F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014 (347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MEZZAROMA (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa – (nota n. 6573/291 pf13-14 SP/blp del 12.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014 (347) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA MEZZAROMA (Vice Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 6573/291 pf13-14 SP/blp del 12.5.2014). Il deferimento La Procura federale con provvedimento del 12 maggio 2014 ha deferito dinanzi questa Commissione disciplinare: - la Sig.ra Valentina Mezzaroma, Vice Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Società AC Siena Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 8, comma 15, del CGS per non aver corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, le somme dovute all’agente di calciatori Samuele Sopranzi in forza del lodo pronunciato in data 26 giugno 2013 dal TNAS, nell’ambito della procedura arbitrale n. 2957 del 30 ottobre 2012-680; - la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione la Sig.ra Valentina Mezzaroma e la Società AC Siena Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Sig.ra Valentina Mezzaroma e la Società AC Siena Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Sig.ra Valentina Mezzaroma, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); pena base per la Società AC Siena Spa, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) ciascuno a carico della Sig.ra Valentina Mezzaroma e della Società AC Siena Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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