COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Che il Procuratore Federale Vicario con nota del 18 febbraio 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE – C.R. BASILICATA: – La società ASD REAL METAPONTINO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 e dell’art. 12, comma 5 del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati Cosimo Altieri e Luciano Camassa; – La società C.S. VULTUR RIONERO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi art. 4 comma 1 per le violazioni commesse dal proprio Presidente e Legale rappresentante; nonché per responsività oggettiva, ai sensi art.4 comma 2 CGS, peer le violazioni ascritte al proprio tesserato Canio Giovanni Di Lucchio; – Il Sig. COSIMO ALTIERI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD REAL METAPONTINO, per le violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 12 comma 5 CGS, per aver posto in essere, al termine della gara C.S. VULTUR RIONERO-ASD REAL METAPONTINO del 7/3/2013 una condotta violenta nei confronti di un tesserato della squadra avversaria; – Il Sig. MAURO NARDOZZA all’epoca dei fatti Presidente della Società C.S VULTUR RIONERO, per le violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, per aver consentito a persona riconducibile alla propria Società, di sottoscrivere ed indicare in maniera, non veridica, sulla distinta di gara la sua persona quale dirigente accompagnatore ufficiale; nonché ai sensi art. 1, comma 2 del CGS, per aver riferito a terzi notizie o informazioni riguardanti fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 12/06/2014 Delibera della Commissione Disciplinare Che il Procuratore Federale Vicario con nota del 18 febbraio 2014, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE – C.R. BASILICATA: – La società ASD REAL METAPONTINO, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 e dell’art. 12, comma 5 del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati Cosimo Altieri e Luciano Camassa; – La società C.S. VULTUR RIONERO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi art. 4 comma 1 per le violazioni commesse dal proprio Presidente e Legale rappresentante; nonché per responsività oggettiva, ai sensi art.4 comma 2 CGS, peer le violazioni ascritte al proprio tesserato Canio Giovanni Di Lucchio; – Il Sig. COSIMO ALTIERI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD REAL METAPONTINO, per le violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 12 comma 5 CGS, per aver posto in essere, al termine della gara C.S. VULTUR RIONERO-ASD REAL METAPONTINO del 7/3/2013 una condotta violenta nei confronti di un tesserato della squadra avversaria; – Il Sig. MAURO NARDOZZA all’epoca dei fatti Presidente della Società C.S VULTUR RIONERO, per le violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 CGS, per aver consentito a persona riconducibile alla propria Società, di sottoscrivere ed indicare in maniera, non veridica, sulla distinta di gara la sua persona quale dirigente accompagnatore ufficiale; nonché ai sensi art. 1, comma 2 del CGS, per aver riferito a terzi notizie o informazioni riguardanti fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso."