F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Carmine MARTORA / S.S.D. FUSCALDO 1973 (13/34) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014
VERTENZA: all. Carmine MARTORA / S.S.D. FUSCALDO 1973
(13/34)
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Gianfranco RICCI
L'allenatore dilettante Carmine Martora, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 12.07.2013 avverso la S.S.D. Fuscaldo 1973 (CS), partecipante al Campionato Promozione della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 3.000,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di aver ricevuto acconti per un importo di € 2.000,00. Il Comitato Regionale della Calabria della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti ed ha comunicato che la Società risulta aver cessato tutte le attività a far tempo dal 31 agosto 2013. Tale contratto 6 stato depositato in data 27 ottobre 2012 e reca la durata dal 30.09.2012 al 30.04.2013. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in otto rate mensili eguali pari ad € 625,00; il compenso globale annuo era previsto per un importo complessivo di € 5.000,00. L'Associazione Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti
dell'allenatore dilettante Sig. Carmine Martora la S.S.D. Fuscaldo 1973 nulla ha ritenuto di
controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima.
PQM
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Martora contro la Società Sportiva, accoglie integralmente la stessa. Fa obbligo alla S.S.D. Fuscaldo 1973 di liquidare in favore del ricorrente la somma di
€ 3.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013.
Sull'importo di € 3.000,00 vengono equitativamente calcolati € 85,00 per accessori.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 3.085,00. Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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