COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Femminile Schio Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 76 del 7/5/2014 – Omologazione gara Laghi – Femminile Schio del 4/5/2014 – Divisione Attività Femminile – Campionato di Serie “C”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Femminile Schio Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 76 del 7/5/2014 – Omologazione gara Laghi – Femminile Schio del 4/5/2014 – Divisione Attività Femminile - Campionato di Serie “C” La Società A.S.D. Femminile Schio Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 76 del 7/5/2014 con la quale respingeva il reclamo proposto dall’ASD Femminile Schio Calcio e omologava la gara in oggetto con il risultato acquisito in campo. La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara inammissibile per vizio di forma, il ricorso presentato dalla Società Femminile Schio Calcio in quanto la Società ricorrente non ha rispettato la normativa della abbreviazione dei termini che regola la presentazione dei ricorsi di secondo grado disposta dalla F.I.G.C. Nazionale con il proprio Comunicato Ufficiale n. 98/A del 16/12/2014 (il ricorso doveva pervenire entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante la delibera del Giudice Sportivo Territoriale – con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile, e quindi respingere, il ricorso presentato dalla Società Femminile Schio Calcio perché non presentato in termine; - di confermare l’omologazione della gara oggi presa in esame come segue : Femminile Schio – Laghi 2-1 (risultato acquisito in campo); - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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