CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2014 promosso da: Dott.ssa Anna Guerrera, Dott. Davide Arena, Sig. Luigi Aliquò e Dott.ssa Matilde Ragalbuto / Federazione Italiana Di Atletica Leggera
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 13 giugno 2014 promosso da: Dott.ssa Anna Guerrera, Dott. Davide Arena, Sig. Luigi Aliquò e Dott.ssa Matilde Ragalbuto / Federazione Italiana Di Atletica Leggera
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA . PRESIDENTE
DOTT. GIANCARLO ARMATI . ARBITRO
PRES. BARTOLOMEO MANNA . ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 1246 dell’1 luglio 2013
promosso da:
Dott.ssa Anna Guerrera, nata a Catania il 4 luglio 1983, Dott. Davide Arena, nato a Catania
l’11 novembre 1963, Sig. Luigi Aliquo, nato a Catania il 14 settembre 1979, Dott.ssa Matilde
Ragalbuto, nata a Catania il 22 marzo 1975, rappresentati e difesi dall’Avv. Dario Pastore
istanti
CONTRO
Federazione Italiana di Atletica Leggera - F.I.D.A.L. - con sede in Roma, Via Flaminia Nuova n.
830, C.F. 01384571004, in persona del Presidente Federale, Professor Alfio Giorni,
rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Pennisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Roma, Via Flaminia n. 259
intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con atto datato 23 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla Commissione
Disciplinare Nazionale, la dott.ssa Guerrera, il dott. Arena, il sig. Aliquo e la dott.ssa Ragalbuto
per violazione degli articoli 1, 7 e 8 dello Statuto Federale, 11 del Regolamento Organico e 1
del Regolamento di Giustizia .
La Commissione Disciplinare Nazionale, con provvedimento n. 9 del 6 novembre 2012,
depositato il 15 novembre 2012, comminava la sanzione della radiazione a carico della dott.ssa
Guerrera, del dott. Aliquo e del dott. Arena; la sanzione dell’inibizione a ricoprire cariche
sociali o federali per anni 3 a decorrere dal 7 novembre 2012 a carico della dott.ssa Ragalbuto
e la sanzione dell’ammenda di . 10.000,00 e dell’esclusione dall’affiliazione Fidal a carico della
ASD Polisportiva Libertas Catania e della ASD Gioadventures G.A.M.E.
Successivamente, gli odierni istanti ricorrevano alla Corte di Giustizia Federale per la riforma
della decisione della CDN.
Con decisone del 28 maggio 2013, la Corte di Giustizia Federale confermava la decisione della
Commissione Disciplinare Nazionale.
Conseguentemente, gli odierni istanti proponevano istanza di arbitrato (prot. 1246 dell’1 luglio
2013), rassegnando le seguenti conclusioni: .
Veniva nominato quale arbitro di parte il Dott. Giancarlo Armati.
Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 23 luglio 2013, rassegnando le
seguenti conclusioni: .
Veniva nominato, quale arbitro di parte, il Pres. Bartolomeo Manna.
Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice;
successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del
Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6,
comma 5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava cosi composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa
(Presidente del Collegio Arbitrale), Dott. Giancarlo Armati (Arbitro), Pres. Bartolomeo Manna
(Arbitro).
Con nota del 2 luglio 2013 il legale degli istanti rinunziava al procedimento per conto dei
sodalizi e precisava, quindi, che l’istanza di arbitrato doveva intendersi proposta dai Signori
Arena, Aliquo, Regalbuto e Guerrera esclusivamente in proprio.
Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 12 settembre 2013 presso la sede
dell’Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di
conciliazione.
Il Collegio, su istanza di entrambe le parti, concedeva alle stesse termine sino al 30 settembre
2013 per il deposito di memorie e documenti, e sino al 14 ottobre 2013 per il deposito delle
repliche.
Veniva poi fissata per il 28 ottobre 2013 l’udienza di discussione, rinviata poi al 19 novembre
2013.
