COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 11.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Calciatore Luca Cecilli, già Venera, ora svincolato dei Dirigenti accompagnatori Fabio Codognola e Stefano Meggiorini della Società A.C.D. Venera

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 11.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Calciatore Luca Cecilli, già Venera, ora svincolato dei Dirigenti accompagnatori Fabio Codognola e Stefano Meggiorini della Società A.C.D. Venera Il Vice Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 28/5/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Luca CECILLI - Calciatore ora svincolato (già ACD Venera) ”per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato n. 8 gare del Campionato di 2^ Categoria – Girone D - 2013/2014 nelle file della Società ACD Venera senza averne titolo perché in detto periodo non risultava ancora tesserato per detta Società, come descritto nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento della Procura F.I.G.C.” Il Sig. Fabio CODOGNOLA – Dirigente Accompagnatore A.C.D. Venera “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva una distinta di gara del Campionato di 2^ Categoria 2013/2014 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Cecilli Luca non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; Il Sig. Stefano MEGGIORINI – Dirigente Accompagnatore A.C.D. Venera “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva N. 10 distinte di gara del Campionato di 2^ Categoria 2013/2014 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Cecilli Luca non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”; la Società A.C.D: VENERA “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza del 10/6/2014. Sono risultati presenti all’udienza del 10/6/2014 : il Sig. Luca Cecilli Calciatore già Venera, rappresentato per delega in atti dall’Avv. Luca Bronzato i Sigg.ri Dirigenti accompagnatori Fabio Codognola e Stefano Meggiorini, rappresentati per delega in atti dall’Avv. Luca Bronzato la Società A.C.D. Venera, rappresentata dal Sig. Nicola VIGHINI (Presidente) tutti assistiti dall’Avv. Luca BRONZATO Il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite interessate rappresentante nella riunione del 10/6/2014, le stesse hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura : a carico del Sig. Luca Cecilli Calciatore svincolato : squalifica per n. 2 giornate di gara; a carico del Sig. Stefano Meggiorini Dirigente accompagnatore : inibizione per n. 75 giorni a carico del Sig. Fabio Codognola Dirigente accompagnatore : inibizione per n. 15 giorni a carico dell’A.C.D. Venera a) n.3 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra della stagione sportiva 2014/2015; b) ammenda di € 300,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto degli accordi sopra riportati intervenuti tra le parti : visto l’art. 23 del C.G.S.; ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva : l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Luca Cecilli Calciatore svincolato : squalifica per n. 2 giornate di gara; a carico del Sig. Stefano Meggiorini Dirigente accompagnatore : inibizione per n. 75 giorni a carico del Sig. Fabio Codognola Dirigente accompagnatore : inibizione per n. 15 giorni a carico dell’A.C.D. Venera a) n. 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra della stagione sportiva 2014/2015; b) ammenda di € 300,00.-
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