F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 20 Giugno 2014 339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI – (nota n. 6437/65 pf13-14 SP/blp del 7.5.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 20 Giugno 2014 339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI - (nota n. 6437/65 pf13-14 SP/blp del 7.5.2014). La Procura federale, vista la denuncia pervenuta in data 1 luglio 2013 con la quale la Società Calcio Catania Spa rappresentava che l’agente di calciatori Gianluca Fiorini, nell’ambito della corrispondenza intercorsa via mail con il rag. Carmelo Milazzo, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa, avrebbe tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di questi; assunte le opportune informazioni istruttorie, deferiva il Sig. Gianluca Fiorini, agente iscritto nell’elenco della FIGC, per rispondere delle violazioni: - dell’art. 1, comma 1, del CGS per aver usato nella mail inviata al rag. Carmelo Milazzo, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa, espressioni dal contenuto offensivo; - dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione dell’art. 15, comma 1, del CGS nonché in relazione all’art. 1, comma 3, e dell’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti, per aver adito le vie legali, sporgendo atto di denuncia querela nei confronti del rag. Carmelo Milazzo, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Presidente della FIGC in deroga all’art. 30, comma 2 dello Statuto federale. Il deferimento Con denuncia pervenuta alla Procura federale in data 1 luglio 2013, la Società Calcio Catania Spa rappresentava che l’Agente di calciatori Gianluca Fiorini, nell’ambito della corrispondenza intercorsa via mail con il rag. Milazzo, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa, avrebbe tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di quest’ultimo. L’esposto perveniva alla Procura federale in data 4 luglio /2013 e veniva trasmesso all’Agente Gianluca Fiorini il quale, di contro, rappresentava che il contenuto della mail non riportava espressioni offensive, ma era volto a segnalare il mancato pagamento da parte della Società Calcio Catania Spa del compenso dovutogli per l’attività professionale svolta in forza di formale mandato ricevuto dalla predetta Società, finalizzato al tesseramento del calciatore Nortbert Gyomber. Osservava ulteriormente la Procura che l’Agente Gianluca Fiorini in data 20 settembre 2013, rendeva edotta la Procura federale di aver sporto denuncia – querela per il reato di truffa nei riguardi del rag. Carmelo Milazzo, Amministratore delegato del Calcio Catania Spa; per cui disponeva l’apertura di un’attività d’indagine volta ad accertare eventuali responsabilità in ordine ai fatti rappresentati, che consisteva nell’audizione del Fiorini e nella acquisizione della relativa documentazione. All'esito, rilevava che: - il Fiorini, nel corso dell’audizione del 12 novembre 2013, svolta dinanzi alla Procura federale, dichiarava di aver esperito azione civile, dinanzi al Tribunale di Milano, richiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo per il pagamento delle spettanze dovute producendo all’uopo il ricorso notificato in data 20 settembre 2013, alla Società Calcio Catania Spa; - il Fiorini confermava altresì di aver sporto in data 20 settembre 2013, denuncia querela per il reato di truffa, presso la Procura della Repubblica di Cremona, nei confronti del Rag. Milazzo, producendo copia dell'esposto che veniva acquisito agli atti, precisando altresì l'intenzione di rimettere la querela qualora si fosse trovato un accordo stragiudiziale con la Società Calcio Catania Spa; - la Società Calcio Catania e l’agente Fiorini, nelle more, addivenivano ad una bonaria composizione della lite sottoscrivendo una transazione che veniva trasmessa all’Ufficio dalle parti ed acquisita agli atti, che prevedeva una tacitazione delle pretese economiche vantate dal Fiorini nei riguardi della Società Calcio Catania; - la Società Calcio Catania, in data 11 dicembre 2013, trasmetteva all’Ufficio copia dell’atto di remissione della querela sporta dall’agente Gianluca Fiorini, allegata agli atti. Il Procuratore Federale concludeva quindi assumendo che: - le espressioni riportate nella mail intercorsa tra l’agente Fiorini e l’Amministratore delegato della Società Calcio Catania, valutate nella loro oggettività, rappresentano tratti lesivi della reputazione di tesserati