COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 15/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Asd Cortona Camucia avverso squalifica calciatore Equatori Silvano per 6 gg. (C.U. N° 59 Del 1742014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 67 del 15/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo Asd Cortona Camucia avverso squalifica calciatore Equatori Silvano per 6 gg. (C.U. N° 59 Del 1742014) Propone rituale reclamo ASD Cortona Camucia avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione:“ In seguito all’espulsione di un proprio compagno di squadra, si rivolgeva al D.G. con fare aggressivo e lo spingeva a mano aperta all’altezza del torace, senza spostarlo e senza procurargli dolore. Accompagnava tale gesto con frasi offensive.”. La reclamante non contesta l’episodio in sè, ma, ne contesta la volontarietà affermando che il calciatore aveva appoggiato la mano sul petto dell’arbitro nel chiedere spiegazioni e per richiamare l’attenzione del medesimo sulla circostanza che il compagno era già stato ammonito per un fallo a suo dire non meritevole di ammonizione. Chiede pertanto una sostanziale riduzione della sanzione ritenendola eccessiva. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto. decide di respingere il reclamo. L’arbitro nel supplemento conferma l’episodio, così come conferma la volontarietà del gesto, ancorchè non connotato di particolare violenza e, comunque non tale da recare dolore al DG medesimo, nega altresì la ricostruzione dei fatti effettuata dalla reclamante. L’episodio in sé non risulta essere particolarmente grave, e, si ritiene, valutato in modo corretto dal primo giudice, il quale peraltro ha assunto una decisione adeguata ad un fatto del genere, fatto che, in presenza di intenti violenti, o di conseguenze per l’arbitro, avrebbe comportato valutazioni e sanzioni certamente più severe. Giusta anche la decisione di comminare una sanzione “a giornate”, infatti, considerato che i campionati sono conclusi, una sanzione a tempo non avrebbe risposto in modo adeguato al principio di afflittività della sanzione. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.
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