F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA : all. Rocco Antonio COTRONEO / A.C. VOGHERA (33/34) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA : all. Rocco Antonio COTRONEO / A.C. VOGHERA (33/34) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 07/08/2013 l'allenatore prof. Rocco Antonio Cotroneo ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore, presso la A.C. Voghera, partecipante al campionato di serie D per la stagione calcistica 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 03/10/2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di euro 6.00,00 (seimila/00) suddiviso in otto ratei di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) con scadenze mensili dal 31/10/2012 al 31/05/2013. Con il ricorso in esame il sig. Cotroneo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Voghera di corrispondergli il residuo importo di euro 5250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) non avendo la Società provveduto a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico del 03/10/2012, sulla predetta somma chiede gli interessi di mora che si andranno ad accumulare al risanamento del danno e alle spese accessorie. Il Dipartimento Interregionale LND su richiesta del 11/03/2014 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 13/03/2014 ha comunicato che il deposito dell'accordo e stato effettuato il 08/10/2012. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 11/12/2013, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.C. Voghera si e resa irreperibile in quanto ha cessato tutte le attività, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento PQM il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C. Voghera di corrispondere all'allenatore sig. Rocco Antonio Cotroneo la somma di euro 5.355,00 (cinquemilatrecentocinquantacinque/00) cosi determinata euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) importo residuo del premio tesseramento pattuito ed euro 105,00 (centocinque/00) per gli interessi legali calcolati. L' importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla 6 dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera 6 inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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