F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0248/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO CALC. CONTI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LAZIO DEL 16.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 149 del 18.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 0248/CGF del 28 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CGF del 28 Agosto 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO CALC. CONTI DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LAZIO DEL 16.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 149 del 18.3.2014)
Il calciatore Conti Daniele in data 19.3.2014 ha preannunciato reclamo, con contestuale richiesta di copia degli atti ufficiali di gara, avverso la decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata su Com. Uff. 149 del 18.3.2014, con la quale, in relazione alla gara Cagliari / Lazio del 16.3.2014, gli era stata inflitta la sanzione della squalifica di tre giornate con la seguente motivazione: “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al termine della gara, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa, colpendo contestualmente una porta con un pugno (due giornate di squalifica)”. Ricevuta in data 19.3.2014, dalla Segreteria della Corte di giustizia federale, la documentazione richiesta, il reclamante, con atto del 24.3.2014, ha trasmesso i motivi del proprio reclamo. Sostiene il reclamante che la sanzione delle ulteriori due giornate di squalifica (rispetto alla squalifica di una giornata conseguente all’espulsione per doppia ammonizione, sanzione non oggetto di alcuna censura) sia sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento effettivamente tenuto dal calciatore che non integrerebbe condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara (condotta prevista e sanzionata dall’art. 19, comma 4, lett. a), con il minimo di due giornate di squalifica). Il Conti, infatti, al termine della gara, avrebbe interpellato l’arbitro circa le ragioni della sua espulsione dal campo per doppia ammonizione; avendo quindi ascoltato la replica dell’arbitro, e non avendola condivisa, avrebbe pronunciato un’espressione sicuramente non urbana ma, espressa al plurale (“come … arbitrate” e non “come …arbitri”), sarebbe stata riferita al metro di valutazione utilizzato dalla categoria arbitrale nei confronti del Cagliari nel corso della stagione; avrebbe quindi sfogato la propria rabbia colpendo un pannello di forex posizionato lungo il percorso che conduce allo spogliatoio del Cagliari pronunciando contestualmente la frase “fatelo con tutti però”, frase quest’ultima, non udita dall’arbitro, confermativa del proprio malcontento non già nei confronti dell’operato dell’arbitro stesso ma della categoria arbitrale nel suo complesso in una determinata fase del campionato. Non sussisterebbe quindi un comportamento ingiurioso o irriguardoso nei confronti dell’arbitro, “riguardando lo sfogo del calciatore tematiche generali in un contesto di sostanziale rispetto, e non la persona di Massimiliano Irrati”. Il Conti ha quindi chiesto, in via principale, la riduzione della squalifica a due giornate e, in via subordinata, la riduzione della squalifica a due giornate con ammenda in luogo della terza giornata di squalifica. La Corte ritiene che il reclamo sia fondato e che, per le ragioni che seguono, possa essere accolta la domanda proposta in via subordinata dal calciatore. La Corte, infatti, esaminati gli atti ritiene che la frase pronunciata dal calciatore nei confronti del direttore di gara, nel contesto temporale e fattuale nel quale si colloca (fine gara, al momento del rientro negli spogliatoio), effettivamente non assuma la connotazione direttamente offensiva nei confronti del direttore di gara, ma debba essere riqualificata come frase irrispettosa e quindi come tale debba essere sanzionata con la squalifica per una ulteriore giornata rispetto a quella derivante dall’espulsione dal campo del calciatore per doppia ammonizione. Del resto, anche il pugno sferrato dal calciatore ad una porta (o ad un pannello di forex, secondo la ricostruzione del reclamante) mentre rientrava nel proprio spogliatoio, in mancanza di una più puntuale descrizione nel referto arbitrale, non apporta alcun ulteriore elemento che possa consentire di ricostruire nel suo complesso la condotta del calciatore nei termini della condotta ingiuriosa, così come ritenuto dal provvedimento del Giudice sportivo, sebbene meriti di essere comunque sanzionata con un’ammenda di € 10.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Conti Daniele, riduce la sanzione inflitta a due (2) giornate effettive di gara unitamente all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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