F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA:all Alessandro AMATO/AC CESANO Maderno (9/34) ARBITRI: sigg. Antonio BARATTA e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014
VERTENZA:all Alessandro AMATO/AC CESANO Maderno
(9/34)
ARBITRI: sigg. Antonio BARATTA e Angelo AGUS
Con ricorso spedito il 2.07.13 l'allenatore di Base Uefa B Alessandro Amato, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.C. Cesano Mademo il pagamento della somma complessiva di € 1.500,00 quale residuo del premio di tesseramento come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti per la stagione calcistica 2012/13, e da corrispondersi in unica soluzione, per € 4.500,00.
Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda precisando che era stato destinatario di licenziamento nel corso del campionato e che successivamente allo stesso, come del resto dimostrato in via istruttoria, aveva attivato la procedura di autotutela come prevista per gli allenatori. La Società convenuta, seppur formalmente invitata a replicare all'avverso ricorso dalla Segreteria del Collegio, nulla controdeduceva mentre,altresì perveniva in atti conferma da parte del competente C.R.,sollecitato a tal fine sempre dalla Segreteria del Collegio,dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.
La domanda appare meritevole di accoglimento.
Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa relativa al saldo del premio di tesseramento per € 1.500,00 come richiesti dal ricorrente, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell'istante.
Nulla e dovuto pero per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.
PQM
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Alessandro Amato e 1'A.C.Cesano Maderno, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per le causali di cui in narrativa della somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi nella misura dell' 1,00 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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