DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 29.04.2014 Comunicato Ufficiale N° 75 del 29.04.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 13/ 4/2014 ROMA CALCIO FEMMINILE – CAIRA
DIPARTIMENTO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 29.04.2014
Comunicato Ufficiale N° 75 del 29.04.2014
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 13/ 4/2014 ROMA CALCIO FEMMINILE - CAIRA
Il Giudice Sportivo; -letti gli atti relativi alla gara ASD Roma-AS Caira del 13.4.2014; -considerato che la societa' presentava nei termini un preavviso di reclamo ma in seguito non ha fatto pervenire alcun formale reclamo,e questo comporta la declamatoria di inammissibilta' del reclamo stesso; -considerato che la societa' Caira era oggetto di un provvedimento di prelievo coattivo,disposto in forza dell'art.30 comma 5 del regolamento LND,cosi' come modificato con C.U.Nº 134/a del C.F. F.I.G.C., e debitamente comunicato con fax/e.mail del 1.4.2014 e che in conseguenza di cio' veniva comunicato all'arbitro,da rappresentante amministrativo del dipartimento Calcio femminile,che la gara non poteva essere disputata a causa dell'inadempienza della societa' Caira; PQM -dichiara inammissibile il reclamo; -delibera in infliggere alla societa' AS Caira la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0; -nonche ' la penalizzazione di un punto in classifica; -l'ammenda di Euro 2000,00 quale prima rinuncia; -si addebita la tassa di reclamo.
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