In data 19 novembre 2013, presso la sede dell’Arbitrato si svolgeva la seconda udienza; nel
corso della stessa le parti procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti
e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All’esito della discussione, il Collegio arbitrale si
riservava, trattenendo la causa in decisione.
Con ordinanza del 13 febbraio 2014 il Collegio disponeva l’acquisizione della c.t.u. grafologica
resa nel giudizio promosso dal Signor Sebastiano Leonardi, per la medesima vicenda, dal dott.
Giovanni Quattrocchi in data 29 gennaio 2014.
MOTIVI
1.
Anna Guerrera, Davide Arena, Luigi Aliquo e Matilde Ragalbuto ricorrono affinche venga
riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha confermato le sanzioni inflitte
agli istanti dalla Commissione Disciplinare Nazionale con il provvedimento n. 9 del 6 novembre
2012, depositato il 15 novembre 2012.
Preliminarmente, la difesa degli istanti censura la contraddittorieta, manifesta illogicita e
comunque la mancanza di motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Federale,
atteso che vi sarebbe stato, da parte dei Giudici di appello, un’erronea applicazione di quanto
disposto ex art. 3, comma 3, del Regolamento di Giustizia, sulla scorta del quale .
Diversi sono i profili della sentenza della Corte di Giustizia Federale censurati dagli istanti.
In primo luogo, la difesa degli istanti osserva come anche nel corso del processo di secondo
grado sia stata eccepita che .
Infatti, sulla scorta dell’argomentazione secondo cui , e che nel caso di specie possa e debba operare , la difesa degli istanti osserva come, nel silenzio del
Regolamento di Giustizia, dovesse trovare applicazione la .
Per altro verso, la difesa degli istanti eccepisce la violazione dell’art. 25, comma 3, del
Regolamento di Giustizia.
Infatti, nel corso del giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale .
La ratio della disposizione sopra citata, unitamente a quanto disciplinato ex artt. 35, 36 e 37
c.p.p., e quella .
Conseguentemente, la circostanza che il Presidente della Commissione Disciplinare Nazionale
abbia rappresentato poco tempo prima la FIDAL in un ricorso innanzi al TNAS avrebbe dovuto
spingere l’avv. Sergio Rosa, quale Presidente della Commissione, ad astenersi .
Tra l’altro, nel corso del giudizio di primo grado, gli istanti avevano anche sollevato una
questione di legittimita costituzionale, rispetto alla quale la CGN nulla ha statuito, dell’art. 25,
comma 3, del Regolamento di Giustizia per contrasto con l’art. 111, comma 2, della
Costituzione.
Sul punto, anche la Corte di Giustizia Federale .
La difesa degli istanti, poi, eccepisce la violazione dell’art. 34 c.p.p. in virtu dell’espresso
richiamo operato dall’art. 3, comma 3, del Regolamento di Giustizia.
Infatti, nel corso del primo grado di giudizio gli istanti avevano chiesto l’astensione della
Commissione Disciplinare Nazionale dal trattare il procedimento disciplinare, atteso che la
Commissione stessa .
Astensione disattesa dalla Commissione in quanto i principi e le norme del diritto processuale
civile, penale e amministrativo possono essere applicati al diritto sportivo solo come fonte
residuale e non come fonte primaria.
Tale argomentazione, secondo la tesi della difesa degli istanti, non puo essere condivisa, dal
momento che .
D’altro canto, non potrebbe esservi una diversa interpretazione a quanto sopra espresso,
.
Pertanto, osserva la difesa degli istanti, in virtu del richiamo ex art. 3, comma 3, del
Regolamento di Giustizia ai principi del diritto processuale penale, la disposizione di cui all’art.
34 c.p.p. in materia di incompatibilita funzionali del Giudice .
