F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (336) – APPELLO DELLA SOCIETÁ GSD CASTIGLIONESE (1° CAT.) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. TOSCANA – C.U. N. 59 DEL 17.4.2014(nota n. 4899/501 pf 13/14 AA/ac del 10.3.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (336) – APPELLO DELLA SOCIETÁ GSD CASTIGLIONESE (1° CAT.) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. TOSCANA – C.U. N. 59 DEL 17.4.2014(nota n. 4899/501 pf 13/14 AA/ac del 10.3.2014). Con reclamo del 29.4.2014, il GSD Castiglionese, il Sig. Clementini Francesco ed il Sig. Smajili Enrid hanno impugnato la delibera, pubblicata su CU n. 59/CDT del 17.4.2014, con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana ha inflitto alla prima, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS, la penalizzazione di punti 10 (dieci) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015 e l’ammenda di € 500,00, al secondo, dirigente accompagnatore, la inibizione per mesi 6 (sei) ed al terzo la squalifica per giornate 6 (sei), per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 10, co. 2, e 22, co. 6, CGS per aver utilizzato il calciatore Smajili in cinque gare ufficiali privo di tesseramento. Espongono i reclamanti che le sanzioni inflitte sarebbero eccessive rispetto ai canoni interpretativi dettati, in ultima istanza, dal TNAS, in casi analoghi, per cui ne chiedono la revisione. Alla riunione del 4.6.2014, i reclamanti hanno insistito pertanto per la riforma del provvedimento impugnato mentre la Procura Federale per la sua conferma. Il deferimento trae origine dalla nota con la quale il Giudice Sportivo presso il CR Toscana ha segnalato alla Procura Federale l’irregolare utilizzo del calciatore Smajili in una serie di gare – più precisamente sei – alle quali lo stesso non aveva diritto di partecipare sia in ragione di una squalifica comminata nell’ultima giornata del precedente campionato, che avrebbe dovuto essere scontata nella prima giornata, di quello corrente sia perché non tesserato per il GSD Castiglionese. Ferma restando la pacificità dei fatti oggetto di deferimento, questa Commissione è chiamata a pronunciarsi sulla congruità delle sanzioni inflitte dall’organo di primo grado. I reclamanti ritengono che i fatti contestati siano da attribuire ad una colposa negligenza che ne esclude la natura volontaria, di talché le sanzioni possono ben essere rideterminate in senso meno afflittivo anche in ragione della collaborazione prestata a seguito della scoperta del comportamento antiregolamentare. Tale ultimo aspetto non è idoneo a consentire l’applicazione dell’art. 24 CGS alla luce del fatto che la Società non ha consentito la scoperta dell’illecito autodenunciandosi e, quindi, ponendo in essere un contegno fattivo tale da poter effettivamente far desumere l’ intento collaborativo. Partendo da tale presupposto è indubbio che il contegno posto in essere, ancorché integrante una negligenza, non può essere considerato fatto di lieve entità alla luce della pluralità di violazioni commesse e del numero di competizioni nelle quali il calciatore è stato schierato. A conferma di ciò è opportuno considerare che tutti i soggetti deferiti, per il solo fatto di essere tesserati, hanno il dovere di conoscere la normativa che consente ad un calciatore di partecipare ad una competizione, discendendo la regolarità della posizione, innanzitutto, dal tesseramento. Pertanto, ritenendo ricorrente quantomeno l’elemento psicologico della colpa grave, soprattutto in ragione della mancanza del presupposto principale ed in assenza di altri elementi indicativi della volontarietà del contegno posto in essere, solo la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, che appare per tali motivi eccessiva, può essere modulata in senso meno afflittivo in virtù della unicità di effetti, ancorché ripetuti nel tempo, che la duplice omissione ha determinato. Diverso discorso deve essere invece fatto per i tesserati, le cui sanzioni si ritengono congrue perché correttamente rapportate alla molteplicità di violazioni ed al numero di gare in cui si è verificata la situazione irregolare. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 6 (sei) i punti di penalizzazione inflitti al GSD Castiglionese da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015. Conferma per il resto. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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