COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.P. Torreglia Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 50 del 16/4/2014 – Ammenda di € 100,00; Inibizione sino al 16/6/2014 Dirigente accompagnatore Cerato Luca – Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.P. Torreglia Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 50 del 16/4/2014 – Ammenda di € 100,00; Inibizione sino al 16/6/2014 Dirigente accompagnatore Cerato Luca – Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque La Società S.P. Torreglia ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicate nel Comunicato n. 50 del 16/4/2014 con le quali infliggeva i seguenti provvedimenti disciplinari : - Ammenda di € 100,00 a carico della Società : “perchè oggettivamente responsabile del comportamento dei propri giocatori, che alla fine della partita si sono avvicinati all'arbitro accusandolo di avere venduto la partita. I giocatori non sono stati individuati ma erano riconoscibili come tali in quanto vestivano la tuta e in possesso del borsone della società”. - Inibizione sino al 16/6/2014 a carico del dirigente accompagnatore Cerato Luca : “perchè, sia durante, che al termine della partita, ha leso l'onorabilità dell'arbitro accusandolo esplicitamente di avere ammonito il portiere della propria squadra allo scopo di favorire la vittoria della Coppa Disciplina da parte della società Esedra Don Bosco, aggiungendo che il direttore di gara avrebbe conoscenze all'interno di questa società,e interessi nella stessa al punto che (a suo dire) non dovrebbe essere stato designato per la gara in oggetto”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Torreglia trasmesso per competenza dalla Delegazione Provinciale di Padova; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro che ha confermato il contenuto del rapporto di gara e del relativo supplemento; valutate le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di prime cure che appaiono congrue in relazione allo svolgimento dei fatti oggi contestati; considerato il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il referto di gara riveste prova piena e privilegiata ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Torreglia; - di confermare la sanzione della ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 16/6/2014 a carico del dirigente accompagnatore Cerato Luca; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it