F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014 (356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO STELLATO (Commissario straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR – (nota n. 7023/809 pf13-14 AM/ma del 27.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014 (356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO STELLATO (Commissario straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator), Società ASD S. FELICE GLADIATOR - (nota n. 7023/809 pf13-14 AM/ma del 27.5.2014). La Procura federale, con comunicazione del 28 marzo 2014, pervenuta in data 31 marzo 2014 dalla Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento interregionale, segnalava il mancato pagamento, entro il termine di 30 giorni, della somma di € 25.822,00 da parte della Società ASD S. Felice Gladiator (matr. 934106), in favore del calciatore Nunzio Pagano, con decisione della Commissione Accordi Economici (prot. 12/CAE del 17.02.2014). Deferiva pertanto dinanzi a questa Commissione disciplinare: il Sig. Francesco Stellato, Commissario Straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, comma 9 del CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla Commissione Accordi Economici con prot. 12/CAE del 17.02.2014; e la Società ASD S. Felice Gladiator (matr. N. 934106) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Commissario Straordinario. Il deferimento A seguito della comunicazione della LND del 28/03/14, il Procuratore federale vicario rilevava: - che in data 17.02.2014 la Commissione Accordi Economici condannava la Società ASD S. Felice Gladiator al pagamento della somma di € 25.822,00 in favore del calciatore Nunzio Pagano, in accoglimento del reclamo dallo stesso presentato il 24 luglio 2012, a seguito del mancato pagamento degli emolumenti derivanti dall’accordo economico sottoscritto tra il medesimo calciatore e la Società ASD S. Felice Gladiator per la stagione sportiva 2011/2012; - che la predetta decisione della Commissione Accordi Economici era stata comunicata alla Società S. Felice Gladiator presso la sede della stessa Società mediante lettera raccomandata in data 17 febbraio 2014; - che la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale aveva altresì informato la Società S. Felice Gladiator, con comunicazione del 24 febbraio 2014, del termine di scadenza per la presentazione di regolare liberatoria e che in mancanza avrebbe provveduto ad inoltrare proposta di deferimento alla Procura federale; - che in data 07 aprile 2014 il legale del predetto calciatore informava la Procura federale che nessun pagamento era stato effettuato dalla Società S. Felice Gladiator in favore del suo assistito; - che la ASD S. Felice Gladiator non provvedeva al pagamento di quanto dovuto in favore del calciatore Nunzio Pagano nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter delle NOIF. Riteneva quindi la Procura che: - il mancato pagamento di quanto sopra da parte della Società ASD S. Felice Gladiator, entro il termine previsto di 30 giorni, comporta la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 8, comma 9, del CGS per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento, così come disposto dalla Commissione Accordi Economici con prot. 12/CAE del 17 febbraio 2014, ascrivibile al proprio Commissario Straordinario Sig. Francesco Stellato (eletto nell’assemblea straordinaria dei soci – consiglieri in data 15 febbraio 2014) per immedesimazione organica con la Società; - la Società ASD S. Felice Gladiator deve rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per violazioni ascritte al proprio Commissario straordinario; - che al Sig. Francesco Stellato e alla Società ASD S. Felice Gladiator va altresì contestata la recidiva ex art. 21 CGS per aver ricevuto nella corrente stagione sportiva dalla CDN sanzioni disciplinari per fattispecie analoghe a quelle del presente procedimento (C.U. 63 del 26 marzo 2014 e C.U. 74 del 30 aprile 2014). La Procura federale riteneva che tale inadempimento era da ascrivere al Sig. Francesco Stellato , Commissario straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator, all’epoca del fatto contestato, per le violazioni richiamate in epigrafe, nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. La memoria difensiva I deferiti non hanno depositato memorie difensive. Il dibattimento All’odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura federale Avv. Salvatore Sciacchitano ed Alessandro Avagliano i quali hanno concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con irrogazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di mesi 8 (otto) a carico del Sig. Francesco Stellato; - penalizzazione di punti 1 (uno), da scontarsi nella stagione 2014/15 oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la ASD S. Felice Gladiator La decisione La Commissione rileva che la documentazione acquisita in atti offre ampia e convincente dimostrazione in ordine all'addebito svolto dalla Procura federale. Risulta accertato che il Sig. Francesco Stellato ha violato l’art.1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e dell’art. 8 comma 9, del CGS, per avere, in qualità di Commissario straordinario della Società ASD S. Felice Gladiator, eluso i principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso di corrispondere le somme spettanti al calciatore Sig. Nunzio Pagano, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, come statuito dal Collegio Arbitrale LND. Risulta parimenti provata la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS da parte della Società ASD S. Felice Gladiator per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo Presidente. Il comportamento posto in essere dal Sig. Alfonso Salzillo integra senza dubbio la violazione disciplinare contestata, rendendo sanzionabile la responsabilità diretta della ASD S. Felice Gladiator. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - al Sig. Francesco Stellato la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei); - alla Società ASD Felice Gladiator la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella stagione 2014/15 oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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