F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014 (369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDOARDO BASSIS (Presidente della Società ASD I Bassotti), MASSIMO BASSIS (Dirigente delegato), Società ASD I BASSOTTI (nota n. 7316/722 pf13-14/AM/LG/pp del 10.6.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 25 Giugno 2014 (369) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDOARDO BASSIS (Presidente della Società ASD I Bassotti), MASSIMO BASSIS (Dirigente delegato), Società ASD I BASSOTTI (nota n. 7316/722 pf13-14/AM/LG/pp del 10.6.2014). La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, con atto del 10 giugno 2014, la Procura federale ha deferito i Signori Edoardo Bassis, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD I Bassotti, e Massimo Bassis, nella sua qualità di Dirigente delegato della medesima Società, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A 6 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013, della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS; rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestato; rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, entro iI termine dell’11 luglio 2013, ore 18,00, della fidejussione bancaria di cui al punto A 6 del citato CU; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del deferimento con applicazione, ai Signori Edoardo Bassis e Massimo Bassis della sanzione del'inibizione per giorni 30 (trenta) ciascuno e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); preso atto della memoria difensiva trasmessa dai deferiti, con la quale confermano di aver trasmesso nei termini la copia della fidejussione, e non il suo originale, adducendo che la domanda di iscrizione non contemplava questa formalità (punto A4); considerato che il richiamato Comunicato Ufficiale n. 789/2013 consentiva di (così testualmente) “depositare, anche via fax” taluni documenti di riferimento, ma non già la fidejussione (punto A.6); ritenute congrue Ie richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS; P.Q.M. Infligge ai Signori Edoardo Bassis e Massimo Bassis I'inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno e, alla Società ASD I Bassotti, I'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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