COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Calcio Montebelluna S.r.l. Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 46 del 7/5/2014 – Squalifica fino al 30/9/2014 giocatore Boro Gautier – Torneo tra squadre federate “11° Trofeo F.lli Pierazzo” – Categoria Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 14.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso Calcio Montebelluna S.r.l.
Avverso delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 46 del
7/5/2014 – Squalifica fino al 30/9/2014 giocatore Boro Gautier – Torneo tra squadre federate “11° Trofeo
F.lli Pierazzo” – Categoria Allievi La Società AC Calcio Montebelluna ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 7/5/2014 con la quale infliggeva la squalifica fino al 30/9/2014 a carico del calciatore Boro Gautier : “
“Squalifica, tenendo conto della sosta estiva, a tutto il 30/9/2014 a Boro Gautier (Montebelluna) perché al termine della partita reagiva ad un insulto (di tipo razziale) di un giocatore avversario colpendolo con un forte calcio all’addome e due violenti pugni al volto. Inoltre sferrava un violento pugno anche ad al cap. del Favaro-Marcon, intervenuto per aiutare l’arbitro a dividere i litiganti, procurandogli un lieve taglio”. La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il rituale ricorso presentato dalla Società Calcio Montebelluna;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante della Società ricorrente Sig. Toniutto Fabrizio rappresentante del Settore Giovanile;
rilevato che il giudice di primo grado nell’irrogare la propria sanzione, che altrimenti sarebbe stata ben più
grave, ha tenuto in grande considerazione il fatto che la reazione attribuita al calciatore Boro Gautier è stata
determinata dal gravissimo insulto razziale rivoltogli dall’avversario;
valutato, peraltro, che non può comunque essere giustificata la reazione violenta che ha visto coinvolto
anche un calciatore estraneo all’insulto;
alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene congrua la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure che
pertanto va a confermare
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Calcio Montebelluna;
- di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/9/2014 a carico del calciatore Boro Gautier;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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