COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Loreggia Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 del 9/4/2014 – Squalifica per 11 giornate giocatore Fabris Gianluca – Campionato Juniores Regionale
	
                  COMITATO REGIONALE VENETO   Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.  76 DEL  07.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Loreggia Calcio 
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 69 del 9/4/2014 – Squalifica per 11 
giornate giocatore Fabris Gianluca – Campionato Juniores Regionale 
La Società A.S.D. Loreggia Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e 
pubblicata nel Comunicato n. 69 del 9/4/2014 con la quale infliggeva la squalifica per 11 giornate a carico del 
giocatore Fabris Gianluca: “espulso dal campo per essersi rivolto al pubblico con insulti e bestemmie, per aver 
spinto degli avversari e insultato un avversario con frase discriminatoria (art. 11 C.G.S.)”. 
 La Commissione Disciplinare Territoriale 
esaminata la documentazione ufficiale in atti; 
sentito il rappresentante della Società ricorrente; 
sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto riportato nel supplemento del rapporto di gara, specificando inoltre di trovarsi a 20 cm. di distanza dal calciatore Fabris e che il capitano della squadra Loreggia si scusava nei confronti dell’arbitro per la frase profferita dal compagno, puntualizzando, tra l’altro, il termine discriminatorio usato nella circostanza; visto l’art. 11, comma 2 del C.G.S. P.Q.M. 
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera 
- di rigettare il ricorso presentato dalla Società Loreggia; 
- di confermare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Fabris Gianluca per 11 giornate; 
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata. 
 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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