COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 17.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MADONNA DEL LATTE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA DEL LATTE – PIETRALUNGHESE DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 27.04.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 143 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MARCONI FRANCESCO PER OTTO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 151 del 17.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MADONNA DEL LATTE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA DEL LATTE – PIETRALUNGHESE DISPUTATA A CITTA’ DI CASTELLO IL 27.04.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 143 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.04.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE MARCONI FRANCESCO PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.05.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società Madonna del Latte, chiedendo la riduzione della violazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha ribadito a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore Francesco Marconi, il quale, prima offendeva l’assistente dell’arbitro ed in seguito tentava di entrare in contatto con quest’ultimo non riuscendovi solo per l’intervento del direttore di gara che si frapponeva fra i due. Considerato che, comunque, non si sono verificati atti di violenza e che a fine gara detto calciatore non ha più manifestato alcuna animosità nei confronti della terna arbitrale, con la quale ha cercato di chiarire il comportamento posto in essere, la Commissione ritiene equo ridurre a cinque giornate di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Francesco Marconi.. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Francesco Marconi a cinque giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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