CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 giugno 2014 promosso da: Sig. Gianluca Galasso / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 giugno 2014 promosso da: Sig. Gianluca Galasso / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE PROF. AVV TOMMASO EDOARDO FROSINI – ARBITRO AVV. GABRIELLA PALMIERI – ARBITRO nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 2124 del 20 dicembre 2013 promosso da: Sig. Gianluca Galasso, nato a Latina, il 18 gennaio 1984, C.F. GLSGLC84A18E472P, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Rodella e Andrea Pasini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4 istante CONTRO Federazione Italiana Giuoco Calcio ‐ F.I.G.C.‐ con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Panama n. 58 intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Signor Galasso per omessa denuncia, ex art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo all’incontro Bari‐Treviso dell’11 maggio 2008, e per illecito sportivo, ex art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, con riguardo all’incontro Salernitana‐Bari del 23 maggio 2009. La Commissione Disciplinare Nazionale accertava tanto la partecipazione dell’atleta all’illecito sportivo, tanto una sua responsabilità per omessa denuncia comminando, a mezzo del Comunicato Ufficiale n.5/CDN del 16 luglio 2013, la sanzione di anni 3 (tre) e mesi 7 (sette) di squalifica. Successivamente, l’odierno istante ricorreva alla Corte di Giustizia Federale per la riforma della decisione della CDN. Con Comunicato Ufficiale n.106/CGF del 27 novembre 2013, la Corte di Giustizia Federale confermava la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Parte istante proponeva, pertanto, istanza di arbitrato (prot. 2124 del 20 dicembre 2013), rassegnando le seguenti conclusioni: «‐Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni di fatto e di diritto che precedono ed in riforma integrale della decisione impugnata di cui al C.U. n. 106/CGF (2013/2014) del 27 Novembre 2013 (testo della decisione relativa al Com. Uff. n. 021/CGF – Riunione del 26 Luglio 2013): ‐In merito alle incolpazioni relative alla gara Bari – Treviso del 11.05.2008: a) in via principale, nel merito: accogliere il presente ricorso perché del tutto fondato sia in fatto che diritto e, per l’effetto, prosciogliere Gianluca Galasso da ogni addebito annullando e/o revocando la sanzione irrogata; b) in via subordinata, ove ritenuto: previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 1 comma 1 CGS, irrogare a Gianluca Galasso la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia. ‐In merito alle incolpazioni relative alla gara Salernitana – Bari del 23.05.2009: a) in via principale, nel merito: accogliere il presente ricorso perché del tutto fondato sia in fatto che diritto e, per l’effetto, prosciogliere Gianluca Galasso da ogni addebito annullando e/o revocando la sanzione irrogata; b) in via subordinata, ove ritenuto: previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 1 comma 1 CGS, irrogare a Gianluca Galasso la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia. c) In via ulteriormente subordinata, ove ritenuto: previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 7 comma VII CGS, irrogare a Gianluca Galasso la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia». Veniva nominato quale arbitro di parte il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini. Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto dell’8 gennaio 2014, rassegnando le seguenti conclusioni: «si chiede che l’istanza avversaria venga respinta perché infondata nel merito. Con ogni conseguente pronuncia di legge anche in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio, ivi compresi i diritti amministrativi versati». Veniva nominato, quale arbitro di parte, l’Avv. Gabriella Palmieri. Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice. Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini (Arbitro), Avv. Gabriella Palmieri (Arbitro). Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 27 gennaio 2014 presso la sede dell’Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Su istanza di entrambe le parti, il Collegio concedeva alle stesse termini, rispettivamente sino al 21 febbraio e 14 marzo 2014, per il deposito di memorie e di repliche, riservandosi ogni provvedimento all’esito del deposito delle predette memorie. Con ordinanza del 7 aprile 2014, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell’udienza del 27 gennaio 2014, rigettava le istanze istruttorie formulate dal sig. Galasso, fissando l’udienza di discussione per il giorno 28 aprile 2014. In data 28 aprile 2014, presso la sede dell’Arbitrato si svolgeva la seconda udienza; nel corso della stessa le parti procedevano alla discussione riportandosi ai propri argomenti svolti e sviluppati nei rispettivi scritti difensivi. All’esito della discussione, il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. Il Signor Galasso ricorre affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale è stata comminata, a carico dello stesso, la squalifica di anni 3 (tre) e mesi 7 (sette). L’istante censura la ratio della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale che di fatto, con «una sorta di “copia e incolla”» ha fatto proprie le motivazioni della Commissione Disciplinare Nazionale, a loro volta identiche alle conclusioni rinvenibili nell’atto di deferimento. In particolare, viene fortemente eccepita e criticata la scelta della CDN, prima, e della CGF, poi, di conferire una credibilità tout court ad alcuni testi (id est, pentiti) ascoltati, senza vagliare criticamente le singole circostanze riferite nel corso dell’intera attività istruttoria. Tale aspetto risulterebbe di enorme importanza alla luce delle discrepanze riscontrabili tra le dichiarazioni rese da alcuni testi, questi solo ritenuti credibili, e dagli altri atleti sentiti nel corso di momenti diversi delle indagini poste in essere. La difesa dell’istante, pertanto, procede ad un’attenta analisi delle risultanze probatorie relative ai due diversi incontri per cui è stato deferito il calciatore Gianluca Galasso. a) Bari‐Treviso dell’11 maggio 2008 Il Signor Galasso è stato deferito per omessa denuncia, con riferimento all’incontro Bari‐Treviso dell’11 maggio 2008, sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli atleti Masiello, Rajcic, Belmonte, Esposito e Gazzi, tutti compagni di squadra dell’odierno istante. Sul punto, osserva l’istante, il grave errore in cui sono occorse tanto la Commissione Disciplinare quanto la Corte di Giustizia Federale risiede nel aver riportato solo parzialmente il contenuto delle affermazioni rese dai suddetti atleti e, in ogni caso, di averle male interpretate. Nello specifico, come confermato dallo stesso Signor Galasso, in data 6 maggio 2008 la squadra era negli spogliatoi per prepararsi al consueto allenamento. Il Signor Santoruvo, anch’esso ascoltato dagli organi inquirenti, diversamente da quanto affermato nell’atto di deferimento, e successivamente confermato dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia, avrebbe in quella sede semplicemente ammonito e diffidato i proprio compagni «affinché questi non aderissero a richieste “di favori” o “favoritismi” che, di li a breve, avrebbero verosimilmente potuto ricevere dai calciatori del Treviso». Secondo la difesa del Signor Galasso, tale circostanza è stata confermata da tutti i soggetti ascoltati; vi sono stati «univoci riscontri probatori» che hanno confermato quanto sopra riportato. Infatti, il Signor Santoruvo, nel corso della propria audizione, ha raccontato come nello spogliatoio «chiarii che non ero interessato a fare favori al Treviso di Pianu; dissi espressamente: “per me questi possono anche crepare”»; il Signor Rajcic, sul punto, ha confermato come «Santoruvo aggiunse che non voleva lasciare la partita, perché odiava per incompatibilità di carattere Pianu»; il Signor Belmonte, poi, ha raccontato come «Santoruvo disse che non era d’accordo e ci disse anche di stare attenti»; il Signor Bonanni, inoltre, ha specificato come «percepii questo discorso come una battuta finalizzata a mettere in guardia la squadra da qualche personaggio che avrebbe potuto avvicinarci»; il Signor Gillet, invece, ha riferito addirittura di non aver «mai sentito nessuno dei miei compagni parlare di alterare la gara»; stessa cosa riferita dal Signor Ganci, il quale ha confermato come «nessun compagno mi riferì nulla di simile». Altri atleti, come i Signori Cavalli, Strambelli e Marchese, nel corso delle audizioni non hanno mai riferito del discorso fatto dal compagno Santoruvo all’interno dello spogliatoio. Sulla scorta di dette affermazioni, quindi, la difesa del Signor Galasso osserva come «non tutti i calciatori ricordano di aver udito il discorso di Santoruvo», sconfessando, quindi, il carattere dalla “riunione” data dagli organi inquirenti della chiacchierata avvenuta nello spogliatoio; inoltre, rispetto alle parole proferite dal Signor Santoruvo (il cui contenuto i compagni di squadra presenti hanno confermato di aver percepito come un netto rifiuto a qualsiasi tipo di favore da fare nei confronti della squadra avversaria), alcuni atleti lo hanno percepito come un discorso di senso compiuto e di diniego, mentre altri, addirittura, come «una mera battuta priva di effetti e contenuti in concreto apprezzabili». Ebbene, proprio sulla scorta di dette risultanze probatorie, le dichiarazioni poste alla base dell’atto di deferimento dell’odierno istante, vale a dire quelle rese dagli atleti Masiello, Esposito e Lanzafame, sono «del tutto “isolate” e contrastate apertamente da quelle rese dalla stragrande maggioranza dei loro compagni di squadra». Secondo la difesa del Signor Galasso, i tre compagni di squadra «sono testimoni del tutto inattendibili». Con riferimento al Signor Masiello, l’istante osserva come lo stesso sia stato «collaborativo con le autorità inquirenti e decidenti, come segno di un ravvedimento tangibile per rendere credibile il quale, si ripete, non esita a coinvolgere anche soggetti estranei ed innocenti». La condotta posta in essere dal Masiello, continua nel proprio ragionamento il Signor Galasso, è caratterizzata dal fatto di essere stata«”mutante” nel corso del tempo»; tale circostanza, infatti, sarebbe stata confermata anche dal GIP di Bari nel corso delle indagini svolte, in seno alle quali ha potuto vedere nella condotta dell’atleta un cambiamento di atteggiamento rispetto alla diverse dichiarazioni sin lì rilasciate, facendo insinuare più di un dubbio circa l’attendibilità delle stesse. Stessa condotta viene posta in essere dal secondo testimone, il Signor Esposito; anche lui, osserva la difesa dell’istante, muta il proprio atteggiamento e la propria condotta rispetto alle audizioni di volta in volta eseguite, apparendo prima reticente e poi collaborativo con gli organi inquirenti, al solo fine di «meritare trattamenti premiali da parte degli organi inquirenti e, nel contempo, ingraziarsi quelli giudicanti». Il Signor Esposito, addirittura, avrebbe collocato nel tempo il discorso fatto alla squadra dal compagno Santoruvo in un giorno diverso rispetto a quello riportato da tutti gli altri compagni di squadra. Il terzo testimone, poi, il Signor Lanzafame avrebbe addirittura riferito di un «”finto” alterco che sarebbe avvenuto, tra il primo e il secondo tempo della partita, nel sottopasso, tra i calciatori Pianu e Ganci i quali, udite udite, avrebbero simulato una lite». Rispetto a tale evento, osserva il Signor Galasso, «nessun altro tesserato ha assistito e di cui nessun altro testimone escusso riferisce». Infine, contrastanti sono anche altre isolate dichiarazioni rese da altri compagni di squadra, nello specifico i Signori Stellini e Spadavecchia, i quali riferiscono, contrariamente a quanto sostenuto da tutti, che il compagno Santoruvo li avrebbe avvicinati singolarmente per metterli al corrente della combine. Il Signor Stellini avrebbe avuto conoscenza dell’intento criminale la settimana prima dell’incontro contro il Treviso, mentre il Signor Spadavecchia avrebbe addirittura saputo della combine dopo l’incontro giocatosi, solo all’atto della distribuzione della somma di denaro da parte del Santoruvo stesso. Secondo la difesa del Signor Galasso, dal complessivo quadro probatorio risulterebbe la «totale estraneità dell’esponente al presunto illecito, non solo a livello attuativo e/o organizzativo (circostanza tra l’altro esclusa dallo stesso giudice di prime cure), ma anche solo a mero livello conoscitivo e/o percettivo». Le affermazioni rese dal compagno di squadra Santoruvo non possono non assurgere a «mere “dicerie” o “voci di spogliatoio” alle quali non attribuire più di tanta rilevanza». “Dicerie” rispetto alle quali la parte istante, oltre ad averle interpretate insieme a gran parte della squadra come inaccettabili perché era contrario proprio chi le stesse “dicerie” le raccontava, non ha dato successivamente alcun