F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014 (358) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRKO ROSSETTI (Presidente della Società ASD Arzignano Calcio a 5), Società ASD ARZIGNANO CALCIO A 5 ▪ (nota n. 7059/692 pf13-14/AM/LG/pp del 28.5.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014
(358) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRKO ROSSETTI (Presidente della Società ASD Arzignano Calcio a 5), Società ASD ARZIGNANO CALCIO A 5 ▪ (nota n. 7059/692 pf13-14/AM/LG/pp del 28.5.2014).
rilevato che, con atto del 28 maggio 2014, la Procura federale ha deferito il Signor Mirko Rossetti, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Arzignano Calcio a Cinque, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 6 del Comunicato Ufficiale n.789
del 10 giugno 2013, della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, entro iI termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, della fidejussione bancaria di cui al punto A 6 del citato C.U.; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con l’irrogazione, al Signor Mirko Rossetti della sanzione del'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); rilevato che gli stessi hanno fatto pervenire nei termini una memoria difensiva, evidenziando e provando di aver trasmesso nei prescritti termini dell’11.07.2013 la richiesta fidejussione bancaria “valida sino al 31.08.2014”, nel cui testo la banca aveva, però, erroneamente indicato la decorsa “stagione sportiva 2013/2013”, per la quale aveva prestato analoga garanzia; atteso che con la citata memoria, poi, i deferiti hanno prodotto la lettera del 16.06.2014, con la quale la Banca Prossima ha dichiarato di aver (testualmente) “…commesso un errore di compilazione e che la stessa (n.d.r.: la fidejussione) è da ritenersi valida a partire dal 05/07/2013 e per tutta la stagione 2013/2014 con scadenza 31/08/2014 …e che da parte Ns è stato commesso un errore in buona fede”; considerato, ancora, che la Società ha provveduto, ancorché dopo che erano spirati i termini per il deposito e su segnalazione degli Uffici federali, a produrre la nuova fidejussione; considerato, infine, che la prima garanzia depositata riportava come termine finale il 31.08.2014, sicché l’indicazione della “stagione sportiva 2012/2013” – peraltro già decorsa - costituisce un mero errore materiale;
P.Q.M. rigetta il deferimento perché il fatto non costituisce violazione delle norme di riferimento.
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