F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014 (359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), FRANCESCO LO CAMPO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), MICHELE MARANGELLI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl – (nota n. 7090/947 pf13-14 SP/blp del 29.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089 del 20 Giugno 2014 (359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIUSEPPE PELUSI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), FRANCESCO LO CAMPO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società Foggia Calcio Srl), MICHELE MARANGELLI (Presidente del Collegio Sindacale della Società Foggia Calcio Srl), Società FOGGIA CALCIO Srl - (nota n. 7090/947 pf13-14 SP/blp del 29.5.2014). Il deferimento Con provvedimento del 29.5.2014, il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione: il Signor Pelusi Davide Giuseppe, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl; il Sig. Lo Campo Francesco, Presidente e legale rappresentante della Società Foggia Calcio Srl; il Sig. Marangelli Michele, Presidente del Collegio Sindacale della Società Foggia Calcio Srl; la Società Foggia Calcio Srl, per rispondere: il Pelusi e il Lo Campo, della violazione di cui all'art. 85 lettera c) paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, per non aver attestato agli Organi federali competenti, entro il termine stabilito, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relativi agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, per le mensilità di gennaio 2014; il Sig. Marangelli e lo stesso Sig. Lo Campo, della violazione di cui all'art. 8, comma 1, CGS, per aver sottoscritto e depositato presso la COVISOC dichiarazione non veritiera; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per l’operato dei suoi dirigenti e del Presidente del collegio sindacale ex art. 4, cc. 1 e 2, CGS. All’inizio dell’odierna riunione i Sig.ri Davide Giuseppe Pelusi, Francesco Lo Campo, Michele Marangelli e la Società Foggia Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Davide Giuseppe Pelusi, Francesco Lo Campo, Michele Marangelli e la Società Foggia Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Davide Giuseppe Pelusi, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Francesco Lo Campo, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Michele Marangelli, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Foggia Calcio Srl, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15 oltre all’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15 oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Davide Giuseppe Pelusi; - inibizione di mesi 2 (due) a carico del Sig. Francesco Lo Campo; - inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Sig. Michele Marangelli; - penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15 oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società Foggia Calcio Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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