concentrato in capo al Sig. Tarabbia – storico socio e Presidente della Società, che ha conservato la legale rappresentanza della medesima anche dopo l’assunzione della carica di Presidente da parte del Fiore – e, soprattutto, sempre presente e attivo nelle vicende e decisioni societarie cruciali. 2.- Tuttavia le condotte dell’incolpato – pur se limitate all’interno di un contesto temporale assai breve, e in una situazione che non lo vedeva investito di effettivi poteri decisionali – sono gravi e rilevanti, vuoi per il loro contenuto obiettivo, vuoi per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione assunta dal Fiore. Risulta, in particolare, dagli accertamenti svolti dalla Covisoc (mai contestati dal Fiore, né dagli altri originari incolpati) che la Società - alla data in cui il Fiore assunse la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione - presentava un effettivo disavanzo di circa € 1.400.000,00. Costituiva, dunque, specifico obbligo del Fiore - in qualità di Presidente del CdA – controllare e verificare tale situazione, e provvedere, senza indugio – anche all’esito dell’accertamento dell’assoluto fallimento della operazione di aumento del capitale solo apparentemente perfezionata (e per importo, peraltro, insufficiente) in occasione dell’assemblea del 21.12.2009 (v. infra) - alla convocazione dell’assemblea dei soci, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di riduzione del capitale, e di scioglimento (in difetto di riaumento del medesimo capitale) di cui agli artt. 2447 e 2482 ter, 2484 c.c.. 3.- Inescusabile si appalesa anche la condotta inerte mantenuta dal Fiore a fronte della singolare – quanto assolutamente irregolare – già richiamata operazione di ripianamento delle perdite (accertate al 30.09.2009) deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci del 21.12.2009, e perfezionata nel corso della medesima assemblea, svoltasi, invero, nello stesso giorno in cui l’assemblea ordinaria lo ha nominato Amministratore (sarà poi il CdA a nominare il Fiore Presidente, nel corso della seduta del Consiglio tenutasi immediatamente dopo). Il riaumento del capitale, infatti, era stato “realizzato” attraverso il versamento nelle casse sociali di assegni di conto corrente tratti, in sterline, sulla banca HSBC da una Società di diritto inglese e gallese: la “Advising Financial Company ltd”. Costituiva, dunque, compito e obbligo del Presidente del CdA verificare che gli assegni in questione fossero tempestivamente posti all’incasso, e regolarmente onorati. Al contrario gli assegni non sono mai stati posti all’incasso, senza che il Presidente del CdA abbia posto in essere attività volte al compimento di tale dovuta operazione, e, in difetto, alla immediata convocazione dell’assemblea ai fini dell’adozione dei provvedimenti di ricapitalizzazione/liquidazione più sopra richiamati, e, in questa situazione, ancor più indifferibili considerato che era venuto meno persino l’importo dell’aumento di capitale destinato a coprire perdite già accertate e consolidate alla data del 30.06.2009. 4.- Quanto alla misura della sanzione da infliggere agli incolpati, occorre osservare, da un lato, come si tratti di condotte che, se pur meramente omissive, sono da ritenersi pienamente coscienti e volontarie, dall’altro, come la carica di vertice societario assoluto assunta dal Fiore comportasse ineludibili obblighi attivi di controllo e vigilanza. Ne discende che, nella specie, è da escludere, in radice, la ricorrenza della necessità – più volte ribadita dalla Corte Federale al dichiarato fine di escludere ogni applicazione automatica della norma che sanziona gli amministratori delle Società fallite (art. 21 co. 3 NOIF) – di accertare se siano ravvisabili, a carico dei deferiti, elementi di effettiva colpevolezza (qui evidentemente più che conclamati). Considerata, poi, la natura e la gravità - più sopra ampiamente illustrata - delle condotte, la sanzione richiesta dalla Procura appare, invero, adeguata, oltre che sostanzialmente coerente con quanto deciso nel procedimento che ha riguardato gli altri amministratori. Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di irrogazione - in via cumulativa con la inibizione – della sanzione economica, la Commissione condivide la opportunità – nei casi di particolare gravità - di non limitare la sanzione alla sola inibizione che - ove anche inflitta per un periodo assai lungo - potrebbe di fatto non risultare effettivamente afflittiva. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale - in integrale accoglimento delle corrispondenti richieste della Procura federale - dichiara il Sig. Alessio Fiore responsabile delle violazioni contestate e, per l’effetto, infligge allo stesso la sanzione della inibizione per anni 3 (tre), oltre all’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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