peso dal momento che non era «più stato avvicinato da alcuno che si fosse a lui rivolto in tal senso». b) Salernitana‐Bari del 23 maggio 2009 Il Signor Galasso è stato deferito per illecito sportivo, con riferimento all’incontro Salernitana‐Bari del 23 maggio 2009, sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli atleti Masiello, e in subordine di quelle rese da Bonomi e Stellini. La difesa dell’istante osserva come «l’intero castello accusatorio (prima) e la stessa decisione della CGF (poi) abbiano avuto come presupposto logico la univocità, concordanza e logicità delle dichiarazioni rese dal calciatore Masiello». Il Signor Galasso censura l’attività istruttoria posta in essere dagli Organi inquirenti, dal momento che gli stessi si sono preoccupati solamente di “registrare” la presenza alle riunioni dei giocatori citati dal Masiello, senza riscontrare la veridicità delle affermazioni che, frettolosamente e sommariamente, tanto per la CDN quanto per la CGF hanno costituito il fondato convincimento circa la responsabilità per illecito sportivo dell’atleta. Anche i compagni Stellini e Bonomi, ascoltati dagli Organi inquirenti, hanno confermato la presenza dell’istante alle riunioni della squadra tanto negli spogliatoi quanto nella stanza di albergo durante il ritiro pre‐partita. Ciò che caratterizza l’inattendibilità delle suddette dichiarazioni è la mancanza di riscontro a quanto sostenuto dai testimoni ascoltati sul punto; l’aver affermato che tutta la squadra fosse presente alla riunioni, addirittura in una camera di albergo, non può automaticamente provare che il Signor Galasso fosse realmente presente in detti luoghi. L’assoluta mancanza di riscontro a quanto riferito dai testimoni ascoltati rende non supportata e fortemente censurabile la grave sanzione irrogata all’odierno istante. Per altro verso, poi, anche l’atleta Esposito parrebbe confermare anch’esso genericamente che l’istante avrebbe fatto parte del gruppo di compagni di squadra che avrebbe percepito una somma di denaro dopo l’incontro giocato a Salerno. Esposito, infatti, avrebbe riferito che «tutti gli altri giocatori» avrebbero percepito una somma di denaro; il Signor Iacovelli, infatti, aveva con sè il denaro e una lista di 25 persone a cui elargire la rispettiva parte. Interrogato sul punto, il Signor Esposito, rispetto ai 25 nominativi, avrebbe confermato, rispondendo con un semplice “si” ad una sorta di lista di appello fatta dall’Autorità Giudiziaria, che solo 14 giocatori dei 25 avrebbe percepito la suddetta somma. «La contraddizione è talmente evidente che nel corso dell’interrogatorio, lo stesso Magistrato ha rilevato l’incongruenza ed ha invitato (laconicamente) l’Esposito a fare una pausa, non ottenendo però, nulla di diverso da quanto precedentemente affermato. Quanto sopra, quindi, per dire che le dichiarazioni rese dall’Esposito devono essere prese, come suol dirsi, con beneficio di inventario, poiché nel caso specifico lo stesso pare proprio “sparare a caso” al fine di mostrarsi “collaborativo” nei confronti degli organi inquirenti». 2. Con atto dell’8 gennaio 2014 (prot. 0019), parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale. La difesa della Federazione, dopo aver brevemente ripercorso i fatti che hanno portato al deferimento di Gianluca Galasso e i due gradi di giudizio che hanno inflitto allo stesso la sanzione della squalifica di tre anni e sette mesi, osserva come «costituiscono idonei elementi di riscontro “altre chiamate in correità”, le eventuali istanze di patteggiamento presentate dai coimputati, ovviamente “i riscontri emergenti dalla attività del PG”, nonché le “voci correnti in ambienti molto ristretti” e ciò a prescindere dalla identificabilità della fonte (cfr. Cass. Sez. VI penale, 29.7.2008, n. 31721)». Conseguentemente, continua nel proprio ragionamento la F.I.G.C., «il ragionamento probatorio posto a base dell’affermazione di responsabilità deve essere il frutto di una visione unitaria degli elementi raccolti», dal momento che «una valutazione parcellizzata ed atomistica delle emergenze in atti, senza una più ampia valutazione da operarsi ad ampio raggio, comporta un evidente vulnus della valenza e dello spessore delle stesse e conduce inevitabilmente ad un vaglio disarticolato delle risultanze probatorie». La Federazione, con riferimento all’incontro Bari‐Treviso dell’11 maggio 2008, censura il ragionamento posto in essere dalla difesa della parte istante, dal momento che alcun pregio può avere il tentativo di Gianluca Galasso «di screditare coloro che hanno deciso di collaborare con la giustizia». Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, osserva la difesa della F.I.G.C., il Signor Masiello «ha offerto alla ricerca della verità un contributo che è stato positivamente valutato sia in sede penale […], sia in sede di giustizia sportiva». Per quanto poi attiene alle rivelazioni fatte dall’altro compagno di squadra, il Signor Esposito, «il fatto che possa avere erroneamente individuato il giorno in cui fu formulata la proposta allo spogliatoio riunito non appare, a distanza di anni dai fatti, circostanza idonea ad ingenerare dubbi sulla sostanza delle sue dichiarazioni». Infine, con riferimento al contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal Signor Lanzafame, se «talune circostanze da questo narrate possano non avere ricevuto adeguato riscontro in sede istruttoria (litigio fra Ganci e Pianu e il pianto di Gazzi) è del tutto irrilevante ai fine del decidere, trattandosi di elementi che nulla tolgono e nulla aggiungono al quadro probatorio sulla scorta del quale è stata fondata l’affermazione di responsabilità dell’odierno istante». Inoltre, anche dalle dichiarazioni rese dagli altri compagni di squadra coinvolti nella suddetta vicenda, è tangibile percepire, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte istante, come fosse chiara «l’antisportività della proposta formulata dal Santoruvo», nonostante poi lo stesso Signor Galasso, come confermato anche dal compagno Gazzi, fosse comunque contrario a qualsiasi tipo di “favoritismo” nei confronti della compagine veneta. Pertanto, conclude la difesa della Federazione, «il coerente ed esaustivo impianto della decisione gravata» non può far sorgere alcun tipo di dubbio sulla circostanza che l’istante fosse venuto a conoscenza, nonostante il tenore di “chiacchiericcio” dato da quest’ultimo alle frasi sentite nello spogliatoio, della possibilità di alterare il risultato dell’incontro Bari‐Treviso. Per quanto riguarda il secondo incontro oggetto del deferimento comminato alla parte istante (Salernitana‐Bari del 23 maggio 2009), la Federazione osserva come «il quadro probatorio è inquietante», dal momento che l’illecito commesso vede coinvolta l’intera rosa della squadra pugliese, «per la spudoratezza delle modalità di organizzazione della combine e di distribuzione del pretium sceleris, per la disinvolta adesione della maggioranza degli aderenti al patto». Più di un elemento, secondo la tesi della F.I.G.C., volge a ritenere il Signor Galasso partecipe alla combine. Le dichiarazioni del compagno Bonomi, riscontrate con quelle rese dagli altri atleti Stellini, Masiello ed Esposito, confermano la presenza dell’istante alla riunione tenuta dalla squadra nella settimana precedente l’incontro, in seno alla quale «”nessuna delle persone (indicate) come presenti alla riunione intervenne per dissociarsi all’intesa di concedere il risultato alla Salernitana». Inoltre, sempre sulla scorta delle dichiarazioni rese dai soggetti sopra richiamati, la F.I.G.C. osserva come fosse presente la parte istante anche nel corso della telefonata posta in essere dal compagno Guberti con un giocatore della squadra avversaria e, soprattutto, «che il Galasso è indicato dall’Esposito tra i percettori del denaro messo a disposizione della Salernitana». Tali elementi, prosegue nel proprio ragionamento la Federazione, depongono «inequivocabilmente per l’affermazione di responsabilità dell’istante a titolo di illecito sportivo». Sul punto, non meriterebbero alcuna condivisione le differenti interpretazioni e argomentazioni offerte dalla difesa del Signor Galasso con riferimento al sopra ricostruito grave quadro probatorio. Non è condivisibile la circostanza che l’incontro giocato contro la Salernitana da parte della squadra pugliese fosse stato caratterizzato da scarsa vis agonistica, dal momento che il Bari già aveva raggiunto il proprio traguardo stagionale. Inoltre, non si può sottacere che non sono solo le rivelazioni del compagno Masiello a coinvolgere nell’illecito il Signor Galasso; anche i Signori Stellini e Bonomi confermano la partecipazione