CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2014 promosso da: Dott.ssa Anna Guerrera, Dott. Davide Arena, Sig. Luigi Aliquò e Dott.ssa Matilde Ragalbuto / Federazione Italiana Di Atletica Leggera

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2014 promosso da: Dott.ssa Anna Guerrera, Dott. Davide Arena, Sig. Luigi Aliquò e Dott.ssa Matilde Ragalbuto / Federazione Italiana Di Atletica Leggera IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA . PRESIDENTE DOTT. GIANCARLO ARMATI . ARBITRO PRES. BARTOLOMEO MANNA . ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 1246 dell’1 luglio 2013 promosso da: Dott.ssa Anna Guerrera, nata a Catania il 4 luglio 1983, Dott. Davide Arena, nato a Catania l’11 novembre 1963, Sig. Luigi Aliquo, nato a Catania il 14 settembre 1979, Dott.ssa Matilde Ragalbuto, nata a Catania il 22 marzo 1975, rappresentati e difesi dall’Avv. Dario Pastore istanti CONTRO Federazione Italiana di Atletica Leggera - F.I.D.A.L. - con sede in Roma, Via Flaminia Nuova n. 830, C.F. 01384571004, in persona del Presidente Federale, Professor Alfio Giorni, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Pennisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Flaminia n. 259 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 23 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, la dott.ssa Guerrera, il dott. Arena, il sig. Aliquo e la dott.ssa Ragalbuto per violazione degli articoli 1, 7 e 8 dello Statuto Federale, 11 del Regolamento Organico e 1 del Regolamento di Giustizia . La Commissione Disciplinare Nazionale, con provvedimento n. 9 del 6 novembre 2012, depositato il 15 novembre 2012, comminava la sanzione della radiazione a carico della dott.ssa Guerrera, del dott. Aliquo e del dott. Arena; la sanzione dell’inibizione a ricoprire cariche sociali o federali per anni 3 a decorrere dal 7 novembre 2012 a carico della dott.ssa Ragalbuto e la sanzione dell’ammenda di . 10.000,00 e dell’esclusione dall’affiliazione Fidal a carico della ASD Polisportiva Libertas Catania e della ASD Gioadventures G.A.M.E. Successivamente, gli odierni istanti ricorrevano alla Corte di Giustizia Federale per la riforma della decisione della CDN. Con decisone del 28 maggio 2013, la Corte di Giustizia Federale confermava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Conseguentemente, gli odierni istanti proponevano istanza di arbitrato (prot. 1246 dell’1 luglio 2013), rassegnando le seguenti conclusioni: . Veniva nominato quale arbitro di parte il Dott. Giancarlo Armati. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 23 luglio 2013, rassegnando le seguenti conclusioni: . Veniva nominato, quale arbitro di parte, il Pres. Bartolomeo Manna. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava cosi composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Dott. Giancarlo Armati (Arbitro), Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro). Con nota del 2 luglio 2013 il legale degli istanti rinunziava al procedimento per conto dei sodalizi e precisava, quindi, che l’istanza di arbitrato doveva intendersi proposta dai Signori Arena, Aliquo, Regalbuto e Guerrera esclusivamente in proprio. Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 12 settembre 2013 presso la sede dell’Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Il Collegio, su istanza di entrambe le parti, concedeva alle stesse termine sino al 30 settembre 2013 per il deposito di memorie e documenti, e sino al 14 ottobre 2013 per il deposito delle repliche. Veniva poi fissata per il 28 ottobre 2013 l’udienza di discussione, rinviata poi al 19 novembre 2013. In data 19 novembre 2013, presso la sede dell’Arbitrato si svolgeva la seconda udienza; nel corso della stessa le parti procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All’esito della discussione, il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. Con ordinanza del 13 febbraio 2014 il Collegio disponeva l’acquisizione della c.t.u. grafologica resa nel giudizio promosso dal Signor Sebastiano Leonardi, per la medesima vicenda, dal dott. Giovanni Quattrocchi in data 29 gennaio 2014. MOTIVI 1. Anna Guerrera, Davide Arena, Luigi Aliquo e Matilde Ragalbuto ricorrono affinche venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha confermato le sanzioni inflitte agli istanti dalla Commissione Disciplinare Nazionale con il provvedimento n. 9 del 6 novembre 2012, depositato il 15 novembre 2012. Preliminarmente, la difesa degli istanti censura la