F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014 VERTENZA: all. Grazia TRENTIN / USD CF REAL BARDOLINO (38/34) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.4 del 29.03.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 193 del 15.05.2014
VERTENZA: all. Grazia TRENTIN / USD CF REAL BARDOLINO
(38/34)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Vincenzo TRAMONTANO
Con ricorso del 19/08/2013, I'allenatore di base Uefa "B" Grazia TRENTIN, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche le venisse riconosciuto da parte della U.S.D. C.F. Real Bardolino il pagamento della somma di € 5.000,00, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, € 50,00 per spese postali/telefonate per un totale di €
5.050,00, oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, per l'attività di allenatore della prima squadra della sopracitata società.
Nel ricorso 1'allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, redatta il 16/08/2012,
regolarmente sottoscritta dalle parti, di cui ha allegato copia, la U.S.D. C.F. Real Bardolino, partecipante al Campionato Nazionale Serie A/2 del Dipartimento Calcio Femminile della Lnd, si era impegnata a corrisponderle un compenso annuo di € 5.000,00, senza indicazioni di modalità di pagamento.
L'allenatore ha, ancora, allegato copia della raccomandata del 24/11/2012, con la quale ha
comunicato alla società U.S.D. C.F. Real Bardolino di aver preso atto della decisione di esonero dalla conduzione tecnica della prima squadra e la sua volontà di restare a disposizione della stessa cosi come stabilito in contratto. Inoltre, ha allegato copia della lettera raccomandata a/r, indirizzata al Dipartimento Calcio Femminile della Lnd, con la quale ha trasmesso l'accordo economico sottoscritto con la sopracitata società per il relativo deposito, nonché una ricca corrispondenza avuta con la U.S.D. C.F. Real Bardolino con la quale vengono richiesti i pagamenti delle mensilità scadute e riferite all'accordo economico in essere e la lettera dell'8/03/2013, con la quale il Presidente Marcello Battistoli nel rappresentare le difficoltà che sta vivendo il sodalizio, riconosce il debito nei confronti dell'allenatore e comunica che sarà aperto un finanziamento per saldare tutte le pendenze.
Rilevante e la risposta affermativa alla richiesta inviata dalla ricorrente alla Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere conferma del suo tesseramento come allenatore Responsabile della Prima Squadra della U.S.D. C.F. Real Bardolino, ciò anche in considerazione che sul contratto e stato riportato la parola "allenatore" al posto di "calciatrice".
Il Dipartimento Calcio Femminile della LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che nessun accordo economico e stato depositato presso il Dipartimento. 11 Segretario di questa Collegio Arbitrale, con raccomandata dell' 11/12/2013, ha invitato la U.S.D. C.F. Real Bardolino alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in favore del ricorrente, la copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche al ricorrente ed all'allenatore le eventuali osservazioni su quanto comunicato dalla Società. La società convenuta nulla ha contro dedotto.
11 Collegio Arbitrale preso atto della documentazione allegati in atti ritiene che il ricorso proposto dall'allenatore Grazia Trentin a meritevole di parziale accoglimento.
Pertanto, alla ricorrente Trentin Grazia spettano € 5.000,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 56,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale
di € 5.056,00, mentre nulla spetta circa le spese postali/telefoniche.
PQM
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. C.F. Real Bardolino di corrispondere all'allenatore Trentin Grazia la somma di € 5.000,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 56,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.056,00.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Decide, altresì, di rimettere gli atti della presente vertenza alla Procura Federale per il mancato deposito da parte dell'allenatore del contratto presso il Dipartimento Calcio Femminile della Lnd. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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