COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Che il Procuratore Federale Vicario con nota del 18 febbraio 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE – C.R. BASILICATA: – La società ASD REAL METAPONTINO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 e dell’art. 12, comma 5 del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati Cosimo Altieri e Luciano Camassa; – La società C.S. VULTUR RIONERO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi art. 4 comma 1 per le violazioni commesse dal proprio Presidente e Legale rappresentante; nonché per responsività oggettiva, ai sensi art.4 comma 2 CGS, peer le violazioni ascritte al proprio tesserato Canio Giovanni Di Lucchio; – Il Sig. COSIMO ALTIERI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD REAL METAPONTINO, per le violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 12 comma 5 CGS, per aver posto in essere, al termine della gara C.S. VULTUR RIONERO-ASD REAL METAPONTINO del 7/3/2013 una condotta violenta nei confronti di un tesserato della squadra avversaria; – Il Sig. MAURO NARDOZZA all’epoca dei fatti Presidente della Società C.S VULTUR RIONERO, per le violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, per aver consentito a persona riconducibile alla propria Società, di sottoscrivere ed indicare in maniera, non veridica, sulla distinta di gara la sua persona quale dirigente accompagnatore ufficiale; nonché ai sensi art. 1, comma 2 del CGS, per aver riferito a terzi notizie o informazioni riguardanti fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Che il Procuratore Federale Vicario con nota del 18 febbraio 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA: - La società ASD REAL METAPONTINO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 e dell’art. 12, comma 5 del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati Cosimo Altieri e Luciano Camassa; - La società C.S. VULTUR RIONERO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi art. 4 comma 1 per le violazioni commesse dal proprio Presidente e Legale rappresentante; nonché per responsività oggettiva, ai sensi art.4 comma 2 CGS, peer le violazioni ascritte al proprio tesserato Canio Giovanni Di Lucchio; - Il Sig. COSIMO ALTIERI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD REAL METAPONTINO, per le violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 12 comma 5 CGS, per aver posto in essere, al termine della gara C.S. VULTUR RIONERO-ASD REAL METAPONTINO del 7/3/2013 una condotta violenta nei confronti di un tesserato della squadra avversaria; - Il Sig. MAURO NARDOZZA all’epoca dei fatti Presidente della Società C.S VULTUR RIONERO, per le violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, per aver consentito a persona riconducibile alla propria Società, di sottoscrivere ed indicare in maniera, non veridica, sulla distinta di gara la sua persona quale dirigente accompagnatore ufficiale; nonché ai sensi art. 1, comma 2 del CGS, per aver riferito a terzi notizie o informazioni riguardanti fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso. Che la C.D.T. nella seduta del 17 Maggio 2014,verificata la regolarità delle comunicazioni alle parti deferite e interessate tempo per tempo indirizzate, procedeva all’audizione del Rappresentante della Procura Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento Il dibattimento Nei termini assegnati nell'atto di convocazione faceva pervenire memorie difensive il deferito Sig. Mauro Nardozza il quale contestava gli addebiti a lui ascritti così come riportate in deferimento. In sede di audizione, a mezzo del suo procuratore speciale Avv. Gaetano Aita, il Sig. Altieri formalizzava istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, con il consenso del rappresentante della Procura federale. La Commissione disciplinare Territoriale,rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Cosimo Altieri, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, pena base per il Sig.Altieri, sanzione della squalifica per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare territoriale dispone l’applicazione delle squalifica del calciatore Cosimo Altieri pari a mesi 2 (due) da scontarsi con decorrenza dalla prima partita ufficiale della stagione 2014/2015. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto Altieri. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it