dell’istante e il fatto che quest’ultimo, come tutti i presenti, non ebbe nulla da eccepire in contrario. Conseguentemente, «l’affermazione di responsabilità dell’istante a titolo di illecito si fonda su una serie di elementi (qui da intendersi richiamati) che non si esauriscono affatto nelle dichiarazioni del Masiello, costituendo il frutto di un quadro molto più ampio ed esaustivo». Infine, per quanto attiene alla distribuzione del denaro dopo l’incontro contro la Salernitana, la Federazione osserva come la percezione della somma sia comunque «fattore non decisivo ai fini della affermazione di responsabilità a titolo di illecito sportivo». Al riguardo, infatti, vi sarebbero «elementi di prova che si intersecano fra loro, convergendo in una unica direzione». È certo che il denaro sia stato distribuito; sul punto convergono tutte le dichiarazioni rese dai compagni Esposito, Iacovelli, Masiello, Stellini, Lanzafame, Gazzi, Colombo e Kutuzov. Priva di pregio, al riguardo, è l’osservazione svolta dalla difesa del Signor Galasso volta a sottolineare come non vi sia stata coincidenza con la lista dei 25 giocatori e gli effettivi 14 atleti che hanno percepito la rispettiva somma. 3. Nel rispetto dei termini concessi dal Collegio nel corso della prima udienza, le parti hanno provveduto al deposito delle proprie memorie e delle repliche, nel corso delle quali entrambe le difese hanno illustrato nuovamente le diverse ragioni, riportandosi a quanto dedotto ed argomento nei rispetti scritti difensivi. 4. Il Collegio rileva come, seguendo un principio oramai consolidato della giurisprudenza sportiva, esista un peculiare criterio di imputabilità del fatto commesso. Il T.N.A.S., in più di una circostanza, ha avuto modo di affermare come non sia necessaria né l’assoluta certezza dell’imputabilità né, come nel sistema penale, il superamento del ragionevole dubbio. Pertanto, affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile di aver posto in essere una determinata condotta è sì sufficiente un grado inferiore di certezza, rispetto al superamento del ragionevole dubbio, ma è pur sempre necessario che l’imputabilità poggi su indizi connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza al fine di ottenere un c.d. alto grado di probabilità che lo stesso soggetto abbia effettivamente posto in essere la condotta incriminata. Conseguentemente, il Collegio deve effettuare un’attenta analisi di tutti gli elementi e di tutte le prove di cui si trova in possesso. Muovendo dai documenti acquisiti nel corso del procedimento, molti derivanti dalle indagini svolte in sede penale ed endofederale, molteplici sono gli indizi che riconducono in capo al Signor Galasso una condotta integrante gli estremi dell’omessa denuncia, assai meno quelli dell’illecito sportivo. In particolare, con riferimento all’incontro Bari‐Treviso dell’11 maggio 2008, rispetto al quale l’atleta è stato sanzionato per omessa denuncia, le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell’audizione innanzi alla Procura Federale confermano una sua responsabilità nel non aver denunciato anche solo la possibilità che si potesse alterare il risultato della partita da disputarsi la domenica successiva. Sul punto, la disposizione ex art. 7, comma 7, CGS non pare lasciar spazio a diverse interpretazioni, se non a quella in base alla quale si ritiene che vi sia omessa denuncia da parte del tesserato ogni qual volta quest’ultimo, venuto a conoscenza di circostanze potenzialmente generatrici di un illecito sportivo, ometta di adempiere all’obbligo previsto, ovverosia quello di informare tempestivamente la Procura federale. Nel caso che ci occupa, il Collegio ritiene che il solo fatto che si trattassero di “dicerie” e/o “chiacchiere da Bar” non esonerasse il calciatore dal riferire tali circostanze alla Procura federale. “Dicerie” e/o “chiacchiere da Bar”, infatti, rappresentato proprio potenzialmente circostanze generatrici di un illecito sportivo; non è necessario, ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione, che un atleta venga a conoscenza di un serio progetto criminoso da attuarsi. Anche la sola “diceria”, infatti, per il suo contenuto contra legem obbliga colui che ne è venuto a conoscenza comunque di informare gli Organi competenti. Conseguentemente, nonostante la percezione “di poco