La difesa di Anna Guerrera, Davide Arena, Luigi Aliquo e Matilde Ragalbuto osserva, inoltre,
come sia stata violata la disposizione ex art. 6 del Regolamento di Giustizia, dal momento che
la Commissione Disciplinare Nazionale, e non la Procura Federale, abbia rilevato e riconosciuto
la recidiva nei confronti dello Sport Cluab Catania A.S.D.
Infatti, gli istanti osservano come il dettato normativo contenuto nell’art. 19, comma 6, del
Regolamento di Giustizia .
L’art. 6 del Regolamento di Giustizia, infatti, prevede che il Procuratore Federale sia il titolare
delle funzioni inquirenti e requirenti; tale disposizione, osservano gli istanti, e caratterizzata
dalla stessa ratio della disposizione contenuta nell’art. 50 c.p.p. relativa ai poteri del Pubblico
Ministero.
Pertanto, atteso il richiamo operato ex art. 3, comma 3, del Regolamento di Giustizia ai principi
del diritto processuale penale, .
Conseguentemente, .
2.
In secondo luogo, gli istanti eccepiscono la violazione dell’art. 420 ter c.p.c. in relazione
all’istanza di rinvio del 29.10.2012 per l’udienza del 6.12.2012 nell’ambito del giudizio di primo
grado nonche l’omessa motivazione della sentenza di secondo grado sul punto.
Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, il difensore degli istanti aveva presentato richiesta
di rinvio ad altra data dell’udienza del 6.11.2012 per concomitante e pregresso impegno
professionale.
La CGN con la decisione n. 8 del 30.10.2012 ha rigettato l’istanza di rinvio.
Tale decisione, nella ricostruzione di parte ricorrente, sarebbe errata.
In particolare, la CGN ha ritenuto l’istanza inaccoglibile sulla scorta della circostanza che l’avv.
Pastore risultava essere codifensore insieme ad altri due colleghi sia della ASD Gioadventures
Game (unitamente all’avv. Cristina Marletta) sia della ASD Sport Club Catania (unitamente
all’avv. Rosario Valore) e avrebbe quindi potuto avvalersi almeno di uno degli altri colleghi per
partecipare all’udienza suddetta.
Tale ordinanza, a detta degli istanti, sarebbe erronea in quanto l’avv. Pastore non era mai
stato codifensore della A.S.D. Gioadventures Game unitamente all’avv. Cristina Marletta, anzi
la posizione processuale dell’assistito dell’avv. Marletta era in evidente contrasto con quella
dei propri assistiti.
Inoltre, l’avv. Pastore era codifensore unitamente all’avv. Rosario Valore del solo cav. Marco
Mannisi, nella sua qualita di Presidente p.t. della Sport Club Catania ASD, e non anche dei
sigg.ri Davide Arena, Lidia Cuva, Olga Cuva e Luigi Aliquo, rispetto ai quali era stata conferita
delega esclusiva al suddetto professionista.
Peraltro, il cav. Marco Mannisi, a differenza delle altre parti su menzionate, non rivestiva la
qualita di deferito nel procedimento disciplinare di cui si discute, di tal che l’avv. Pastore non
poteva avvalersi quale sostituto processuale dell’avv. Valore attesa la loro differente
sottostante posizione sostanziale.
Inoltre, con successiva istanza del 31.10.2012 inviata a mezzo fax alla segreteria della Fidal
l’avv. Pastore aveva richiesto di rinviare l’udienza del 6.11.2012 per le motivazioni in essa
esposte e/o di revocare la decisione n. 8 emessa in data 30.10.2012 con la quale la CGN aveva
rigettato l’istanza di rinvio avanzata dal medesimo professionista.
Sul punto, la CGN non ha pronunciato.
Tali censure erano state proposte in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado
emessa dalla CGN.
La CAF non ha accolto le censure evidenziando che il giudizio sportivo non e equiparabile al
giudizio penale ma e una forma di arbitrato retto da norme proprie.
Tale decisione, ad avviso degli istanti, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 III° comma del Reg.
