F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014 (351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO SALZILLO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR – (nota n. 6790/114 pf13-14 GT/dl del 19.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014 (351) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO SALZILLO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR - (nota n. 6790/114 pf13-14 GT/dl del 19.5.2014). La Procura federale, con nota del 2 agosto 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione: - il Sig. Alfonso Salzillo, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art. 8, comma 9, del CGS, per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento disposto dal Collegio Arbitrale, con decisione adottata dalla Commissione Accordi Economici e riportata nel C.U. n. 187 del 05.06.2013, relativa al pagamento di € 7.500,00 in favore del calciatore Carlo Temponi e di provvedere al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall’art. 94 ter,comma 11 delle NOIF; - la Società ASD S. Felice Gladiator , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta, per la violazione ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Il deferimento Con nota inviata dal Segretario del dipartimento Interregionale LND, veniva segnalata la mancata presentazione, da parte della Società ASD S. Felice Gladiator, nel termine prescritto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione adottata dalla Commissione Accordi Economici e riportata nel C.U. n. 187 del 05 giugno 2013, della liberatoria relativa al pagamento di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) in favore del calciatore Carlo Temponi. Rilevava la Procura federale: - che la Società ASD S. Felice Gladiator non ha provveduto al pagamento della somma dovuta e al conseguente invio della relativa liberatoria, nel termine prescritto dall’art. 94 ter n. 11 delle NOIF, pari a 30 giorni dalla comunicazione della suddetta decisione assunta dalla C.A.E., avvenuta con lettera raccomandata del 10 giugno 2013, prot 187 Cae 201213 ed a mezzo fax dal Dipartimento Interregionale LND in data 10 giugno 2013, prot. 2186.8/MdA/cc/Segr.; - che i fatti citati integrano gli estremi della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in riferimento all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ad all’art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società ASD S. Felice Gladiator, per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dal Collegio Arbitrale, nonché di provvedere al conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall’art. 94 ter, comma 1, delle NOIF. Considerato che: - per i fatti citati, la Procura aveva originariamente deferito il Sig. Maurizio Gaudiano, Presidente e legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento disposto dal Collegio Arbitrale, ma che la CDN, con il C.U. n. 74 del 30 aprile 2014, ha ritenuto di dover prosciogliere il Gaudiano (e conseguentemente anche la ASD S. Felice Gladiator), in quanto lo stesso non risultava essere Presidente in carica al momento del compimento del 30° giorno dalla comunicazione della decisione della C.A.E., entro il quale la Società avrebbe dovuto ottemperare a quanto con la stessa stabilito, in quanto, come effettivamente risulta dal Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci del ASD S. Felice Gladiator, del 09/07/13, sino a quel momento la carica di Presidente e legale rappresentante della Società era ricoperta dal Sig. Alfonso Salzillo, al quale solo successivamente era subentrato il Sig. Gaudiano; - in particolare, avuto riguardo della circostanza per cui tra il 5 Giugno 2013, data in cui è stata ricevuta dalla Società deferita la raccomandata con cui veniva comunicata la decisione della CAE, ed il 5 luglio 2013, termine entro il quale, secondo la normativa federale, si sarebbe dovuto adempiere a quanto disposto dalla commissione stessa, periodo quindi, nel quale si sarebbe consumato l’illecito disciplinare contestato, il Presidente e legale rappresentante della Società in questione risultava essere il Sig. Alfonso Salzillo, essendo il Sig. Maurizio Gaudiano divenuto presidente solo a far data dal 7 luglio 2013; La Procura federale riteneva che tale inadempimento era da ascrivere per il rapporto d’immedesimazione organica con la Società, al Sig. Alfonso Salzillo, Presidente e legale rappresentante all’epoca del fatto contestato, della Società ASD S. Felice Gladiator, nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS; per cui deferiva il Sig. Alfonso Salzillo, in qualità di Presidente e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della Società ASD S. Felice Gladiator e la Società ASD S. Felice Gladiator per le violazioni richiamate in epigrafe. La memoria difensiva I deferiti non hanno depositato memorie difensive. Il dibattimento All’odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura federale Avv. Salvatore Sciacchitano ed Alessandro Avagliano, i quali hanno concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con irrogazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 8 (otto) a carico del Sig. Alfonso Salzillo; - penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella stagione 2014/15 oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la ASD S. Felice Gladiator La decisione La Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione in ordine all'addebito svolto dalla Procura federale. Risulta accertato che il Sig. Alfonso Salzillo ha violato l’art.1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’art. 8 comma 9, del CGS, per avere, n qualità di legale rappresentante della Società ASD S. Felice Gladiator, eluso i principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso di corrispondere le somme spettanti al calciatore Sig. Carlo Temponi, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, come statuito dal Collegio Arbitrale LND. Risulta parimenti provata la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS da parte della Società ASD S. Felice Gladiator per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo Presidente. Il comportamento posto in essere dal Sig. Alfonso Salzillo integra senza dubbio la violazione disciplinare contestata, rendendo sanzionabile la responsabilità diretta della ASD S. Felice Gladiator. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - al Sig. Alfonso Sanzillo la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); - alla Società ASD Felice Gladiator la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella stagione 2014/15 oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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