COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Teo MURGIA Calciatore attualmente tesserato FCD Ceggia Evolution Team del Sig. Mattia PASQUALIN Calciatore attualmente tesserato FCD Ceggia Evolution Team del Sig. Gian Michele MONTUORI Dirigente accompagnatore A.C. Casier Dosson A.S.D. del Sig. Miriam NESPOLI Dirigente accompagnatore A.C. Casier Dosson A.S.D. della Società A.C. Casier Dosson A.S.D.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 76 DEL 07.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Sig. Teo MURGIA Calciatore attualmente tesserato FCD Ceggia Evolution Team del Sig. Mattia PASQUALIN Calciatore attualmente tesserato FCD Ceggia Evolution Team del Sig. Gian Michele MONTUORI Dirigente accompagnatore A.C. Casier Dosson A.S.D. del Sig. Miriam NESPOLI Dirigente accompagnatore A.C. Casier Dosson A.S.D. della Società A.C. Casier Dosson A.S.D. Il Sostituto Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 22/4/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Teo MURGIA - Calciatore ora tesserato della Società FCD Ceggia Evolution Team ”Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato n. 2 gare del Campionato di Serie “D” e n. 2 gare di Coppa Italia Provinciale di Calcio a Cinque nelle file della Società Casier Dosson senza averne titolo perché al momento non tesserato come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; Il Sig. Mattia PASQUALIN – Calciatore ora tesserato della Società FCD Ceggia Evolution Team “Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato n. 2 gare del Campionato di Serie “D” e n. 2 gare di Coppa Italia Provinciale di Calcio a Cinque nelle file della Società Casier Dosson senza averne titolo perché al momento non tesserato come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; Il Sig. Gianmichele MONTUORI – Dirigente Accompagnatore A.C. Casier Dosson A.S.D. “Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di n. 1 gara del Campionato di Serie “D” e n. 2 gare di Coppa Italia Provinciale di Calcio a Cinque in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Murgia e Pasqualin non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; La Sig.a Miriam NESPOLI – Dirigente Accompagnatore A.C. Casier Dosson A.S.D. “Per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta di gare del Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Murgia e Pasqualin non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; le Società A.C. CASIER DOSSON A.S.D. Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza del 6/5/2014. Nell’udienza del 6/5/2014 sono risultati presenti : il Sig. Teo MURGIA Calciatore attualmente tesserato FCD Ceggia Evolution Team il Sig. Mattia PASQUALIN Calciatore attualmente tesserato FCD Ceggia Evolution Team il Sig. Gian Michele MONTUORI Dirigente accompagnatore A.C. Casier Dosson A.S.D. il Sig. Miriam NESPOLI Dirigente accompagnatore A.C. Casier Dosson A.S.D. la Società A.C. Casier Dosson A.S.D., rappresentata dal Presidente Ruzzenente Flavio Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite interessate presenti alla riunione del 6/5/2014, i giocatori Teo MURGIA E Mattia PASQUALIN, attualmente tesserati per la Società FCD Evolution Team, hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nei loro confronti, nella seguente misura : a carico del Sig. Teo MURGIA Calciatore attualmente tesserato FCD Ceggia Evolution Team a carico del Sig. Mattia PASQUALIN Calciatore attualmente tesserato FCD Ceggia Evolution Team a) una giornata di squalifica da scontarsi nella prima partita di campionato utile; b) una giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Italia della stagione 2014/2015. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intervenuto tra il Rappresentante della Procura e i giocatori sopra indicati, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva : dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Teo MURGIA Calciatore attualmente tesserato FCD Ceggia Evolution Team a carico del Sig. Mattia PASQUALIN Calciatore attualmente tesserato FCD Ceggia Evolution Team a) una giornata di squalifica da scontarsi nella prima partita di campionato utile; b) una giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Italia della stagione 2014/2015. La Società Casier Dosson e i Dirigenti accompagnatori Gian Michele Montuori e Miriam Nespoli dichiarano di non aderire alle proposte di patteggiamento avanzate dalla Procura. Nei confronti dei predetti soggetti, la Procura stessa chiede l’applicazione delle seguenti sanzioni: per quanto riguarda la società Casier Dosson : 1) 3 punti di penalizzazione, da infliggersi – in ossequio al principio della afflittività della sanzione -nella stagione sportiva 2013-2014, e ulteriori 2 punti di penalizzazione da infliggersi nella Coppa Italia che - sempre per il medesimo principio della afflittività della sanzione - inizierà nella prossima stagione sportiva; 2) ammenda di €. 600,00; per quanto riguarda il dirigente accompagnatore Mortuori Gian Michele : chiede l’applicazione dell’inibizione di giorni 70 con decorrenza immediata; per quanto riguarda la dirigente Nespoli Miriam, chiede l’applicazione dell’inibizione di giorni 45 con decorrenza immediata. I soggetti deferiti si riportano alla memoria depositata in atti e chiedono venga pronunciata nei loro confronti sentenza di assoluzione. Ritiene questa Commissione che la violazione ascritta nei confronti dei soggetti deferiti sia incontestabile: i calciatori impiegati dalla società non erano regolarmente tesserati con la stessa e, pertanto, in posizione irregolare per le partite di Coppa Italia e del campionato di Calcio a 5 relative alla stagione sportiva 2013-2014. Sussiste , perciò, la responsabilità di tutti i soggetti attinti. A questo punto, si tratta di comprendere se le sanzioni richieste dal Procuratore siano adeguate alle infrazioni commesse. Per quanto riguarda la Società Casier Dosson, ritiene questa Commissione che, letto il contenuto della memoria difensiva, devono essere doverosamente sottolineate le difficoltà della procedura di tesseramento, essendo il caso specifico di notevole particolarità. In ragione di questa oggettiva difficoltà , la Commissione ritiene di applicare : a) la sanzione della penalizzazione di un punto nel Campionato di competenza (da infliggersi nella stagione sportiva 2013/14) e di un ulteriore punto di penalizzazione nella Coppa Italia (che andrà a disputarsi nella prossima stagione sportiva), b) la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 500,00.- Per quanto riguarda, invece, i due Dirigenti accompagnatori, ritiene questa Commissione più adeguate le seguenti sanzioni: - nei confronti di Montuori Gian Michele : la sanzione della inibizione di giorni 60, - nei confronti di Nespoli Miriam : la sanzione dell’inibizione di giorni 40 entrambe con decorrenza immediata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it