F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all Giancarlo RIOLFO / A.S.D. IMPERIA (98bis/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all Giancarlo RIOLFO / A.S.D. IMPERIA (98bis/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO Con ricorso del 20/12/2013 l'allenatore professionista Uefa "A" Giancarlo RIOLFO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. IMPERIA il pagamento di €. 7.000,00, a saldo di quanto pattuito con scrittura privata stipulato con la medesima società in data 5/05/2012, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria. Nel ricorso l'allenatore ha precisato che con ricorso del 7/01/2013 ha proposto ulteriore vertenza a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento delle rate scadute e non pagate dalla A.S.D. Imperia per i mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, riconoscimento ottenuto con la pubblicazione della sentenza con il Comunicato Ufficiale n. 100 del 6/11/2013, di cui ha allegato copia. La convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con raccomandata del 7/01/2013, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla ha fatto pervenire. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta e visto il dispositivo emesso in data 6/11/2013, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 100 e considerato, altresì, il silenzio della convenuta che, a seguito del ricorso inviato dal ricorrente, nulla ha eccepito, ritiene il ricorso proposto dall'allenatore Giancarlo Riolfo meritevole di accoglimento. PQM 11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Imperia di corrispondere all'allenatore Giancarlo Riolfo la somma di € 7.000,00, relativamente alle rate scadute di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2013, a saldo delle sue spettanze, oltre ad € 40,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 7.040,00. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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