Giustizia che operando un rinvio ai principi del codice di procedura penale imponeva, nel
silenzio del Regolamento Giustizia sul punto, l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 420
ter c.p.p.
Di conseguenza, la nullita dell’udienza del 6.11.2012 determinerebbe la nullita anche di tutti gli
atti successivi.
Per altro verso, la difesa degli istanti osserva come all’atto del deferimento .
Sul presupposto gli istanti osservano come trovi applicazione nel caso di specie la
disciplina contenuta nell’art. 429, comma, lett. c) c.p.p., riprodotto nell’art. 552, comma 1, lett.
c) c.p.p.
Tanto la prima quanto la seconda disposizione prevedono, in caso di mancato rispetto delle
disposizioni ivi contenute, la nullita assoluta del relativo atto che, nel caso di specie, si
identificherebbe con l’atto di deferimento.
.
E le ragioni addotte dalla Corte di Giustizia Federale nella propria decisione, con la quale ha
confermato la sentenza di primo grado, evidenzia, atteso il contenuto di quanto disposto ex
art. 179, comma 1, c.p.p., .
Sotto un diverso profilo, la difesa degli istanti osserva come .
Con la conseguenza che la sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare Nazionale e viziata
da nullita per la mancata applicazione delle disposizioni, sulla scorta del necessario rinvio ex
art. 3, comma 3, del Regolamento di Giustizia, dettate dagli artt. 492, 493 e 594 c.p.p.
Sulla scorta dei vari profili di criticita della sentenza emessa dalla Commissione Disciplinare
Nazionale, confermata in seconda istanza dalla Corte di Giustizia Federale, gli istanti osservano
come .
3.
Con atto del 23 luglio 2013 (prot. 1461), parte intimata si costituisce nel presente
procedimento arbitrale.
La difesa della Federazione, dopo aver brevemente ripercorso i fatti che hanno portato al
deferimento di Anna Guerrera, Davide Arena, Luigi Aliquo e Matilde Ragalbuto, in via
preliminare eccepisce la connessione del presente procedimento con altri proposti sempre
avverso la medesima decisione della Corte di Giustizia Federale.
Nello specifico, la Federazione fa riferimento alla procedura arbitrale prot. n. 731 proposta per
conto della dott.ssa Anna Guerrera, in proprio e nella qualita di presidente della ASD
Polisportiva Libertas e per conto di Sport Club Catania A.S.D.; nonche alla procedura arbitrale
prot. n. 734 proposta per conto del dott. Sebastiano Leonardi. Inoltre, nel corso della
redazione della memoria di costituzione, la Federazione si e vista notificare una terza istanza di
arbitrato nell’interesse di A.S.D. Gioadventures G.A.M.E., del dott. Sebastiano Leonardi e del
sig. Emanuele Biancarosa.
Conseguentemente, la difesa della Federazione .
Prima di entrare nel merito delle eccezioni sollevate dagli istanti, la FIDAL ricorda come vi sia
stata .
Contrariamente a quanto sostenuto dagli istanti, la difesa della Federazione osserva come la
CAF abbia correttamente affermato la residualita del codice di procedura penale come fonte
normativa rispetto alle regole e all’ordinamento sportivo; .
Con riferimento alla mancata partecipazione del difensore di fiducia e all’omessa nomina e
partecipazione del difensore d’ufficio, la difesa della FIDAL osserva come il giudizio disciplinare
non sia un giudizio penale e .
Conseguentemente, non esisteva alcuna necessita tale da dover nominare un difensore
d’ufficio, atteso soprattutto che gli istanti e la Commissione aveva, con il provvedimento di rigetto dell’istanza di
rinvio, aveva comunque dato la possibilita agli stessi di provvedere alla nomina di un sostituto
processuale.
Tale condotta della Commissione, osserva la Federazione, .
4.
Con riferimento alla mancata astensione da parte del Presidente, la Federazione osserva come
.