contraddittorieta, manifesta illogicita e comunque la mancanza di motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Federale, atteso che vi sarebbe stato, da parte dei Giudici di appello, un’erronea applicazione di quanto disposto ex art. 3, comma 3, del Regolamento di Giustizia, sulla scorta del quale . Diversi sono i profili della sentenza della Corte di Giustizia Federale censurati dagli istanti. In primo luogo, la difesa degli istanti osserva come anche nel corso del processo di secondo grado sia stata eccepita che . Infatti, sulla scorta dell’argomentazione secondo cui , e che nel caso di specie possa e debba operare , la difesa degli istanti osserva come, nel silenzio del Regolamento di Giustizia, dovesse trovare applicazione la . Per altro verso, la difesa degli istanti eccepisce la violazione dell’art. 25, comma 3, del Regolamento di Giustizia. Infatti, nel corso del giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale . La ratio della disposizione sopra citata, unitamente a quanto disciplinato ex artt. 35, 36 e 37 c.p.p., e quella . Conseguentemente, la circostanza che il Presidente della Commissione Disciplinare Nazionale abbia rappresentato poco tempo prima la FIDAL in un ricorso innanzi al TNAS avrebbe dovuto spingere l’avv. Sergio Rosa, quale Presidente della Commissione, ad astenersi . Tra l’altro, nel corso del giudizio di primo grado, gli istanti avevano anche sollevato una questione di legittimita costituzionale, rispetto alla quale la CGN nulla ha statuito, dell’art. 25, comma 3, del Regolamento di Giustizia per contrasto con l’art. 111, comma 2, della Costituzione. Sul punto, anche la Corte di Giustizia Federale . La difesa degli istanti, poi, eccepisce la violazione dell’art. 34 c.p.p. in virtu dell’espresso richiamo operato dall’art. 3, comma 3, del Regolamento di Giustizia. Infatti, nel corso del primo grado di giudizio gli istanti avevano chiesto l’astensione della Commissione Disciplinare Nazionale dal trattare il procedimento disciplinare, atteso che la Commissione stessa . Astensione disattesa dalla Commissione in quanto i principi e le norme del diritto processuale civile, penale e amministrativo possono essere applicati al diritto sportivo solo come fonte residuale e non come fonte primaria. Tale argomentazione, secondo la tesi della difesa degli istanti, non puo essere condivisa, dal momento che . D’altro canto, non potrebbe esservi una diversa interpretazione a quanto sopra espresso, . Pertanto, osserva la difesa degli istanti, in virtu del richiamo ex art. 3, comma 3, del Regolamento di Giustizia ai principi del diritto processuale penale, la disposizione di cui all’art. 34 c.p.p. in materia di incompatibilita funzionali del Giudice . La difesa di Anna Guerrera, Davide Arena, Luigi Aliquo e Matilde Ragalbuto osserva, inoltre, come sia stata violata la disposizione ex art. 6 del Regolamento di Giustizia, dal momento che la Commissione Disciplinare Nazionale, e non la Procura Federale, abbia rilevato e riconosciuto la recidiva nei confronti dello Sport Cluab Catania A.S.D. Infatti, gli istanti osservano come il dettato normativo contenuto nell’art. 19, comma 6, del Regolamento di Giustizia . L’art. 6 del Regolamento di Giustizia, infatti, prevede che il Procuratore Federale sia il titolare delle funzioni inquirenti e requirenti; tale disposizione, osservano gli istanti, e caratterizzata dalla stessa ratio della disposizione contenuta nell’art. 50 c.p.p. relativa ai poteri del Pubblico Ministero. Pertanto, atteso il richiamo operato ex art. 3, comma 3, del Regolamento di Giustizia ai principi del diritto processuale penale, . Conseguentemente, . 2. In secondo luogo, gli istanti eccepiscono la violazione dell’art. 420 ter c.p.c. in relazione all’istanza di rinvio del 29.10.2012 per l’udienza del 6.12.2012 nell’ambito del giudizio di primo grado nonche l’omessa motivazione della sentenza di secondo grado sul punto. Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, il difensore degli istanti aveva presentato richiesta di rinvio ad altra data dell’udienza del 6.11.2012 per concomitante e pregresso impegno professionale. La CGN con la decisione n. 8 del 30.10.2012 ha rigettato l’istanza di rinvio. Tale decisione, nella ricostruzione di parte ricorrente, sarebbe errata. In particolare, la CGN ha ritenuto l’istanza inaccoglibile sulla scorta della circostanza che l’avv. Pastore risultava essere codifensore insieme ad altri due colleghi sia della ASD Gioadventures Game (unitamente all’avv. Cristina Marletta) sia della ASD Sport Club Catania (unitamente all’avv. Rosario Valore) e avrebbe quindi potuto avvalersi almeno di uno degli altri colleghi per partecipare all’udienza suddetta. Tale ordinanza, a detta degli istanti, sarebbe erronea in quanto l’avv. Pastore non era mai stato codifensore della A.S.D. Gioadventures Game unitamente all’avv. Cristina Marletta, anzi la posizione processuale dell’assistito dell’avv. Marletta era in evidente contrasto con quella dei propri assistiti. Inoltre, l’avv. Pastore era codifensore unitamente all’avv. Rosario Valore del solo cav. Marco Mannisi, nella sua qualita di Presidente p.t. della Sport Club Catania ASD, e non anche dei sigg.ri Davide Arena, Lidia Cuva, Olga Cuva e Luigi Aliquo, rispetto ai quali era stata conferita delega esclusiva al suddetto professionista. Peraltro, il cav. Marco Mannisi, a differenza delle altre parti su menzionate, non rivestiva la qualita di deferito nel procedimento disciplinare di cui si discute, di tal che l’avv. Pastore non poteva avvalersi quale sostituto processuale dell’avv. Valore attesa la loro differente sottostante posizione sostanziale. Inoltre, con successiva istanza del 31.10.2012 inviata a mezzo fax alla segreteria della Fidal l’avv. Pastore aveva richiesto di rinviare l’udienza del 6.11.2012 per le motivazioni in essa esposte e/o di revocare la decisione n. 8 emessa in data 30.10.2012 con la quale la CGN aveva rigettato l’istanza di rinvio avanzata dal medesimo professionista. Sul punto, la CGN non ha pronunciato. Tali censure erano state proposte in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado emessa dalla CGN. La CAF non ha accolto le censure evidenziando che il giudizio sportivo non e equiparabile al giudizio penale ma e una forma di arbitrato retto da norme proprie. Tale decisione, ad avviso degli istanti, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 III° comma del Reg. Giustizia che operando un rinvio ai principi del codice di procedura penale imponeva, nel silenzio del Regolamento Giustizia sul punto, l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 420 ter c.p.p. Di conseguenza, la nullita dell’udienza del 6.11.2012 determinerebbe la nullita anche di tutti gli atti successivi. Per altro verso, la difesa degli istanti osserva come all’atto del deferimento . Sul presupposto gli istanti osservano come trovi applicazione nel caso di specie la disciplina contenuta nell’art. 429, comma, lett. c) c.p.p., riprodotto nell’art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p. Tanto la prima quanto la seconda disposizione prevedono, in caso di mancato rispetto delle disposizioni ivi contenute, la nullita assoluta del relativo atto che, nel caso di specie, si identificherebbe con l’atto di deferimento. . E le ragioni addotte dalla Corte di Giustizia Federale nella propria decisione, con la quale ha confermato la sentenza di primo grado, evidenzia, atteso il contenuto di quanto disposto ex art. 179, comma 1, c.p.p., . Sotto un diverso profilo, la difesa degli istanti osserva come . Con la conseguenza che la sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale e viziata da nullita per la mancata applicazione delle disposizioni, sulla scorta del necessario rinvio ex art. 3, comma 3, del Regolamento di Giustizia, dettate dagli artt. 492, 493 e 594 c.p.p. Sulla scorta dei vari profili di criticita della sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, confermata in seconda istanza dalla Corte di Giustizia Federale, gli istanti osservano come . 3. Con atto del 23 luglio 2013 (prot. 1461), parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale. La difesa della Federazione, dopo aver brevemente ripercorso i fatti che hanno portato al deferimento di Anna Guerrera, Davide Arena, Luigi Aliquo e Matilde Ragalbuto, in via preliminare eccepisce la connessione del presente procedimento con altri proposti sempre avverso la medesima decisione della Corte di Giustizia Federale. Nello specifico, la Federazione fa riferimento alla procedura arbitrale prot. n. 731 proposta per conto della dott.ssa Anna Guerrera, in proprio e nella qualita di presidente della ASD Polisportiva Libertas e per conto di Sport Club Catania A.S.D.; nonche alla procedura arbitrale prot. n. 734 proposta per conto del dott. Sebastiano Leonardi. Inoltre, nel corso della redazione della memoria di costituzione, la Federazione si e vista notificare una terza istanza di arbitrato nell’interesse di