conto” data dal Signor Galasso e dagli altri compagni di squadra a quanto ascoltato all’interno dello spogliatoio, il Collegio non può non riconoscere in capo all’istante una responsabilità ex art.7 , comma 7, CGS e, pertanto, conferma quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio circa il deferimento per omessa denuncia nei confronti del Signor Galasso. Per quanto attiene, poi, all’incontro svoltosi in data 23 maggio 2009 tra Salernitana e Bari valgano le seguenti considerazioni. Il Collegio, esaminata la documentazione posta a fondamento del deferimento del Procuratore federale e, più in generale, valutata la ricostruzione degli accadimenti che hanno preceduto e seguìto l’incontro di calcio Salernitana‐Bari, ritiene non esistenti in capo al Signor Galasso quegli indizi, connotati dal carattere della gravità, precisione e concordanza, tali da giustificare un deferimento per la commissione di un illecito sportivo. Il Collegio, infatti, osserva come l’istante non abbia svolto alcun ruolo di rilievo all’interno del progetto criminoso dal momento che, a prescindere dalle diverse e contrastanti risultanze probatorie, il Signor Galasso non risulta aver mai posto in essere alcuna attività tale da alterare il risultato calcistico. Altri sono stati i compagni di squadra che hanno rivestito un ruolo decisivo e fattuale per il raggiungimento della combine. Quel che è certo, perché dallo stesso confessato, è la circostanza che fosse comunque a conoscenza di “chiacchiericci” e “voci” nell’ambiente del proprio spogliatoio aventi ad oggetto la partita contro la Salernitana; partita che si sarebbe potuta giocare non con la solita vis agonistica. Inoltre, dai riscontri offerti dalla documentazione prodotta in atti, è certo anche che l’istante fosse tra i presenti con gran parte della squadra e che nel corso della stessa riunione, come riferito dai compagni di squadra sentiti sul punto, i presenti (e quindi anche il Signor Galasso) non abbia proferito verbo circa l’adesione o meno all’ipotesi di alterare l’incontro da giocarsi. Meno certo, per le ragioni esposte nel proseguo, è la circostanza che l’istante fosse presente nella stanza di albergo e che abbia partecipato fattivamente alla discussione successiva alla telefonata fatta dal compagno Guberti e, poi, che lo stesso abbia mai percepito una somma di denaro per la combine. Nel caso che ci occupa, infatti, il Collegio, per uniformità di giudicati, non può non prendere in considerazione e fare riferimento a quanto dallo stesso statuito nel procedimento Bonomi/FIGC, atteso che sotto la lente di ingrandimento di entrambi i giudizi v’è il medesimo incontro (Salernitana‐Bari), diversi sono i calciatori coinvolti (Galasso e Bonomi), ma analogo il quadro probatorio per entrambi. Conseguentemente, si ritiene che anche nel procedimento in oggetto si possa affermare che il quadro probatorio sia tale da poterlo considerare sufficiente solo per la dimostrazione della violazione dell’art. 7, comma 1, del CGS. Le sopra richiamate incertezze probatorie conseguono all’esame del materiale istruttorio acquisito nei precedenti gradi di giudizio; la Procura federale, infatti, ha fatto un atto di piena fede rispetto alle semplici risposte affermative dei Signori Masiello ed Esposito, i quali, con un semplice “si” non supportato da alcun riscontro, avrebbero riferito della presenza anche dell’istante nella stanza di albergo e, poi, della percezione da parte dello stesso di una non meglio specificata somma di denaro. Su tali accadimenti, di cui uno solo certo perché confermato dallo stesso istante (ovvero la conoscenza di “chiacchiericci” e “voci” nell’ambiente dello spogliatoio), il Collegio deve porre l’attenzione e valutare se, considerati insieme, possano ascrivere in capo al Signor Galasso la commissione di un fatto illecito. Ebbene, in linea con altri lodi emessi dal T.N.A.S. (lodo Gillet/F.I.G.C. del 24 gennaio 2014; lodo Parisi/F.I.G.C. del 4 aprile 2014 e, soprattutto, lodo Bonomi/F.I.G.C. del 16 maggio 2014), il Collegio ritiene che la sola partecipazione ad una riunione nel corso della quale viene prospettata la possibilità di alterare il risultato finale dell’incontro, senza che nella stessa il signor Galasso abbia dato il proprio consenso all’alterazione dello stesso, non può inverare la commissione di un illecito