F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA : all. Lorenzo DI FEBO / A.S.D. PENNE CALCIO (8/34) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA : all. Lorenzo DI FEBO / A.S.D. PENNE CALCIO (8/34) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 27 giugno 2013 l'allenatore di Base Lorenzo Di Febo iscritto nei ruoli del S.T. Federale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della squadra Juniores della società A.S.D. Penne Calcio partecipante al campionato Juniores Elite nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data 17 settembre 2012 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da erogare in tre ratei alle seguenti scadenze: euro 900,00 (novecento/00) al 20/01/2013 euro 800,00 (ottocento/00) al 20/03/2013 euro 800,00 (ottocento/00) al 20/05/2013 Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Penne Calcio di corrispondergli il pagamento di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre agli interessi di mora e il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013, ha invitato la Società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Abruzzo LND, su richiesta del 11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 14 marzo successivo, ha comunicato che il contratto a stato depositato in data 26 settembre 2012. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerando altresì che la Società ha rifiutato di ritirare la raccomandata inviatagli dalla Segreteria del Collegio Arbitrale in data 12 dicembre 2013, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. PQM Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Penne Calcio, di corrispondere all'allenatore Lorenzo Di Febo la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a euro 50,00 (cinquanta/00). L'importo complessivo di euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta/00), verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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