Rispetto alle critiche mosse dalla difesa degli istanti circa l’incompatibilita della Commissione a
decidere nel merito, perche gia intervenuta a decidere in via cautelare, la Federazione osserva
come tanto la normativa del Coni quanto quella federale prevedano che l’organo giudicante
competente per il merito possa adottare qualsiasi misura cautelare ritenuta opportuna.
.
Per altro verso, la FIDAL osserva come, differentemente da quanto argomentato dagli istanti,
.
La Commissione sola Sport Club Catania
A.S.D.; la contestazione, infatti, ha riguardato solo il predetto sodalizio, avuto riguardo alla
propria recidiva infraquinquennale sulla base dei precedenti procedimenti disciplinari.
La condotta dalla Commissione, osserva la Federazione, e stata posta in essere in ossequio dei
poteri che le vengono conferiti e riconosciuti dal dettato normativo contenuto nell’art. 19,
comma 6, del Regolamento di Giustizia.
Circa l’eccezione di validita dell’atto di deferimento e di violazione degli artt. 492, 493 e 524
c.p.p., la difesa della FIDAL osserva come il testo del deferimento lasci davvero poco spazio a
qualsiasi eccezione volta a confutarne la chiarezza del contenuto.
Per quanto poi attiene alla mancata apertura del dibattimento, al difetto di richiesta di prove e
alla mancata chiusura dell’istruttoria dibattimentale, la Federazione osserva come trovi piena
attuazione la disposizione ex art. 19 del Regolamento di Giustizia, di talche .
Infine, la Federazione osserva come la severita delle sanzioni inflitte agli istanti trovi il proprio
fondamento e la propria ragione sulla circostanza che gli affiliati rappresentino un punto di
contatto tra Federazione e atleti e, soprattutto, .
Conseguentemente, le condotte fraudolente poste in essere .
La sanzione poi inflitta a Sport Club Catania, tra l’altro, e pienamente giustificata dal fatto che
il sodalizio, con la propria illecita condotta, ha violato le norme statutarie, facendo venire
meno quel vincolo fiduciario che dovrebbe legare stabilmente e fermamente un’associazione
sportiva con la propria federazione di riferimento.
5.
Nel corso del procedimento arbitrale le parti hanno depositato le rispettive note difensive, cosi
come disposto dal Collegio nel corso dell’udienza del 12 settembre 2013.
Entrambe le parti hanno argomentato le tesi difensive replicando alle eccezioni mosse dalla
rispettiva controparte.
Nel riportarsi al precedente scritto difensivo, la difesa di Anna Guerrera, Davide Arena, Luigi
Aliquo e Matilde Ragalbuto ha ulteriormente osservato come la memoria di costituzione della
Federazione sia sprovvista dell’indicazione e dell’allegazione degli estremi del versamento dei
diritti amministrativi.
Conseguentemente, gli istanti hanno chiesto al .
Per altro verso, la difesa degli istanti ha chiesto che venga censurata la memoria di
costituzione avversaria ; la memoria, infatti, risulta essere sottoscritta
unicamente dal procuratore della Federazione, me non dal suo legale rappresentante.
.
La FIDAL, nel riportasi ai temi svolti nella propria memoria di costituzione, in replica
all’eccezione di improcedibilita sollevata dagli istanti osserva come, ex art. 26 del Codice TNAS,
.
Ebbene, e documentalmente provato il versamento della dei diritti amministrativi;
conseguentemente, la Federazione non e incorsa in alcuna decadenza.
Per altro verso, la Federazione osserva come la mancanza della sottoscrizione dell’atto da
parte del legale rappresentante della FIDAL non possa comportare l’inesistenza della memoria
di costituzione.
Infatti, richiamando anche il consolidato orientamento del TNAS, la difesa di parte intimata
ricorda come la sottoscrizione dell’atto difensivo e una mera formalita, che come tale non puo
compromettere l’esistenza dell’atto stesso, in tutti i casi in cui l’istanza di arbitrato stessa
risulti muniti della specifica procura conferita dal legale rappresentante al difensore, .
