F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Antonio FOGLIA MANZILLO / A.S.D. CALCIO POMIGLIANO (24/34) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Guglielmo SCARLATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Antonio FOGLIA MANZILLO / A.S.D. CALCIO POMIGLIANO (24/34) ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Guglielmo SCARLATO Con ricorso del 27/07/2013 l'avv.Cristina Zecca,legale dell'allenatore di base UEFA-B Antonio Foglia Manzillo (che ha regolarmente sottoscritto il ricorso), assunto in qualità di tecnico della 1^ squadra della A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, partecipante al Campionato di serie D per la stagione sportiva 2012 / 2013, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla stessa Società, al pagamento di € 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento e di € 3.282,00 per rimborso spese debitamente documentate, per un totale di € 10.782,00 oltre agli interessi di mora. L'accordo tipo sottoscritto tra le parti il 06/11/2012 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. il 14/11/2012, come da richiesta della Segreteria di questo Collegio prevedeva al punto 2/A un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagare in un'unica soluzione entro il termine della Stagione Sportiva 2012 / 2013, per tre allenamenti settimanali; ed al punto 2/B un rimborso spese relativo all'importo dell'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina. II tecnico ha comunicato e documentato di essere stato esonerato il 22/01/2013 per assenza ingiustificata alla partita del 20/01/2013 MATERA POMIGLIANO e con telegramma inviato alla Società il 25/01/2013 di rendersi disponibile a riprendere la guida tecnica della 1^ squadra, contestando la motivazione dell'esonero, in quanto lo stesso aveva giustificato la sua assenza alla gara MATERA POMIGLIANO DEL 20/01/2013 con un certificato medico agli atti. La Società rappresentata e difesa dall'Avv. Eduardo Riccio, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio ad inviare eventualmente le proprie controdeduzioni, lo faceva il 23/12/2013 tramite PEC, osservando in via preliminare che 1'esonero del tecnico e avvenuto per una motivazione adeguata e fondata su una assenza ingiustificata in una delicata gara di Campionato che ha determinato il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti, inoltre fa notare il mancato rispetto delle regole da parte dell'allenatore per aver preso accordi con altra Società del Campionato di serie D durante la stessa stagione 2012 / 2013. 11 difensore della Società fa presente che la richiesta del ricorrente di € 10.782,00 e infondata e sottolinea che la A.S.D. CALCIO POMIGLIANO e la POMILIAENERGIA in qualità di sponsor della stessa hanno versato al Sig. Foglia Manzillo la somma complessiva di € 10.500,00 come da copia degli assegni agli atti, e che l'importo del rimborso spese appare assolutamente "gonfiato" e chiede il rigetto del ricorso. Con raccomandata A.R. del 31/12/2013 l'avvocato difensore dell'allenatore precisa che le controdeduzioni proposte dalla controparte appaiono inammissibili, in quanto presentate oltre i termini (8 giorni), che le stesse sono state inviate a mezzo PEC e non con raccomandata A.R. e non sono sottoscritte dal Presidente P.T. della A.S.D. CALCIO POMIGLIANO. Il legale fa notare che l'allenatore a stato esonerato nonostante avesse giustificato la sua assenza alla partita del 20/01/2013 con un certificato di malattia come da copia allegata, che l'accordo per la stagione successiva 2013 / 2014 del suo assistito con altra Società e del 03/06/2013 a Campionato ampiamente terminato. In merito ai pagamenti effettuati l'avvocato del tecnico osserva che le copie degli assegni prodotte a dimostrazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto sono completamente estranee al rapporto intrattenuto tra le parti, e gli assegni non sono sottoscritti dal legale rappresentante della A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, ne a presente sugli stessi il timbro della Società. Il legale dell'allenatore precisa, infine, che le schede contabili presentate dalla controparte non dimostrano i pagamenti in favore del suo assistito, sono solo un documento interno della Società e non un estratto conto bancario e pertanto ribadisce le richieste del pagamento a favore dell'allenatore di € 10.782,00. Il Collegio esaminata la documentazione agli atti, considerato che la Società non ha prodotto prove certe, ricevute, estratti conto, ecc. dell'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti e che nulla ha contro dedotto alle osservazioni inviate dal ricorrente tramite il suo avvocato con raccomandata A.R. del 31/12/2013, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto all'allenatore vanno riconosciuti € 7.500,00 a saldo del premio di tesseramento ed € 908,16 quali rimborso spese per quattro viaggi settimanali dalla residenza del tecnico (Napoli) al campo di gioco della Società (Pomigliano d'Arco). PQM II Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. CALCIO POMIGLIANO di corrispondere all'allenatore Sig. Antonio Foglia Manzillo la somma di € 8.566,64 (OTTOMILACINQUECENTOSESSANTASEI / 64) cosi determinata: € 7.500,00 (SETTEMILACINQUECENTO / 00) a saldo del premio di tesseramento per la Stagione Sportiva 2012 / 2013, € 908,16 (NOVECENTOOTTO / 16) per le spese di indennità chilometrica ed € 158,48 (CENTOCINQUANTOTTO / 48) per interessi equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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