CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 30/05/2014 – C.S. Frassati Ranica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C.D. Almè
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 30/05/2014 – C.S. Frassati Ranica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C.D. Almè
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
composta da
dott. Franco Frattini - Presidente e Relatore
dott. Dante D’Alessio
prof. Massimo Zaccheo
prof.ssa Virginia Zambrano
prof. Attilio Zimatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. n. 12/2014, sul ricorso presentato, in data 7 aprile 2014, da parte della
società C.S. Frassati Ranica, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio,
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avvocati
Mario Gallavotti e Stefano La Porta
e nei confronti della A.C.D. Almè, non costituitasi in giudizio,
avverso la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale resa in data 27.02.2014, C.U.
43/CRL del 6/03/2014, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente
avverso il C.U. 40/CRL del 13/02/2014, con cui è stata inflitta alla società medesima la sanzione
della perdita della gara Frassati Ranica/Almè del 9.2.2014, con il punteggio di 0-3, a causa di un
guasto all’impianto di illuminazione verificatosi nel corso della suddetta gara.
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti,
uditi, nell’udienza del 28 maggio 2014, l’avv. Cesare Di Cintio per la ricorrente, nonché l’avv. Stefano La Porta per la resistente Federazione Italiana Giuoco Calcio– FIGC,
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Dante D’Alessio.
Ritenuto in fatto
1.- La società C.S. Frassati Ranica ha presentato ricorso all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale della F.I.G.C., in data 27 febbraio 2014, ha respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il C.U. 40/CRL del 13/02/2014, con cui era stata inflitta alla società medesima la sanzione della perdita della gara Frassati Ranica - Almè del 9.2.2014, con il punteggio di 0-3, a causa di un guasto all’impianto di illuminazione.
2.- La F.I.G.C., costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per la carenza del requisito della notevole rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo nazionale, richiesto dall’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte.
All’eccezione si è opposta la società C.S. Frassati Ranica con memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione.
Considerato in diritto
1. L’eccezione deve essere respinta.
La questione posta all’attenzione della Corte riguarda, infatti, la determinazione di un principio di diritto in materia di responsabilità di una società sportiva in relazione all’uso di un impianto sportivo che la stessa società ha indicato per lo svolgimento di un incontro del torneo al quale partecipa avendone acquisito la disponibilità da terzi, in modo gratuito o oneroso.
In particolare, la rilevanza della questione è data dalla necessaria affermazione di un principio di diritto riguardante i limiti entro i quali può essere affermata la responsabilità del soggetto utilizzatore di un impianto sportivo, risultato poi inagibile (nella fattispecie per un guasto all’impianto di illuminazione), nel caso in cui lo stesso impianto, sia gestito e custodito non dalla società sportiva che lo usa ma da un altro soggetto (proprietario, possessore, concessionario o comunque detentore) che con la società sportiva non ha alcun rapporto salvo quello derivante dalla cessione in uso dello stesso in modo continuativo o occasionale.
Tale questione si riflette, quindi, sulle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 17 (sanzioni inerenti alla disputa delle gare) del Codice di Giustizia Sportiva Federale che, al comma 1, prevede che la società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni
che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare
effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3.
Mentre non incide sulla rilevanza della questione la circostanza che il ricorso riguarda una
sanzione comminata in un campionato dilettanti. Del resto, come ha ricordato nella sua memoria la
società C.S. Frassati Ranica, questa Corte ha già ritenuto in passato che la notevole rilevanza
della questione per l’ordinamento sportivo nazionale possa emergere anche in una vicenda
riguardante una società partecipante ad uno dei campionati dilettanti (decisione n. 19 del 2011).
4.- Ciò premesso, la Corte deve rilevare che la decisione del ricorso potrebbe avere effetti non solo
nei confronti della società A.C.D. Almè, alla quale è stata assegnata la vittoria dell’incontro di
calcio in questione con il punteggio di 0-3, ma anche nei confronti delle altre squadre, che per la
loro posizione nella classifica del campionato di Prima categoria dilettanti, Girone D, potrebbero
ricevere danno dall’eventuale accoglimento del ricorso e che per questo rivestono la posizione di
potenziali controinteressati.
5.- Considerato che, come chiarito dalle parti, manca una sola giornata al termine del campionato,
la Corte dispone, pertanto, l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle sole squadre che,
per la loro posizione in classifica e tenuto conto dei punti ancora a disposizione, potrebbero
ricevere danno dall’eventuale accoglimento del ricorso, ed assegna per l’esecuzione
dell’incombente il termine di cinque giorni dalla comunicazione del dispositivo.
6.- Per il prosieguo fissa l’udienza del 26 maggio 2014.
P.Q.M.
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
valutata la notevole rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo nazionale, ai sensi dell’art.
1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte, tenuto conto che la questione riguarda la determinazione di
un principio di diritto in materia di uso o di custodia di un impianto sportivo da parte di una società
ospitata, dispone la notifica del ricorso, a carico della parte istante, nei confronti dei
controinteressati, individuati in relazione all’esito finale del campionato, entro 5 giorni dalla
comunicazione del dispositivo della presente decisione.
Fissa per il prosieguo l’udienza del 26 maggio 2014.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il
mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 5 maggio 2014.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma in data 30 maggio 2014.
Il Segretario
F.to Alvio La Face