COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 12/6/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. GIULIANI STEFANO, TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. ROCCA DI MEZZO CALCIO A 5, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30.9.2014) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCA DI MEZZO – CENTRO STORICO MONTESILVANO, DISPUTATA IL 18.5.2014 PER IL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE GIOVANISSIMI (C.U. n° 61 DEL 22.5.2014 – C.R.A.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 12/6/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. GIULIANI STEFANO, TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. ROCCA DI MEZZO CALCIO A 5, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30.9.2014) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCA DI MEZZO – CENTRO STORICO MONTESILVANO, DISPUTATA IL 18.5.2014 PER IL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE GIOVANISSIMI (C.U. n° 61 DEL 22.5.2014 – C.R.A.) Con appello ritualmente proposto, il Sig. Giuliani Stefano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo poiché il medesimo, “Già inibito fino al 31 maggio 2014 e non in distinta, alla fine del 1° tempo con atteggiamento gravemente intimidatorio ed antisportivo, si portava presso il direttore di gara richiedendo con insistenza chiarimenti sulla direzione di gara ed a fine incontro nello spogliatoio reiterava proteste ed offese nei confronti dello stesso arbitro, venendo allontanato all’esterno da persone presenti sul posto”. Ha dedotto l’appellante di avere preso posto all’esterno del rettangolo di gioco, precisando, però, che la struttura di Rocca di Mezzo non è dotata di tribune e che, pertanto, gli spettatori non sono materialmente divisi dai giocatori. In ogni caso, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal G.S., in quanto si sarebbe limitato a chiedere chiarimenti all’arbitro ripetutamente, ma con estrema cortesia, soprattutto a tutela dei giovani calciatori a causa del gioco molto duro praticato dagli avversari. A fine partita, inoltre, si sarebbe recato nello spogliatoio soltanto per congratularsi col medesimo in modo ironico, senza profferire offese o proteste. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento, onde la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati. L’arbitro della gara, infatti, è stato molto preciso nella descrizione del comportamento antisportivo tenuto dall’appellante, comportamento che, anche se non violento ma, comunque, molto offensivo e gratuitamente provocatorio, deve essere valutato anche in relazione alla recidiva specifica di cui alla motivazione dell’impugnata decisione, mentre la versione dei fatti fornita dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali in possesso del Comitato. Per quanto precede, tenuto conto che il rapporto arbitrale è fonte di prova privilegiata ai fini della decisione, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di rigettare l’appello proposto dal sig. Giuliani Stefano, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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