F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014 (343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FAVASULI (all’epoca dei fatti Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa – (nota n. 6547/288 pf13-14 SP/blp del 12.5.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088 del 19 Giugno 2014
(343) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FAVASULI (all’epoca dei fatti Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6547/288 pf13-14 SP/blp del 12.5.2014).
Il deferimento
Con provvedimento del 12 maggio 2014, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:
- Il Signor Pasquale Favasuli, all’epoca dei fatti Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS, per aver dato solo parzialmente corso al lodo reso dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nel termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione, nell’ambito della procedura arbitrale n. 34/12/B/Calc., non provvedendo al pagamento della somma residuale prevista in favore del calciatore Emiliano Bonazzoli. - La Società Reggina Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante all’epoca dei fatti. Le memorie difensive Nei termini assegnati, i deferiti hanno presentato una memoria difensiva con la quale hanno contestato gli addebiti sollevati dalla Procura federale. Il dibattimento All’odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura federale Avv. Salvatore Sciacchitano ed Alessandro Avagliano i quali hanno concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti e irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Pasquale Favasuli ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); per la Società Reggina Calcio Spa ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). É altresì comparso il legale dei deferiti, il quale si è riportato alla memoria difensiva presentata, ed ha insistito nella richiesta di proscioglimento dei deferiti da ogni addebito. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con fax del 30 ottobre 2013 e con raccomandata del 4 novembre 2013, perveniva alla Procura federale un esposto da parte del calciatore Emiliano Bonazzoli, con il quale lo stesso rappresentava che la Società Reggina Calcio Spa, dando solo parziale esecuzione al lodo emesso dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B, reso in data 9 settembre 2013, provvedeva soltanto al pagamento dell’importo di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) quale rata scaduta al 30 giugno 2013, relativa all’accordo della risoluzione del contratto, omettendo di versare al calciatore la residua somma di € 1.900,00 (€ millenovecento/00). In effetti in data 9 settembre 2013, il Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nell’ambito della procedura recante il n. 34/13/B/Calc., promossa dal calciatore Emiliano Bonazzoli, rendeva il lodo con il quale accoglieva il ricorso del calciatore e condannava la Società Reggina Calcio Spa al pagamento della somma di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00), per la rata scaduta al 30 giugno 2013, nonché € 1.900,00 (€ millenovecento/00) a titolo di interessi di mora, ponendo altresì, a carico della Società Reggina Calcio Spa le spese legali liquidate in € 1.000,00 (€ mille/00) oltre accessori come per legge, nonché il costo amministrativo di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00) oltre IVA, onorari e competenze dei componenti del Collegio Arbitrale. La segreteria del Collegio Arbitrale, in data 13 settembre 2013, notificava il lodo arbitrale alla Società Reggina Calcio Spa, mediante inoltro di lettera raccomandata a/r. La Commissione disciplinare, con riferimento a quanto eccepito dalla difesa del Favasuli, rileva che all’epoca dei fatti il Presidente della Reggina Calcio Spa Signor Pasquale Foti era inibito e pertanto la rappresentanza legale della Società non poteva che essere attribuita al Signor Pasquale Favasuli, cosi come indicato nel foglio di censimento prodotto dalla Procura federale. Si rileva inoltre che l’omesso pagamento degli interessi, contrariamente a quanto eccepito dalla Società deferita nella propria memoria difensiva, rientra nella previsione normativa prevista dall’art. 8 comma 15 del Codice di Giustizia Sportiva. La Società Reggina Calcio Spa ha dunque dato solo parzialmente corso al lodo reso dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B, nel termine previsto di 30 giorni dalla comunicazione, nell’ambito della procedura arbitrale 34/12/B/Calc., non avendo provveduto al pagamento della somma residuale dovuta in favore del calciatore Emiliano Bonazzoli. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dalla Reggina Calcio Spa, in merito alla violazione delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS, con la conseguente responsabilità del Signor Pasquale Favasuli in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la Società, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS. In ordine alla determinazione della sanzione da irrogare va tenuto conto della scarsa entità delle somme non tempestivamente versate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: al Signor Pasquale Favasuli l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00); alla Società Reggina Calcio Spa l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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