F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Luca RENNA / SSD NARDO’ CALCIO (20/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Luca RENNA / SSD NARDO' CALCIO (20/34) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL'AGLIO Con ricorso del 24 luglio 2013 1'avvocato dell'allenatore dilettante Luca Renna, che peraltro ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della SSD Nard6 Calcio partecipante al campionato Interregionale di Serie D della Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 13 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 10.000,00 (diecimila/00) in dieci rate mensili da € 1.000,00 cadauna "con scadenza rispettivamente dal 30.08.2012 al 30.05.2013". Nel ricorso viene precisato che in data 5 marzo 2013 l'allenatore si era dimesso dall'incarico di responsabile della prima squadra. Con il reclamo in esame, il legale del signor Luca Renna, chiede a questo Collegio di far obbligo alla SSD Nard6 Calcio di corrispondere al suo cliente, avendo ricevuto esclusivamente l’importo di € 3.000,00 (tremila) corrispondenti ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2012, l’importo di € 4.166,66 (quattromilacentosessantasei,66) cosi determinato € 4.000,00 (quattromila/00) a fronte dei mesi di novembre e dicembre 2012 e gennaio e febbraio 2013. I centosessantasei euro corrisponderebbero al valore dei cinque giorni di marzo prima delle dimissioni. Sull'intero importo vengono richiesti gli interessi di mora. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 11 dicembre 2013, ha invitato la società SSD Nard6 Calcio a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La raccomandata inviata alla società e stata restituita al mittente dalle Poste per compiuta giacenza. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta dell' 11 marzo 2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13 marzo successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la società SSD Nard6 Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritenuto che la mancata consegna della raccomandata dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che di conseguenza questa circostanza non pub essere un valido motivo giustificativo dell'atteggiamento della società, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e PQM il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della SSD Nardò Calcio di corrispondere all'allenatore signor Luca Renna la complessiva somma di € 4.226,66,relativa quanto ad € 4.166,00 al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2012/2013 ed € 60,00 (sessanta/00) per interessi equitativamente calcolati. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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