6.
Preliminarmente, il Collegio rigetta le eccezioni della parte istante avverso la costituzione di
Fidal. L’eccezione relativa alla mancata indicazione nella memoria di costituzione degli estremi
del versamento dei diritti amministrativi non e meritevole di accoglimento poiche, in presenza,
come nel caso di specie, dell’effettivo e tempestivo versamento, l’omissione degli estremi
nell’atto difensivo non puo inverare un difetto della costituzione.
L’eccezione, invece, relativa alla mancata sottoscrizione della parte intimata e infondata
poiche il requisito in parola puo dirsi soddisfatto con la sottoscrizione della procura che
costituisce atto con il quale la parte si assume la paternita della difesa.
Venendo al merito del procedimento, il Collegio non puo non constatare come sia l’istanza di
arbitrato, sia la memoria difensiva dei ricorrenti sia volta a censurare la decisione impugnata
esclusivamente con riferimento a presunti vizi del procedimento endofederale.
Si tratta di temi sui quali la decisione della Commissione di Appello Federale ha puntualmente
motivato il proprio dissenso con argomenti che appaiono condivisibili per il Collegio.
In ogni caso, e l’argomento e dirimente, la natura devolutiva del giudizio dinanzi al Tnas
comporta che anche ove tali censure fossero in tutto o in parte fondate, il Collegio sarebbe,
comunque, chiamato a valutare il merito della controversia.
7.
La difesa delle parti istante deduce l’assenza di responsabilita poiche, per un verso, all’epoca
dell’invio dei certificati falsi gli atleti dei sodalizi interessati erano gia stati tesserati; per altro
verso, la normativa vigente non porrebbe come requisito la certificazione di residenza; infine,
gli atleti non avrebbero mai gareggiato.
La prospettazione non puo essere condivisa.
Il Collegio reputa che le conclusioni alle quali sono pervenuti gli organi di giustizia sportiva
domestica siano legittime e pertinenti agli atti dei procedimenti e alle relative risultanze
istruttorie.
In particolare, il Collegio condivide la decisione della Commissione di Appello Federale laddove
sottolinea che le societa e i dirigenti, soprattutto quelli che rivestono cariche apicali, devono
sorvegliare l’andamento dell’attivita sportiva e amministrativa e adottare tutti i rimedi
necessari o anche solo opportuni per contrastare comportamenti che siano in contrasto con i
principi e le norme delle Carte federali e, in generale, con i valori principali dello Sport.
Nei giudizi endofederali gli istanti non hanno svolto alcuna difesa nel merito, fatta eccezione
per il tema del falso innocuo, approfondito anche in questa sede.
Tuttavia, ove anche nel caso di specie fosse configurabile un’ipotesi di falso innocuo,
resterebbe, comunque, il grave disvalore della condotta degli istanti e la loro responsabilita
disciplinare.
In considerazione di quanto finora esposto, la motivazione della decisione impugnata,
pertanto, e sostanzialmente corretta alla luce delle risultanza procedimentali indicate e
analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico - giuridico. Inoltre, la motivazione
e congrua, sufficiente e condivisibile.
8.
Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite.
Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, cosi provvede:
1. rigetta la domanda di arbitrato;
2. condanna le parti istanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida
in . 1.500,00 oltre accessori di legge;
3. fermo il vincolo di solidarieta, pone a carico delle parti istanti, in solido tra loro, il
pagamento degli onorari del Collegio arbitrale che liquida in complessivi . 5.000,00
oltre accessori di legge;
4. fermo il vincolo di solidarieta, pone a carico delle parti istanti il pagamento dei diritti
amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti
amministrativi versati dalle parti.
Cosi deliberato, all’unanimita, in data 13 giugno 2014 e sottoscritto in numero di sei originali
nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.TO MAURIZIO BENINCASA
F.TO GIANCARLO ARMATI
F.TO BARTOLOMEO MANNA
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