che integrano la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS; - la condotta dell’agente Fiorini integra la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 15, comma 1, del CGS nonché in relazione all’art. 1, comma 3, e ll’art. 19, comma 3, del Regolamento Agenti, per aver adito le vie legali, sporgendo atto di denuncia – querela nei confronti del rag. Carmelo Milazzo, Amministratore delegato della Società Calcio Catania Spa, senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Presidente della FIGC in deroga all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale. In seguito a tali rilievi il Procuratore deferiva il Sig. Gianluca Fiorini, Agente iscritto nell’elenco della FIGC, per le violazioni richiamate in epigrafe. La memoria difensiva Con memoria depositata il 21 maggio 2014 il deferito sosteneva: a) di non aver usato espressioni dal contenuto offensivo a carico del rag. Milazzo, invitando la Commissione ad analizzare i testi delle numerose mail inviate al medesimo poiché votate esclusivamente a chiedere il pagamento di emolumenti a lui spettanti; b) di aver informato in data 1 luglio 2013 la Procura federale in merito alla intenzione di adire la Giustizia ordinaria, e di aver successivamente depositato (il 20 settembre 2013) la denuncia dinanzi al Tribunale di Cremona, per ottenere circa un mese dopo il concreto interessamento della Società Calcio Catania, e la definizione della partita economica in sospeso, previa remissione della denuncia da parte dell'Agente. Adduceva precedenti pronunce giurisprudenziali in temi di clausola compromissoria e autorizzazione a precedere dinanzi all'AGO (su tutte la Sentenza del TAR Lazio dell’11 novembre 2010 ed il C.U. n. 142 del 3 marzo 2011), che avrebbero statuito modifiche sostanziali al Regolamento Agenti FIGC, in virtù delle quali l'Agente sarebbe abilitato ad adire liberamente la giustizia ordinaria, senza la preventiva autorizzazione federale. Allegava infine ulteriore documentazione fuori dal termine prescritto ai fini del rituale deposito. Il dibattimento All’odierna riunione sono comparsi per la Procura federale l’Avv. Salvatore Sciacchitano e l’Avv. Alessandro Avagliano i quali hanno concluso per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione della sanzione della sospensione della licenza di agente di calciatori per mesi 14 (quattordici), dovendosi intendere richiesti per la prima delle violazioni contestate mesi due e per la seconda mesi dodici. Il Sig. Fiorini, presente personalmente, ha ribadito la correttezza dei comportamenti tenuti, richiamando sostanzialmente le motivazioni esposte in memoria e ha concluso per il proprio proscioglimento. La decisione Ritiene la Commissione che il comportamento adottato dall'Agente, in comparazione con i motivi del deferimento, meriti un attento esame in ordine ai singoli punti contestati. Sul primo capo, preme anzitutto rilevare che l'Agente Gianluca Fiorini ha ritenuto opportuno adire la Magistratura ordinaria in sede civile e penale, ottenendo soddisfazione al proprio credito e concludendo volontariamente le ostilità giudiziarie, per come dichiarato dallo stesso deferito e per come è emerso in atti. Tuttavia il tenore generale delle mail inoltrate a sua cura al Calcio Catania, denotano forte risentimento probabilmente dettato dalla mancata adesione della Società alla vantata pretesa economica, ma sicuramente non giustificabile poiché tradotto in un linguaggio poco consono al lessico che deve essere sempre improntato al reciproco rispetto nell'uso di espressioni sconvenienti, che giammai dovrebbero essere indirizzate verso il prossimo. In tal senso il ragionamento della Procura federale viene condiviso laddove, stigmatizzando le espressioni rinvenibili nella mail dell'Agente Fiorini, ritiene che le stesse rappresentino "tratti lesivi della reputazione di tesserati che integrano la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS". In considerazione delle dedotte esimenti specifiche rinvenibili nella specie e derivanti dalla situazione di obiettivo disagio in cui versava l'Agente (creditore), pur riconoscendo la illegittimità del comportamento tenuto, la condanna va comunque temperata mediante l'applicazione di una minima sanzione, nell'auspicio che tale comminatoria possa indurre il deferito a limitare la petizione dei propri diritti esclusivamente dinanzi alle preposte sedi federali e/o giudiziarie (come è suo diritto), evitando