A.S.D. Gioadventures G.A.M.E., del dott. Sebastiano Leonardi e del sig. Emanuele Biancarosa. Conseguentemente, la difesa della Federazione . Prima di entrare nel merito delle eccezioni sollevate dagli istanti, la FIDAL ricorda come vi sia stata . Contrariamente a quanto sostenuto dagli istanti, la difesa della Federazione osserva come la CAF abbia correttamente affermato la residualita del codice di procedura penale come fonte normativa rispetto alle regole e all’ordinamento sportivo; . Con riferimento alla mancata partecipazione del difensore di fiducia e all’omessa nomina e partecipazione del difensore d’ufficio, la difesa della FIDAL osserva come il giudizio disciplinare non sia un giudizio penale e . Conseguentemente, non esisteva alcuna necessita tale da dover nominare un difensore d’ufficio, atteso soprattutto che gli istanti e la Commissione aveva, con il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio, aveva comunque dato la possibilita agli stessi di provvedere alla nomina di un sostituto processuale. Tale condotta della Commissione, osserva la Federazione, . 4. Con riferimento alla mancata astensione da parte del Presidente, la Federazione osserva come . Rispetto alle critiche mosse dalla difesa degli istanti circa l’incompatibilita della Commissione a decidere nel merito, perche gia intervenuta a decidere in via cautelare, la Federazione osserva come tanto la normativa del Coni quanto quella federale prevedano che l’organo giudicante competente per il merito possa adottare qualsiasi misura cautelare ritenuta opportuna. . Per altro verso, la FIDAL osserva come, differentemente da quanto argomentato dagli istanti, . La Commissione sola Sport Club Catania A.S.D.; la contestazione, infatti, ha riguardato solo il predetto sodalizio, avuto riguardo alla propria recidiva infraquinquennale sulla base dei precedenti procedimenti disciplinari. La condotta dalla Commissione, osserva la Federazione, e stata posta in essere in ossequio dei poteri che le vengono conferiti e riconosciuti dal dettato normativo contenuto nell’art. 19, comma 6, del Regolamento di Giustizia. Circa l’eccezione di validita dell’atto di deferimento e di violazione degli artt. 492, 493 e 524 c.p.p., la difesa della FIDAL osserva come il testo del deferimento lasci davvero poco spazio a qualsiasi eccezione volta a confutarne la chiarezza del contenuto. Per quanto poi attiene alla mancata apertura del dibattimento, al difetto di richiesta di prove e alla mancata chiusura dell’istruttoria dibattimentale, la Federazione osserva come trovi piena attuazione la disposizione ex art. 19 del Regolamento di Giustizia, di talche . Infine, la Federazione osserva come la severita delle sanzioni inflitte agli istanti trovi il proprio fondamento e la propria ragione sulla circostanza che gli affiliati rappresentino un punto di contatto tra Federazione e atleti e, soprattutto, . Conseguentemente, le condotte fraudolente poste in essere . La sanzione poi inflitta a Sport Club Catania, tra l’altro, e pienamente giustificata dal fatto che il sodalizio, con la propria illecita condotta, ha violato le norme statutarie, facendo venire meno quel vincolo fiduciario che dovrebbe legare stabilmente e fermamente un’associazione sportiva con la propria federazione di riferimento. 5. Nel corso del procedimento arbitrale le parti hanno depositato le rispettive note difensive, cosi come disposto dal Collegio nel corso dell’udienza del 12 settembre 2013. Entrambe le parti hanno argomentato le tesi difensive replicando alle eccezioni mosse dalla rispettiva controparte. Nel riportarsi al precedente scritto difensivo, la difesa di Anna Guerrera, Davide Arena, Luigi Aliquo e Matilde Ragalbuto ha ulteriormente osservato come la memoria di costituzione della Federazione sia sprovvista dell’indicazione e dell’allegazione degli estremi del versamento dei diritti amministrativi. Conseguentemente, gli istanti hanno chiesto al . Per altro verso, la difesa degli istanti ha chiesto che venga censurata la memoria di costituzione avversaria ; la memoria, infatti, risulta essere sottoscritta unicamente dal procuratore della Federazione, me non dal suo legale rappresentante. . La FIDAL, nel riportasi ai temi svolti nella propria memoria di costituzione, in replica all’eccezione di improcedibilita sollevata dagli istanti osserva come, ex art. 26 del Codice TNAS, . Ebbene, e documentalmente provato il versamento della dei diritti amministrativi; conseguentemente, la Federazione non e incorsa in alcuna decadenza. Per altro verso, la Federazione osserva come la mancanza della sottoscrizione dell’atto da parte del legale rappresentante della FIDAL non possa comportare l’inesistenza della memoria di costituzione. Infatti, richiamando anche il consolidato orientamento del TNAS, la difesa di parte intimata ricorda come la sottoscrizione dell’atto difensivo e una mera formalita, che come tale non puo compromettere l’esistenza dell’atto stesso, in tutti i casi in cui l’istanza di arbitrato stessa risulti muniti della specifica procura conferita dal legale rappresentante al difensore, . 