COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Treviso Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 48 del 30/4/2014 – Squalifica sino al 31/1/2015 giocatore Mensah Aristide; Squalifica sino al 27/5/2014 allenatore Realini Stefano – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Treviso Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 48 del 30/4/2014 – Squalifica sino al 31/1/2015 giocatore Mensah Aristide; Squalifica sino al 27/5/2014 allenatore Realini Stefano – Campionato Juniores Provinciale La Società A.C.D. Treviso ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicate nel Comunicato n. 48 del 30/4/2014 con le quali infliggeva i seguenti provvedimenti disciplinari : - Squalifica sino al 31/1/2015 a carico del giocatore Mensah Aristide : “perchè si avvicinava all'arbitro protestando vivacemente, lo offendeva, lo denigrava e lo minacciava gravemente. Alla notifica del provvedimento d'espulsione, gli colpiva il braccio ove teneva il cartellino rosso con una leggera manata. Al termine della gara si avvicinava all'arbitro, gli dava uno spintone all'altezza del petto, facendolo indietreggiare, e riprendeva ad insultarlo con ulteriori gravi irriguardosità e ingiurie; successivamente ritornava sui suoi passi e gli dava altre due spinte. Sanzione aggravata perchè capitano”. - Squalifica sino al 27/5/2014 a carico dell’allenatore Realini Stefano : “perchè a fine gara si rivolgeva all'arbitro con espressioni irriguardose e denigratorie, unitamente ad ingiuria. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso proposto dall’A.C.D. Treviso e riguardante la squalifica fino al 27/5/2014 a carico dell’allenatore Realini Stefano, trattandosi di provvedimento disciplinare inoppugnabile, come previsto dal disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva; letto il ricorso nella parte riguardante la squalifica sino al 31/1/2015 a carico del calciatore Mensah; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara e relativo supplemento; valutate le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di primo grado che appaiono congrue rispetto agli accadimenti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata (art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso concernente la squalifica dell’allenatore Realini Stefano; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/1/2015 a carico del giocatore Mensah Aristide; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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