sportivo. Infatti, con riferimento alle altre due circostanze sulle quali si è fondato il piano accusatorio del Procuratore federale (la presenza nella camera di albergo e la percezione della somma di denaro) il Collegio, in conformità con quanto statuito dallo stesso con il lodo Bonomi/F.I.G.C., ritiene di non dover trarre alcuna conseguenza, attesa l’insufficienza di quegli indizi tali da poter comminare all’istante un deferimento così importante come quello della commissione di un illecito sportivo. Tra l’altro, come riportato nel sopra indicato lodo Bonomi/F.I.G.C., nella stanza del signor Guberti si decise in un primo momento di giocare regolarmente la partita. Solo successivamente, infatti, in circostanze di tempo e luoghi non conosciute dal Collegio, si sarebbe deciso di alterare il risultato della partita. Inoltre, per quanto attiene la ricezione della somma di denaro da parte dell’istante non v’è alcun riscontro alle affermazioni fatte dal compagno Esposito, il quale, rispetto ad un elenco di persone fornitogli dal Procuratore Federale, anch’egli avrebbe risposto con un semplice “si” alla domanda se anche l’istante avesse percepito una somma di denaro. Ebbene, senza alcun concreto riscontro a quanto riferito dal Signor Esposito, il Collegio non può ritenere provata la percezione del denaro e, quindi, la partecipazione fattiva del Signor Galasso all’illecito imputatogli. Tra l’altro, la suddetta carenza probatoria è ancora più marcata nel momento in cui non si scorge alcun concreto riscontro esterno quale, ad esempio, l’esistenza da parte del Signor Galasso di anomali versamenti di denaro su conti correnti o depositi bancari a lui intestati. Non v’è mai traccia, infatti, nella documentazione raccolta dalla magistratura ordinaria e dalla Procura federale di operazioni bancarie da parte del Signor Galasso nei giorni successivi all’incontro per cui è stato sanzionato. Tale circostanza non può essere sottaciuta o sottovalutata. Sulla base delle predette considerazioni, il Collegio ritiene che la condotta tenuta dall’istante, lungi dal poter essere considerata tale da poter essere annoverata tra quelle punibili con l’imputazione di aver commesso un illecito sportivo, rappresenti una violazione dell’articolo 7, comma 7, del CGS con riferimento alla conoscenza di “chiacchiericci” e “voci” nell’ambiente dello spogliatoio circa la partita da giocarsi contro la Salernitana. Il Signor Galasso, infatti, ha omesso di informare gli Organi federali competenti circa l’esistenza di circostanze potenzialmente generatrici di un illecito sportivo La sola conoscenza di “chiacchiericci” e “voci”e, al più, anche la partecipazione alla riunione, infatti, non potrebbero essere mai considerate di per sé come commissioni di un illecito sportivo perché, così ragionando, per coloro i quali hanno poi realmente ideato, programmato e alterato la partita, con successiva spartizione del denaro, «dovrebbe ipotizzarsi, per la medesima gara, la commissione di due illeciti entrambi consumati» (cfr. lodo Gillet/F.I.G.C. del 24 gennaio 2014). La derubricazione, quindi, della condotta ascrivibile all’istante, con riferimento all’incontro Salernitana‐Bari, giustifica una riduzione dell’intera sanzione comminata allo stesso, che si reputa congrua nella misura di mesi ventidue. Le spese legali e di funzionamento del Collegio seguono il principio della parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, riduce a mesi ventidue la sanzione per il Signor Gianluca Galasso; 2. condanna il Signor Gianluca Galasso al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, in € 1.350,00 oltre IVA e C.P.A.; compensa il restante 1/3. 3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Gianluca Galasso il pagamento dei 2/3 degli onorari del Collegio; pone a carico della F.I.G.C. il restante 1/3; liquida complessivamente gli onorari del Collegio in € 6.000,00 oltre accessori; 4. pone a carico del Signor Gianluca Galasso il pagamento dei 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; pone carico della F.I.G.C. il restante 1/3; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli Arbitri il 27 giugno 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Maurizio Benincasa F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Gabriella Palmieri
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