F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Roberto BATTISTA / ASD REAL SAN SALVO (12/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Roberto BATTISTA / ASD REAL SAN SALVO (12/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 9 luglio 2013 l'allenatore dilettante Roberto Battista ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della ASD Real San Salvo partecipante al campionato di 1 A Categoria del Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1 ° settembre 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 5.000,00 (cinquemila/00) in tre rate e pù precisamente due da € 2.000,00 (duemila/00) scadenti il 31 ottobre ed il 31 dicembre 2012 ed una da € 1.000,00 con scadenza 31 marzo 2013. Con il reclamo in esame, il signor Battista, chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD Real San Salvo di corrispondergli l'intero importo di € 5.000,00 (cinquemila) non avendo ricevuto nulla dalla società Sull'intero importo vengono richiesti gli interessi di mora ed il risanamento del danno da svalutazione monetaria. 11 Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013, ricevuta dalla società il 17 dicembre successivo,ha invitato la società ASD Real San Salvo a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. 11 Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta dell' 11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 14 marzo successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. 11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la società ASD Real San Salvo nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della ASD Real San Salvo di corrispondere all'allenatore signor Roberto Battista la complessiva somma di € 5.075,00 (cinquemilasettantacinque/00) relativa quanto ad € 5.000,00 (cinquemila/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 75,00 (settantacinque/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera 6 inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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