COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 275/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Linguaglossa (931508) Sig. Indelicato Mariano (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 575 del 24.06.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 275/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società ASD Linguaglossa (931508) Sig. Indelicato Mariano (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 3^ categoria 2012/2013. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 10/02/2014 prot. 11.910 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società deferita ha inviato memorie difensive allegando i certificati medici di tutti i calciatori deferiti attestanti la loro l’idoneità sportiva e giustificando il mancato invio verosimilmente per un disguido postale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società ASD Linguaglossa (931508), del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Indelicato Mariano, dei calciatori Berizia Bruno, Bonanno Federico Cesare, Cassaniti Vincenzo, Cavallaro Giuseppe, Cavallaro Leonardo, Cerra Andrea Carmelo, Coletta Pir Giuseppe, Di Marco Andrea, Grasso Egidio, Lo Giudice Stefano, Maccheroni Alessandro, Maugeri Salvatore, Mercia Massimiliano, Musumeci Adriano, Russo Salvatore, Scuderi Claudio, Trapanese Davide, Vecchio Francesco, Vitale Emanuele, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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