F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 29 Maggio 2014 (287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE PIGNATARO (Presidente della Società ASD Sarnese 1926), Società ASD SARNESE 1926 ▪ (nota n. 5143/470 pf13-14/MS/vdb del 21.3.2014)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 29 Maggio 2014 (287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE PIGNATARO (Presidente della Società ASD Sarnese 1926), Società ASD SARNESE 1926 ▪ (nota n. 5143/470 pf13-14/MS/vdb del 21.3.2014) La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - Giuseppe Pignataro (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sarnese Calcio 1926, della violazione dell'articolo 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8, comma 9 CGS per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto al calciatore Simone Errico, sulla base di relativa decisione della C.A.E. - la Società ASD Sarnese Calcio 1926, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo legale rappresentante. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Pignataro, della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica per la ASD Sarnese Calcio 1926, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2014/2015. Per le parti deferite nessuno è comparso né ha fatto pervenire scritti difensivi. Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate al Sig. Pignataro degli articoli del CGS. Da ciò consegue la responsabilità della Società per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura Federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - a Giuseppe Pignataro: inibizione per mesi 6 (sei); - alIa ASD Sarnese Calcio 1926: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015.
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