COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 28.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. San Martino Speme Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 74 del 30/04/2014 –Ammenda di € 700,00 a carico della Società; Squalifica fino al 30/9/2014 Allenatore Baù Alberto; Squalifica 4 giornate giocatore Soave Alessio; Squalifica 3 giornate giocatore Corazza Santhos – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 28.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. San Martino Speme Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 74 del 30/04/2014 –Ammenda di € 700,00 a carico della Società; Squalifica fino al 30/9/2014 Allenatore Baù Alberto; Squalifica 4 giornate giocatore Soave Alessio; Squalifica 3 giornate giocatore Corazza Santhos – Campionato di Promozione La Società A.C.D. San Martino Speme ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 74 del 30/04/2014 con le quali ha deliberato l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - ammenda di € 700,00 a carico della Società : “perché i sostenitori della società, durante la seconda frazione di gioco, rivolgevano alla Terna frasi offensive e minacciose. Al termine della gara un dirigente della società ospitante permetteva ad una ventina di tifosi l'accesso alla zona antistante gli spogliatoi, i quali prendevano a calci e pugni porta e finestra dello spogliatoio adibito alla Terna, persistendo nell'urlare insulti e minacce. La società nulla faceva per ristabilire l'ordine, raggiunto solo con l'arrivo delle forze dell'ordine, il cui intervento è stato chiesto direttamente dal Direttore di gara. (Sanzione aggravata per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio della Terna (recidiva)”. - Squalifica fino al 30/9/2014 a carico dell’allenatore Baù Alberto : per contegno offensivo nei confronti della terna arbitrale, nonché per avere dopo l'allontanamento, incitato il pubblico contro la Terna ed altresì per avere - a fine gara - reiterato gli insulti profferendo anche frase gravemente intimidatoria. Il di lui contegno contribuiva ad aumentare le manifestazioni di intemperanza. Sanzione aggravata per l'effettività della stessa. - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Soave Alessio : “una giornata per l'espulsione e due giornate perchè allontanandosi teneva nei confronti dell'arbitro un comportamento irridente ed offensivo”. - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Corazza Santhos : “una giornata per l'espulsione e due giornate perchè allontanandosi teneva nei confronti dell'arbitro un comportamento irridente ed offensivo”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società San Martino Speme; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che nel confermare quanto riportato nel referto di gara e relativo supplemento, tra l’altro, ha ribadito che l’allenatore Baù Alberto ha aspettato lui e i propri assistenti, dopo la fine della partita, davanti l’uscita dal terreno di gioco per contestare il loro operato con frasi anche offensive; ha inoltre precisato che il pubblico si sarebbe riversato nella zona antistante il proprio spogliatoio da un cancello rimasto socchiuso e che i tifosi si sarebbero calmati solo dopo aver avuto la conferma che era stata chiamata la forza pubblica. La C.D.T., peraltro, per quanto riguarda il comportamento del pubblico, atteso che non vi é stato nessun contatto con il direttore di gara e atteso che il solo paventato intervento della forza pubblica ha convinto i tifosi a desistere dal comportamento offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale, ritiene più congrua la sanzione pecuniaria di € 500,00.- La C.D.T - ritiene inoltre più congrua agli accadimenti la sanzione della squalifica di 2 giornate di gara (anziché tre) a carico del calciatore Corazza Santhos; - conferma invece la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara a carico del calciatore Soave Alessio, tenuto conto del suo ruolo di Capitano; - conferma, altresì, la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Baù Alessio, perché ritenuta congrua in relazione ai fatti come oggi confermati dall’arbitro P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera - di accogliere parzialmente il ricorso della società San Martino Speme - di ridurre a € 500,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 30/9/2014 a carico dell’allenatore Baù Alberto; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Soave Alessio; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Corazza Santhos. Essendo il ricorso parzialmente accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
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