6. Preliminarmente, il Collegio rigetta le eccezioni della parte istante avverso la costituzione di Fidal. L’eccezione relativa alla mancata indicazione nella memoria di costituzione degli estremi del versamento dei diritti amministrativi non e meritevole di accoglimento poiche, in presenza, come nel caso di specie, dell’effettivo e tempestivo versamento, l’omissione degli estremi nell’atto difensivo non puo inverare un difetto della costituzione. L’eccezione, invece, relativa alla mancata sottoscrizione della parte intimata e infondata poiche il requisito in parola puo dirsi soddisfatto con la sottoscrizione della procura che costituisce atto con il quale la parte si assume la paternita della difesa. Venendo al merito del procedimento, il Collegio non puo non constatare come sia l’istanza di arbitrato, sia la memoria difensiva dei ricorrenti sia volta a censurare la decisione impugnata esclusivamente con riferimento a presunti vizi del procedimento endofederale. Si tratta di temi sui quali la decisione della Commissione di Appello Federale ha puntualmente motivato il proprio dissenso con argomenti che appaiono condivisibili per il Collegio. In ogni caso, e l’argomento e dirimente, la natura devolutiva del giudizio dinanzi al Tnas comporta che anche ove tali censure fossero in tutto o in parte fondate, il Collegio sarebbe, comunque, chiamato a valutare il merito della controversia. 7. La difesa delle parti istante deduce l’assenza di responsabilita poiche, per un verso, all’epoca dell’invio dei certificati falsi gli atleti dei sodalizi interessati erano gia stati tesserati; per altro verso, la normativa vigente non porrebbe come requisito la certificazione di residenza; infine, gli atleti non avrebbero mai gareggiato. La prospettazione non puo essere condivisa. Il Collegio reputa che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze istruttorie. In particolare, il Collegio condivide la decisione della Commissione di Appello Federale laddove sottolinea che le societa e i dirigenti, soprattutto quelli che rivestono cariche apicali, devono sorvegliare l’andamento dell’attivita sportiva e amministrativa e adottare tutti i rimedi necessari o anche solo opportuni per contrastare comportamenti che siano in contrasto con i principi e le norme delle Carte federali e, in generale, con i valori principali dello Sport. Nei giudizi endofederali gli istanti non hanno svolto alcuna difesa nel merito, fatta eccezione per il tema del falso innocuo, approfondito anche in questa sede. Tuttavia, ove anche nel caso di specie fosse configurabile un’ipotesi di falso innocuo, resterebbe, comunque, il grave disvalore della condotta degli istanti e la loro responsabilita disciplinare. In considerazione di quanto finora esposto, la motivazione della decisione impugnata, pertanto, e sostanzialmente corretta alla luce delle risultanza procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico - giuridico. Inoltre, la motivazione e congrua, sufficiente e condivisibile. 8. Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite. Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, cosi provvede: 1. rigetta la domanda di arbitrato; 2. condanna le parti istanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in . 1.500,00 oltre accessori di legge; 3. fermo il vincolo di solidarieta, pone a carico delle parti istanti, in solido tra loro, il pagamento degli onorari del Collegio arbitrale che liquida in complessivi . 5.000,00 oltre accessori di legge; 4. fermo il vincolo di solidarieta, pone a carico delle parti istanti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Cosi deliberato, all’unanimita, in data 13 giugno 2014 e sottoscritto in numero di sei originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.TO MAURIZIO BENINCASA F.TO GIANCARLO ARMATI F.TO BARTOLOMEO MANNA
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