COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Favaromarcon Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 46 del 7/5/2014 – Squalifica fino al 30/6/2014 giocatore Michieletto Simone – Torneo tra squadre federate “11° Trofeo F.lli Pierazzo” – Categoria Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Favaromarcon Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 46 del 7/5/2014 – Squalifica fino al 30/6/2014 giocatore Michieletto Simone – Torneo tra squadre federate “11° Trofeo F.lli Pierazzo” – Categoria Allievi La Società A.S.D. Favaromarcon ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 7/5/2014 con la quale infliggeva la squalifica fino al 30/6/2014 a carico del calciatore Michieletto Simone : “ “perché al termine della partita insultava con un epiteto di tipo razziale un giocatore avversario”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il rituale ricorso presentato dalla Società Favaromarcon con il quale asserisce che il responsabile di aver rivolto “un epiteto razziale” verso un avversario è il calciatore Senigaglia Riccardo e non Michieletto Simone; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente assieme ai giocatori Michieletto Simone e Senigaglia Riccardo; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il proprio rapporto di gara ed ha identificato con certezza nel calciatore Michieletto il colpevole del fatto compiuto P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Favaromarcon; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/6/2014 a carico del calciatore Michieletto Simone; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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