F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Corrado PILLEDDU / A.C. SANSOVINO srl (31/34) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mauro DALL’AGLIO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014
VERTENZA: all. Corrado PILLEDDU / A.C. SANSOVINO srl
(31/34)
ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mauro DALL'AGLIO
L'allenatore dilettante Corrado Pilleddu, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data
16.07.2013 avverso la A.C. Sansovino s.r.l. (AR), partecipante al Campionato Eccellenza della
L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 5.700,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale della Toscana della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito
dell'accordo economico tra le parti. Tale contratto a stato depositato in data 12 novembre 2012 e reca la durata dal 06.12.2012 al 30.06.2013. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in cinque rate eguali pari ad € 1.500,00; il compenso globale annuo era previsto per un importo complessivo di € 7.500,00.
La Associazione Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto.
11 Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti
dell'allenatore dilettante Sig. Corrado Pilleddu la A.C. Sansovino s.r.l. nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante a pienamente legittima.
PQM
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Pilleddu contro l'A.S.Sansovino srl, accoglie integralmente la stessa.
Fa obbligo alla A.C. Sansovino s.r.l. di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 5.700,00 a
titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013.
Sull'importo di E 5.700,00 vengono equitativamente calcolati € 140,00 per accessori.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 5.840,00.
Tale importo verrà maggiorato,al tasso legale,fino alla data dell'effettivo soddisfo.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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