F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Valdo LERZA / A.S.D. TORRESE CALCIO (25/34) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Valdo LERZA / A.S.D. TORRESE CALCIO (25/34) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Gianfranco RICCI L'allenatore di base Valdo Lerza, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., domiciliato in Popoli, ricorre in data 18.07.2013 avverso la A.S.D. Torrese Calcio, partecipante al Campionato di Promozione Abruzzese girone B nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il pagamento di € 4.285,00 quale residuo dell'importo pattuito, come da scrittura privata sottoscritta con la società in data 21.08.2012. Tale scrittura prevedeva un pagamento di € 7.000,00 suddivisi in nove mesi a partire dal 15.09.2012 al mese di maggio 2013 otto rate da € 770,00 con scadenza al 15 di ogni mese a decorrere dal 15.09,2012 e l'ultima di € 840,00 al 15.05.2013. L'allenatore dichiara di aver ricevuto un compenso di € 2.715,00 e di essere stato esonerato in data 23.10. 2012. Lo stesso, dopo l'esonero, ha comunicato di essere a disposizione della società fino al termine della stagione 2012/2013. L'allenatore Lerza ha richiesto, inoltre, una ulteriore cifra di € 804,00 quale rimborso spese sostenute nel corso dell'incarico ricevuto. La Società Sportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del Collegio, non ha contro dedotto. 11 Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito del 23.08.2012 dell'accordo economico try le parti riportante Limporto di € 7.000,00. II Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato che nei confronti dell'allenatore Lerza Valdo la A.S.D. Torrese Calcio nulla ha ritenuto di contro dedurre, PQM il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Lerza contro la A.S.D. Torrese, accoglie la medesima. Fa obbligo alla A.S.D. Torrese Calcio di liquidare in favore del ricorrente la somma residua di € 4.285,00 a titolo di residuo compenso della stagione sportiva 2012/2013 come emerge dal contratto regolarmente depositato. Sull'importo di € 4.285,00 vengono equitativamente calcolati € 65,00 per interessi. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 4.350,00 oltre ad € 804,00 per spese sostenute e quantificate nel ricorso e non contestate dalla società,per un totale di € 5.154,00. Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data dell'effettivo soddisfo. Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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