CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza Collegiale n. 20 del 23/07/2014 – Antonella Dallari/Amos Cisi/Renata Raineri/Comitato Olimpico Naizonale Italiano/Gianfranco Ravà/ Max Ancdré Barbacini/Alberto De Nigro/

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza Collegiale n. 20 del 23/07/2014 – Antonella Dallari/Amos Cisi/Renata Raineri/Comitato Olimpico Naizonale Italiano/Gianfranco Ravà/ Max Ancdré Barbacini/Alberto De Nigro/ L’Alta Corte di Giustizia, composta da dott. Franco Frattini, Presidente, dott. Dante D’Alessio prof. Massimo Zaccheo prof.ssa Virginia Zambrano prof. Attilio Zimatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA COLLEGIALE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2014, presentato dai signori Antonella DALLARI, Amos CISI e Renata RAINERI contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e nei confronti del dott. Gianfranco RAVA’, del dott. Alberto De NIGRO e del col. Max André BARBACINI per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1508 dell’11 giugno 2014, adottata su conforme proposta della Giunta Nazionale del CONI, di cui alla deliberazione n. 195, assunta in pari data, con cui è stata disposta l’ulteriore proroga del Commissariamento della FISE, con durata di sei mesi a decorrere dalla scadenza del precedente termine prorogato con la delibera n. 1501 del 19 dicembre 2013. Uditi, nell’udienza del 23 luglio 2014, contestualmente alla discussione del ricorso nel merito, il difensore delle parti ricorrenti – Antonella Dallari, Amos Cisi e Renata Raineri – avv. Paolo Canonaco, il difensore della parte resistente – Comitato Olimpico Nazionale Italiano - avv. Alberto Angeletti, nonché il difensore delle parti controinteressate - Gianfranco Ravà, Alberto de Nigro, Max Andrè Barbacini – avv. Guido Valori; considerato che, in via di principio, il commissariamento ha natura temporanea e strumentale al perseguimento delle finalità specificamente assegnate al commissario; considerato che i motivi del ricorso non contestano con argomenti fondati le ampie ragioni addotte a fondamento della necessità di completare il risanamento economico – gestionale della FISE mediante proroga del commissariamento; ritenuta, quindi, la mancanza assoluta del fumus boni iuris; P.Q.M. Trattiene il ricorso in decisione. Rigetta l’istanza di sospensiva. DISPONE la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI in data 23 luglio 2014. Il Presidente e Relatore F.to Franco Frattini Roma, 23 luglio 2014
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