F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Pierluigi TONIUTTO / CALCIO MONTEBELLUNA (130/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Pierluigi TONIUTTO / CALCIO MONTEBELLUNA (130/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL'AGLIO Con ricorso del 4 aprile 2013 l'allenatore dilettante signor Pierluigi Toniutto ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della squadra Giovanissimi Regionali della società Calcio Montebelluna partecipante al relativo campionato del Dipartimento Interregionale LND nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 28 maggio 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Pierluigi Toniutto un premio di tesseramento, di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) da erogare in dieci rate mensili di € 650,00 (seicentocinquanta/00) ciascuna " a partire dal settembre 2011". Il signor Toniutto precisa altresì di essere stato esonerato in data 3 novembre 2011 e di essersi messo a disposizione della società sino alla fine della stagione sportiva 2011/2012. Con il reclamo in esame, il signor Pierluigi Toniutto chiede a questo Collegio di far obbligo alla società Calcio Montebelluna di corrispondergli l'importo di € 5.850,00 (cinquemilaottocentocinquanta/00) avendo la società provveduto ad onorare solo la prima rata di quanto previsto nell'accordo per un totale di € 650,00 (seicentocinquanta/00). Nel ricorso si richiedono, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Dipartimento Interregionale LND, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 18 successive ha comunicato che presso di loro, per quella stagione sportiva (2011//20121), non era stato depositato alcun accordo economico. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 6 giugno 2013, ricevuta dalla società Calcio Montebelluna 1' 11 giugno successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Lo studio legale Maran a cui la società Calcio Montebelluna ha conferito l'incarico di rappresentarla e difenderla, con raccomandata del 19 aprile 2013, nel comunicare il cambiamento della presidenza della società, ha segnalato che non risulta, agli atti della Società Calcio Montebelluna alcuna scrittura privata con il signor Toniutto e pertanto ne richiede al tecnico stesso una copia per la necessaria verifica del documento. Con una successive raccomandata del 12 giugno 2013, dopo aver ricevuto copia del documento, lo stesso studio legale sollecita il deposito dell'originale e nel contempo segnala che la società Calcio Montebelluna ritiene "formalmente contestata e disconosciuta" la firma apposta alla fine del presunto accordo economico A fronte delle predette affermazioni e considerata la gravità delle stesse il Collegio ha deciso di trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l'accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La Procura Federale con lettera del 3 aprile 2014, Prot. 5603/573 ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare una accertamento in ordine alla regolarità della sottoscrizione dell'accordo economico del 28 maggio 2011. Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato l'audizione dell'attuale Presidente della società Calcio Montebelluna, Sig. Brombal il quale ha dichiarato di non aver trovato, tra la documentazione consegnatagli dalla precedente gestione, alcun contratto con il sig. Pierluigi Toniutto, ma che si e trovato a gestire diversi contenziosi non avendo ricevuto, come detto, tutta la precedente documentazione della società e non essendo pertanto "in grado di quantificare tutti gli inadempimenti pendenti sul Calcio Montebelluna. Comunque pur respingendo ogni addebito il BROMBAL, al fine di dirimere il contenzioso si rendeva disponibile al pagamento della seconda rata a favore del TONIUTTO". L'unica cosa che il collaboratore della Procura ha potuto inoltre accertare e che a sottoscrivere l'accordo economico in questione insieme al Toniutto era stato un certo signor Bortolotto il quale non aveva alcuna delega ne tantomeno i poteri per sottoscrivere alcunché per conto della società Calcio Montebelluna. Anche a seguito di innumerevoli tentativi tesi a rintracciare detto signor Bortolotto, tentativi effettuati anche presso un'altra società estranea alla questione che ci occupa dove il Bortolotto ha prestato la sua attività per poco tempo, quest'ultimo si a reso irreperibile per cui non a stato possibile la sua audizione. Altro accertamento che a stato possibile realizzare e che la società Calcio Montebelluna aveva provveduto a pagare la prima rata prevista nell'accordo con un proprio assegno di € 650,00 intestato all'allenatore e da quest regolarmente incassato. 11 titolo a stato emesso con il timbro della società e delle firme illeggibili ed indecifrabili. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto: ➢ di quanto accertato nella relazione del collaboratore della Procura Federale; ➢ che l'accordo economico e stato prodotto dall'allenatore; ➢ che detto documento a stato messo in dubbio dall'attuale presidenza della società in relazione ai poteri di rappresentanza del suo sottoscrittore; ➢ che, anche qualora la sottoscrizione dell'accordo economico fosse stata fatta da persona priva dei relativi poteri, la società ha implicitamente riconosciuto la validità di detto documento onorandone la prima rata con un assegno di cui non viene disconosciuta la regolarità; ➢ che il Presidente signor Brombal si e dichiarato disposto a pagare la seconda rata anche se esclusivamente per interrompere un contenzioso in atto; ➢ che nella stagione sportiva relativa al contenzioso il massimale previsto per la categoria Juniores regionale ammontava ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00); ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e PQM il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l'obbligo della società Calcio Montebelluna di corrispondere all'allenatore signor Pierluigi Toniutto la somma di € 1.885,00 (milleottocentoottantacinque/00) cosi determinata: quanto ad € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 ed € 35,00 (trentacinque/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale cosi come richiesto da quest'ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 3 aprile 2014 trasmettendole inoltre gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda dei principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva ed anche per avere le parti previsto nel contralto un massimale superiore a quello stabilito dalle norme all'epoca vigenti. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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