di perseguire rimostranze in via diretta e risentita verso il debitore (come si è purtroppo verificato). Il secondo capo induce la Commissione a svolgere comparate considerazioni di carattere fattuale e giuridico, poiché propedeutiche al corretto esame della fattispecie. Nell'ordinamento federale vige l'indiscusso principio di diritto secondo cui al momento in cui un soggetto facente parte del sistema integralmente inteso, intenda adire la magistratura ordinaria, è tenuto obbligatoriamente al preliminare rispetto delle norme all'uopo predisposte: clausola compromissoria e richiesta di autorizzazione per agire dinanzi all'AGO. L'Agente di calciatori non è esentato dall'adottare il medesimo criterio sancito dall'art. 30 dello Statuto Federale, a maggior ragione ove si consideri il dettato dell'art. 19 comma 3 del Regolamento degli Agenti (norma contestata specificamente dalla Procura federale), che si sostanzia in una riserva di stile che impone all'Agente la esplicita osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC. L'assorbenza alla specie del combinato disposto merita dunque la tutela invocata dalla Procura federale ai fini dell'adozione di una disciplina restrittiva; consegue che traslando i principi alla specie, il comportamento dell'Agente apparirebbe dunque meritevole di censura. Sono tuttavia da considerare, in favore del deferito, alcune circostanze in fatto e diritto che meritano peculiare verifica onde pervenire alla conclusione che il definitivo giudizio vada ricondotto all'applicazione di una minima sanzione. La decisione emessa dal TAR Lazio (n. 33427 dell’11 novembre 2010), peraltro richiamata dal deferito, ha inteso lasciare agli agenti di calciatori la facoltà di scegliere tra la giustizia sportiva e la giustizia ordinaria ed il T.N.A.S. preso atto di tale decisione del Giudice amministrativo, si è espresso con una propria successiva decisione (Lodo Carpeggiani/Schelotto del 4.6.2012 - prot. n. 1635 del 29.06.2011) nei termini che seguono: "Il TAR del Lazio .... ha facoltizzato, ma non obbligato gli Agenti a rivolgersi all'AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti .... il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del T.N.A.S., ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all'arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli Agenti". La portata della pronuncia escluderebbe quindi la obbligatorietà della preventiva autorizzazione a procedere, a cura del tesserato (Agente). Occorre ulteriormente considerare che, in punto di fatto, l'Agente si premurò di informare la Procura federale (in data 1 luglio 2013) in merito alla determinazione di adire il Giudice ordinario, azioni queste che vennero poi coltivate (in sede civile e penale) e successivamente definite in sede transattiva mediante la parallela e vicendevole conclusione delle ostilità giudiziarie ordinarie. Sotto il profilo meramente pratico, il comportamento dell'Agente si è dunque rivelato a posteriori oggettivamente risolutore (seppure con le riserve del caso, delle quali si dirà) anche perché la vigenza del credito in sofferenza non è mai stato posto in discussione dalle parti che pervennero alla sua definizione soltanto all'esito dell'esperimento delle azioni giudiziarie svolte dal deferito a esclusiva tutela della partita economica. Con ciò si vuole affermare che il Sig. Fiorini, al momento in cui decise di adire l'AGO, agì nella consapevolezza psicologica di non essere obbligatoriamente tenuto alla preventiva richiesta di autorizzazione (vedi la citata Sentenza del TAR Lazio), e nella altrettanto serenità mentale di avervi ottemperato mediante la inoltrata richiesta alla Procura federale del 1 luglio 2013. La volontaria desistenza alla prosecuzione delle azioni giudiziarie, costituisce infine il corollario alla effettiva analisi dell'animus posto in essere dal deferito nell'esperimento dell'attività giudiziaria. Non essendo chiaro se anche l’azione civile sia stata prospettata nella citata nota del 1 luglio 2013 ma dovendosi ritenere il comportamento del Fiorini comunque ispirato a principi di buona fede si ritiene di sanzionare lo stesso con una sanzione minima in relazione ad una larvata violazione dei principi di lealtà e correttezza. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Gianluca Fiorini la sanzione di 2 (due) mesi di sospensione della licenza di agente di calciatori.
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