COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Andrea MOTTA Calciatore attualmente tesserato G.S.D. S.Paolo Vicenza del Sig. Carlo FAMBELLI Dirigente accompagnatore G.S.D. S.Paolo Vicenza della Società G.S.D. S.Paolo Vicenza

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Andrea MOTTA Calciatore attualmente tesserato G.S.D. S.Paolo Vicenza del Sig. Carlo FAMBELLI Dirigente accompagnatore G.S.D. S.Paolo Vicenza della Società G.S.D. S.Paolo Vicenza Il Sostituto Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/4/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Andrea MOTTA - Calciatore attualmente tesserato G.S.D. S.Paolo ”Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato n. 10 gare del Campionato di 2^ Categoria nelle file della Società G.S.D. S.Paolo Vicenzasenza averne titolo perché al momento non tesserato come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; Il Sig. Carlo FAMBELLI – Dirigente Accompagnatore G.S.D. S.Paolo “Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto le distinte di n. 10 gare del Campionato di 2^ Categoria in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Andrea Motta non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; le Società G.S.D. S.Paolo Vicenza Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza del 6/5/2014. Nell’udienza del 6/5/2014 sono risultati presenti : il Sig. Andrea MOTTA Calciatore attualmente tesserato G.S.D. S.Paolo Vicenza il Sig. Carlo FAMBELLI Dirigente accompagnatore G.S.D. S.Paolo Vicenza la Società G.S.D. S.Paolo Vicenza tutti rappresentati dal Sig. Costalunga Gianni, Dirigente delegato alla firma Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite interessate presenti alla riunione del 6/5/2014, le stesse hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura: a carico del Sig. Andrea MOTTA Calciatore tesserato G.S.D. S.Paolo : squalifica per una giornata; a carico del Sig. Carlo FAMBELLI Dirigente accompagnatore G.S.D. S.Paolo : inibizione per mesi due; provvedimenti che decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; a carico del G.S.D. S.Paolo Vicenza : a) ammenda di € 300,00.- b) n. 2 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del campionato di 2^ Categoria 2013/2014. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva : dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Andrea MOTTA Calciatore tesserato G.S.D. S.Paolo : squalifica per una giornata; a carico del Sig. Carlo FAMBELLI Dirigente accompagnatore G.S.D. S.Paolo : inibizione per mesi due; provvedimenti che decorrono dalla data di pubblicazione del presente Comunicato; a carico del G.S.D. S.Paolo Vicenza : a) ammenda di € 300,00.- b) n. 2 punti di penalizzazione da applicarsi nella classifica del campionato di 2^ Categoria 2013/2014.
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